Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12408 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17241-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 646/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/02/2023 R.G.N. 1296/2020;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Napoli, confermando la pronuncia di prime cure, ha accolto la domanda di NOME COGNOME COGNOME al pagamento delle differenze retributive dovute per il tempo necessario ad indossare e, poi, disme ttere, gli indumenti per svolgere l’attività lavorativa di movimentazione dei carri ferroviari.
La Corte distrettuale, rilevato che il lavoratore era obbligato ad indossare determinati indumenti quali dispositivi di protezione individuale e che subiva il controllo del datore di lavoro concernente il relativo corretto utilizzo (anche al fine di evitare responsabilità datoriali ex art. 2087 cod.civ.), ha ritenuto irrilevante il luogo ove avveniva la vestizione e inevitabile l’inclusione di tale adempimento nell’orario di lavoro straordinario (pari a 25 minuti, arco temporale non contestato dalla società).
Avverso l’anzidetta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo e unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del R.d.l. n. 662 del 1923, 1 del d.lgs. n. 66 del 2003, 2104 cod.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che -secondo consolidata giurisprudenza di legittimità -il c.d. tempo tuta rientra nella nozione di orario di lavoro (con conseguente diritto alla
retribuzione) ove l’operazione di vestizione ricada nell’ambito del controllo del datore di lavoro: dirimente, ai fini della qualificazione come orario di lavoro, è l’eterodirezione nello svolgimento di tale operazione cioè l’assoggettamento dei lavoratori all’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, con annesso potere disciplinare in caso di inosservanza di tali modalità, restando irrilevante che si tratti di indumenti obbligatori ex lege costituenti dispositivi individuali di protezione (nel caso di specie giubbetto, pettorina, pantaloni, elmetto, guanti e scarpe).
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che “Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento” (Cass. n. 1352/2016; conforme Cass. n. 7738/2018; Cass. 25479/202 3). E’ stato recentemente precisato che ‘la eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere’ (Cass. 32477/21, Cass. n.33258/2021), e non è stata ritenuta decisiva la circostanza che gli indumenti
costituissero dispositivo di protezione individuale (Cass. n. 9871/2021; la specifica funzione degli indumenti -consistenti in una divisa di guardia fuoco fornita dal datore di lavoro, di colore arancione con barre catarifrangenti, conservata negli armadietti all’interno degli spogliatoi aziendali -è stata ritenuta rilevante da Cass. n. 34072/2021).
La Corte territoriale non si è conformata a questi consolidati principi avendo ritenuto determinante esclusivamente la natura di dispositivo di protezione individuale degli indumenti indossati dal lavoratore, senza valutare l’esercizio del potere conformativo del datore di lavoro ossia le modalità di tempo e di luogo richieste dalla società per indossare detti indumenti oppure la peculiarità e la diversità degli stessi rispetto al criterio di normalità sociale dell’abbigliamento in considerazione della specifica funzione assolta.
Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si pronunzierà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 20 marzo 2024.