Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10532 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12099-2024 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 501/2023 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/11/2023 R.G.N. 335/2023;
Oggetto
* LAVORO
R.G.N.12099/2024
COGNOME
Rep.
Ud.20/03/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
che NOME COGNOME premesso di lavorare alle dipendenze della AOU dal 1°.6.2004 con mansioni di operatore socio-sanitario ed inquadramento al livello BS3 del CCNL Sanità e di avere prestato la propria opera, dal 1°.1.2016 al 31.12.2020, presso il reparto di radio-onco-ematologia, con orario di lavoro sui turni 14.00 -22.15, 7.00 -14.15 e 22.00 -7.00, conveniva in giudizio l’AOU di Novara al fine di ottenere la monetizzazione del tempo di vestizione/svestizione relativo ai suddetti turni;
che, in particolare, la ricorrente esponeva che dalle timbrature orarie risultavano quotidianamente minuti in eccedenza rispetto alle 7 ore di lavoro dovute, corrispondenti al tempo impiegato per indossare e togliere la divisa di lavoro (pantalone e casacca), non retribuito dall’AOU;
che si costituiva l’AOU, chiedendo il rigetto dell’avversa domanda, rappresentando che gli orari di lavoro dei primi due turni erano comprensivi del ‘tempo tuta’ mentre per il terzo era prevista una riduzione dell’orario di lavoro in ragione della mancanza del tempo di vestizione/svestizione (cd. ‘sormonto’); che il Tribunale accoglieva il ricorso limitatamente alla domanda relativa alle differenze retributive in misura pari al valore di 15 minuti di lavoro per ogni giornata di effettivo servizio prestata nel turno notturno (cd. ‘sormonto’) presso il reparto di radiooncoematologia dall’1.1.2016 al 31.12.2020, ritenendo che il mancato riconoscimento della retribuzione del tempo tuta non poteva dirsi compensato dalla riduzione dell’orario di lavoro; che proponeva appello l’AOU, deducendo che l’orario di lavoro dei turnisti era di complessive 34 ore e 18 minuti alla settimana, inferiore al minimo di 35 ore settimanali fissati dal CCNL, ma comunque sufficiente a compensare il tempo di
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vestizione/svestizione per il mancato sormonto tra terzo e primo turno;
che l’Azienda aggiungeva, altresì, che la riduzione dell’orario di lavoro era conseguenza del regolamento aziendale del 06.03.2008 adottato proprio per compensare la situazione dei turnisti;
che NOME COGNOME proponeva appello incidentale per ottenere il pagamento delle differenze retributive anche per i due turni di lavoro per i quali non era applicato il sormonto;
che la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 17 novembre 2023, respingeva entrambe le impugnazioni;
che la decisione della Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, che la tesi della AOU, per cui l’orario di lavoro dei turnisti sarebbe effettivamente di 34 ore e 18 minuti, sicché le 35 ore riconosciute dall’accordo aziendale siglato in data 6 marzo 2008 tra l’Ospedale convenuto e le OO.SS. del Comparto Sanità (il quale aveva previsto che il personale operante su turni di 24 ore avrebbe osservato un orario sperimentale di 35 ore settimanali), successivamente confermato dall’accordo del 26 settembre 2008 (che aveva anche stabilito la durata massima del turno di 12 ore e il diritto ad una pausa di 15 minuti, in caso di turno superiore a 6 ore), venendo a retribuire un periodo non lavorato, compenserebbe il c.d. tempo tuta dovesse essere disattesa;
che tale tesi era stata smentita in sede di audizione dei rappresentanti sindacali;
che, stante lo svolgimento dei turni secondo la seguente articolazione 7-14,15, 14,00-22,15 e 22,00-7,00, era rispettosa della previsione dell’art. 27, comma 12, CCNL Sanità 2016/2018, volta a riconoscere fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne,
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soltanto l’articolazione dei turni mattutino e pomeridiano, strutturati in modo da prevedere 15 minuti di sovrapposizione tra uscente ed entrante (c.d. sormonto), ma non quella del turno notturno che non contemplava il sormonto e che, dunque, doveva essere retribuito per le 7 ore e 15 minuti in cui il turnista era rimasto al lavoro a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue attività e funzioni;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
che l’AOU ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’AOU ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 437, comma 2, c.p.c. lamenta a carico della Corte la valutazione in termini di ‘nova’ e come tale inammissibile dell’eccezione per cui il riconoscimento del diritto alla retribuzione per 35 ore di cui all’accordo aziendale del 6.3.2008 sarebbe una condizione di miglior favore, essendo l’orario di lavoro del turnista fissato in 34 ore e 12 minuti consentendo quindi di compensare il tempo tuta non retribuito;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, 1369 e 1371 c.c., l’AOU ricorrente imputa alla Corte territoriale l’errata interpretazione dell’accordo aziendale del 6.3.2008 da leggersi, alla stregua degli invocati criteri ermeneutici, come volto a riconoscere ai dipendenti una compensazione oraria complessiva, per tutti gli incomodi derivanti dal lavoro a turni, contemplati o meno, ivi inclusi quelli della vestizione/svestizione;
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che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2103 c.c. e 27, comma 12, CCNL Sanità, l’AOU ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente escluso la possibilità che le condizioni di miglior favore di cui al contratto aziendale del 6.3.2008 risultassero riassorbibili attenendo la pretesa azionata a condizioni di natura economica;
che nel quarto motivo l’AOU ricorrente prospetta sotto il diverso profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la censura di cui al motivo che precede, tesa ad affermare, in relazione alla natura economica della pretesa azionata, la riassorbibilità, fino a concorrenza di quanto spettante per il riconosciuto tempo tuta, della condizione retributiva di miglior favore conseguente alla fissazione convenzionale dell’orario di lavoro di 35 ore rispetto a quello effettivo di 34 ore e 18 m inuti di cui all’accordo aziendale del 6.3.2008;
che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere tutti volti a sostenere la tempestività e la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’AOU, per la quale l’accordo aziendale del 6.3.2008 avrebbe dovuto esser letto come volto a sancire una condizione di miglior favore, data dal diritto dei turnisti ad essere retribuiti per 35 ore a fronte di un orario effettivo di 34 ore e 18 minuti, condizione volta a compensare il maggior disagio della prestazione richiesta comprensivo della remunerazione del tempo tuta e tale da consentire in relazione a questa la riassorbibilità del beneficio concesso, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, non misurandosi con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, incentrata sull’accertamento in fatto condotto dalla Corte territoriale, pervenuta, sulla base delle
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acquisite informazioni sindacali, ad escludere l’interpretazione prospettata dall’AOU ricorrente;
che secondo la Corte territoriale, infatti, l’accordo in parola, lungi dall’essere inteso a prevedere una misura compensativa, si giustificava in ragione dell’introduzione di un mutamento dei turni sgradito ai dipendenti, essendosi la questione della retribuzione del tempo tuta posta solo successivamente ed in relazione alla previsione recata dall’art. 27, comma 12, CCNL 2016/2018 che obbligava in tal senso;
che tanto basta a far ritenere che la tesi dell’AOU, introdotta peraltro solo in sede di gravame, del superminimo e della sua riassorbibilità nelle ipotesi di condizioni di miglior favore per il lavoratore (tesi reiterata in sede di ricorso per cassazione), già si infranga contro l’interpretazione dell’accordo del 2008 nei termini sopra riportati;
che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza, quanto alla ricorrente principale, delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 marzo 2025