Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25040 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25040 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3239-2023 proposto da:
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE LIGURE INDIRIZZO – ASL 5 LA SPEZIA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME DI NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
Oggetto
IMPIEGO PUBBLICOPERSONALE SANITARIOTEMPO TUTA
R.G.N. 3239/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 07/04/2025
CC
COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 284/2022 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/12/2022 R.G.N. 170/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli originari ricorrenti, inquadrati in categoria D come collaboratori professionali sanitari -infermieri, hanno agito per ottenere l’accertamento del diritto a vedersi incluso nell’orario di lavoro il tempo impiegato nella vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, nonché per la condanna dell’Azienda datoriale al pagamento delle somme spettanti a tale titolo.
Il Tribunale ha accolto il ricorso.
La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva accolto le domande per differenze retributive proposte dai lavoratori indicati in epigrafe per il c.d. tempi tuta stabilito in dieci minuti, affermando che il tempo di vestizione/svestizione delle uniformi aziendali integra tempo lavoro e va retribuito.
La Corte distrettuale h a stabilito che la ripartizione dell’onere della prova affermata nella sentenza impugnata fosse corretta e condivisibile, in quanto, se i lavoratori avevano agito
lamentando la mancata monetizzazione del tempo di vestizione/svestizione, sarebbe spettato alla datrice di lavoro la prova dell’esatto adempimento della prestazione retributiva. Inoltre, una volta emerso dall’istruttoria che l’attività dei dipendenti fosse già eterodiretta sin dalla timbratura, conseguentemente la registrazione delle timbrature assumeva carattere rilevante ai fini della commisurazione del tempo lavoro, considerato che i lavoratori sono obbligatoriamente tenuti ad entrare in reparto in divisa.
La ASL 5 La Spezia ha proposto ricorso per cassazione con 3 motivi, cui hanno resistito i lavoratori.
Entrambe le parti depositavano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione degli art. 27, commi 11 e 12 e art. 8 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018.
A fronte di una disciplina pattizia che, in favore del personale che ruota su turni sulle 24 ore, prevede ‘fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne’ da computarsi quale orario di lavoro, e considerato che la maggior parte dei ricorrenti presta un orario con accavallamento di 15 minuti tra un turno e l’altro, ha errato il Giudice di merito nel riconoscere ulteriori dieci minuti per il tempo divisa.
Con il secondo motivo si contesta l’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la Corte di appello considerato che in favore del personale turnista vengono già conteggiati nell’orario di lavoro 15 minuti di sovrapposizione fra un turno e l’altro.
Con il terzo motivo si lamenta l’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito considerato che, per il personale con orario di lavoro
articolato a giornata, l’orario riconosciuto come tempo di lavoro è esattamente quello risultante dalle timbrature e che dunque le operazioni di vestizione/svestizione avvengono all’interno della frazione temporale già considerata come orario di lavoro. vanno disattesi, in conformità ai principi espressi da questa Corte in una fattispecie analoga (Cass. n. 20784/2024, da intendersi qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.).
Si è in particolare affermato che sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne, possano integrare a tutti gli effetti orario di lavoro da remunerare; la giurisprudenza di questa S.C. quanto ai tempi c.d. tuta in ambito infermieristico ha in particolare ritenuto che essi danno diritto alla retribuzione, trattandosi -per quanto attiene alla vestizione/svestizione -di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (per tutte, v. Cass. 24 maggio 2018, n. 12935).
Non diversamente, si è ritenuto che il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale (Cass. 22 novembre 2017, n. 27799).
6 . E’ stato , dunque, ritenuto illegittimo un sistema di rilevazione dell’orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio
consegne ed è chiaro che i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta individuano due autonomi momenti della prestazione.
7. Come sottolineato già da Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352, «la soluzione è coerente con la previsione contenuta nel d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 lett. a), (che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1)» ed in senso conforme -sottolinea ancora Cass. 1352/2016 -si è espressa la Corte di Giustizia la quale ha precisato che è tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è «presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro» per «tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore., C258/10, punto 63»; v. anche Corte di giustizia UE 10 settembre 2015 nella causa C-266/14, Federación de Servicios Privados sindicato Comisiones obreras, in relazione ai tempi di spostamento come tempi di lavoro);
Ciò posto, il fatto che, per certe figure (infermieri ed altro personale della continuità assistenziale e della sala operatoria operanti in turni), sia prevista la possibilità teorica di vestirsi e svestirsi entro l’orario di lavoro non rileva; ciò che conta non è infatti l’assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto sia accaduto, ovverosia se nell’orario di lavoro di tale personale siano stati ricompresi i tempi di vestizione e svestizione, perché
se ciò non è accaduto, evidentemente anch’essi, previa stima di quanto a ciò necessario, vanno remunerati, a prescindere dal fatto che il lavoro si svolga per turni o meno, a contatto con pazienti o meno, al di fuori dell’ospedale o meno .
Conseguentemente, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei suaccennati principi riconoscendo le differenze retributive per il c.d tempo tuta non risultando in concreto che quei tempi siano stati o meno considerati nei tempi di lavoro.
Anche il secondo ed il terzo motivo sono infondati nonché inammissibili.
Ed invero, la Corte di merito ha tenuto conto della circostanza di fatto che per i lavoratori turnisti sia previsto un orario con 15 minuti per la sovrapposizione per cambio divisa e passaggio delle consegne, e che per i lavoratori a giornata l’orario riconosciuto come tempo di lavoro è quello risultante dalle timbrature, ma ne ha rilevato l’irrilevanza nella misura in cui ha ritenuto, secondo i principi riportati nel primo motivo, ciò che conta non è infatti l’assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto sia accaduto, ovverosia se nell’orario di lavoro di tale personale siano stati ricompresi i tempi di vestizione e svestizione, perché se ciò non è accaduto, evidentemente anch’essi, previa stima di quanto a ciò necessario, vanno remunerati, a prescindere dal fatto che il lavoro si svolga per turni o meno, a contatto con pazienti o meno, al di fuori dell’ospedale o men o.
Inoltre, le due censure sono inammissibili nella misura in cui deducono un vizio di omesso esame di fatto decisivo sebbene si sia in presenza di una doppia conforme.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso di complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre
€ 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione