Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29017 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29017 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3124/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1825/2022, depositata il 21/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Ad istanza della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, società RAGIONE_SOCIALE), in data 21.12.2018, a NOME NOME veniva notificato l’atto di precetto di pagamento della somma di euro 34.456,11, oltre successivi interessi e spese, per lavori di ristrutturazione edilizia dallo stesso commissionati alla società RAGIONE_SOCIALE, unitamente alla copia esecutiva della sentenza n.4807/2018 (emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari in data 21.11.2018, con formula esecutiva rilasciata in data 07.12.2018).
NOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari la società RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione. In particolare, deduceva la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell’atto di precetto per: difetto di procura (per non essere noto il nome del legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE) e comunque per infondatezza di alcune voci (IVA, interessi dal 21.06.2011 al 12.12.2018, spese CTU e spese generali 15% su € 4.095,00) del credito azionato col precetto.
Si costituiva la società RAGIONE_SOCIALE, la quale – dopo aver premesso che per mero errore era stata conteggiata nel precetto la somma di euro 503,00 per interessi sulla sorte capitale – spiegava domandava riconvenzionale per ottenere il pagamento delle spese riguardanti l’accertamento tecnico preventivo, che era stato espletato prima che essa società chiedesse giudizialmente il pagamento delle somme, poi ad essa riconosciute con la sentenza posta a base del precetto opposto.
Il Tribunale: dapprima, con ordinanza 27.05.2019 sospendeva l’efficacia del titolo, come richiesto dal NOME, limitatamente alla somma parziale indicata per gli interessi; ed, al contempo, ex art. 185 c.p.c. proponeva la definizione del giudizio attraverso la corresponsione <>; poi, con ordinanza 18.11.2019, constatata la mancata comparizione del
NOME ed il mancato riscontro di quest’ultimo alla proposta in precedenza formulata, stabiliva il termine per lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6, nonché <> (cfr. sentenza impugnata, p. 2).
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 1 entrambe le parti modificavano, riducendole, le rispettive domande.
Successivamente il difensore della società RAGIONE_SOCIALE con pec del 28 aprile 2020, nel far seguito a tutto quanto dedotto e precisato negli atti e verbali di causa, <>.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n.827/2021:
dichiarava cessata la materia del contendere ‘per quanto di ragione’ in ordine alla proposta opposizione e in ordine alla proposta riconvenzionale;
rigettava per il resto la proposta opposizione e la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dall’opposto;
-compensava tra le parti per ½ le spese processuali, condannando la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del NOME, della residua metà, da distrarsi in favore del relativo difensore, dichiaratosi antistatario.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la società RAGIONE_SOCIALE in punto di regolamentazione delle spese processuali. Precisamente chiedeva la condanna del NOME alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del suo AVV_NOTAIO, che pure si dichiarava antistatario, nonché con rimborso delle somme già versate a titolo di spese processuali.
Nella mancata costituzione dell’appellato, la Corte d’appello di Bari con sentenza n. 1825/2022, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE, riformava parzialmente la sentenza del giudice di primo grado e, in particolare, dichiarata la contumacia del NOME:
compensava integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado;
disponeva, a carico del NOME, la restituzione alla società RAGIONE_SOCIALE delle somme già versate al suo procuratore antistatario;
compensava tra le parti nella misura di 1/3 le spese del giudizio di appello;
condannava il NOME alla rifusione della parte a lui spettante in favore dell’AVV_NOTAIO della società RAGIONE_SOCIALE, dichiaratosi antistatario.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso a questa Corte il NOME.
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, riportando integralmente i motivi di appello a suo tempo proposti avverso la sentenza del giudice di primo grado; e chiedendo la distrazione delle spese a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti non hanno depositato memorie.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione della sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il NOME articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata: <>.
Sostiene che la corte territoriale, all’udienza di prima comparizione del 14.9.2021, avrebbe dovuto eseguire tutte le verifiche necessarie secondo le prescrizioni di cui agli artt. 164 e 342 c.p.c., tra cui anche la verifica del conteggio dei giorni intercorrenti tra la data di notificazione dell’atto di appello e la data iscritta quale citazione dell’udienza di comparizione indicata nello stesso, e, anche alla luce della sua mancata costituzione in giudizio, avrebbe dovuto d’ufficio fissare una nuova udienza di comparizione delle parti, concedendo altresì un nuovo termine alla società appellante, perentorio, per la rinnovazione della notifica a lui dell’atto di citazione introduttivo.
Chiede che questa Corte, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decida nel merito la causa, <>.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: <>.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale – alle pagine 4-5 che riporta – avrebbe riesaminato <>
Sottolinea che, a seguito della sua opposizione e di quanto da lui eccepito, dedotto e allegato sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale, la società RAGIONE_SOCIALE aveva dovuto rinunciare sia alla somma di € 503,50 sul precetto notificato, che alla domanda riconvenzionale.
Deduce che – poiché, a fronte delle predette rinunce, la società RAGIONE_SOCIALE aveva preteso che lui corrispondesse le spese legali, quantificandole in euro 800 oltre accessori -dovrebbe farsi applicazione dell’art. 306 ultimo comma c.p.c. in base al quale <>.
3. Il primo motivo è fondato.
Invero, non risulta essere stato rispettato nel giudizio di appello il termine minimo a comparire di 90 gg di cui all’art. 163 bis, richiamato per il giudizio di appello dall’art. 359 cpc (atto di appello notificato in data 17.5.2021; citazione a comparire per l’udienza del 30.7.2021; termine a comparire pari a complessivi 75 giorni), con conseguente
nullità della citazione (art. 164, comma 1 cpc), non rilevata dal Giudice e non sanata, stante la contumacia della parte appellata.
Tale nullità della citazione si traduce in nullità della sentenza, che pertanto deve essere cassata con rinvio.
Il secondo motivo, riguardando il merito, resta assorbito.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, affinché, correttamente rinnovata la citazione, proceda ad un nuovo esame della controversia, a contraddittorio regolarmente restaurato, e provveda, in relazione all’esito finale della lite, alla liquidazione pure delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo motivo e, per l’effetto, assorbito il secondo:
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 15 ottobre 2024, nella camera di