Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34760 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34760 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21974/2021 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 153/2021 pubblicata in data 29/06/2021, n.r.g. 116/2020, notificata in data 01/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Perugia rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, che , all’esito dell’istruttoria testimoniale, aveva condannato essa
OGGETTO:
tempo tuta – retribuilità – condizioni
società al pagamento delle differenze retributive in favore del dipendente NOME COGNOME, relative al periodo 01/01/2014 -16/03/2018.
I giudici d’appello, condividendo il convincimento del Tribunale, ritenevano che il tempo impiegato dal lavoratore, all’inizio del turno di lavoro e prima della rilevazione della presenza, per vestire la divisa aziendale e, alla fine del turno, per compiere l’operazione inversa, dovesse essere considerato a tutti gli effetti lavorativo e che, pertanto, dovesse essere retribuito.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è pacifico che l’organizzazione del lavoro, con riguardo all’ingresso nei reparti (fra cui il magazzino, cui era addetto il COGNOME) fosse nel senso per cui la timbratura per la rilevazione dell’orario di lavoro avvenisse presso gli apparecchi situati all’ingresso del reparto, al quale il dipendente -già entrato in azienda attraverso i tornelli della reception mediante il passaggio del badge per motivi di sicurezza -accede solo una volta indossata la divisa, fornita dall’azienda e custodita all’interno degli armadietti individuali, situati nei locali adibiti a spogliatoio;
al termine del turno il lavoratore dapprima timbrava l’usciva dal reparto e solo dopo poteva recarsi nello spogliatoio per dismettere gli indumenti da lavoro;
la retribuzione era calcolata unicamente in base al tempo intercorrente fra la timbratura in ingresso e quella in uscita, senza comprendervi l’intervallo aggiuntivo necessario per vestizione e svestizione;
è evidente che una simile organizzazione, dettata dall’impresa, imponeva al dipendente di recarsi in azienda in anticipo rispetto all’inizio del turno di lavoro e di trattenervisi oltre il termine di esso e che nessun margine di discrezionalità gli residuava, poiché la divisa di lavoro, per ovvie ragioni igienico-sanitarie, essendo la RAGIONE_SOCIALE un’industria alimentare, doveva essere indossata necessariamente nello spogliatoio, prima dell’ingresso in reparto e non per esempio presso l’abitazione del singolo dipendente; in ciò si ravvisa l’eterodirezione , poiché il lavoratore non era libero di decidere quando
e dove indossare la divisa, poiché il tempo ed il luogo erano fissati dall’impresa ;
nessuna rilevanza possono avere le due pause retribuite di dieci minuti ciascuna, introdotte per ciascun turno all’accordo sindacale aziendale del 12/06/1986, poiché, come esattamente ritenuto dal Tribunale, non vi sono elementi per collegare quelle due pause alla funzione di compensare il c.d. tempo tuta; dall’esame della pagina 12 dell’accordo si evince che il regime delle pause è espressamente ricollegato a ‘notevoli interventi sull’ambiente’ compiuti nel triennio precedente e non all’esigenza di compensare il tempo necessario per indossare e poi dismettere gli indumenti di lavoro.
2.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
4.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 3), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia la mancata prova dell’eterodirezione, quale elemento indefettibile per ricondurre il tempo di vestizione e svestizione all’orario di lavoro e considerarlo, di conseguenza, retribuibile; denuncia, inoltre, la ‘ violazione o falsa applicazione ‘ del l’art. 1 D. Lgs. n. 66/2003 per avere la Corte territoriale trascurato di considerare l’assenza di direttive datoriali e di controllo sui tempi di vestizione, nonché l’assenza di attività di sovrintendenza e controllo, in qualsivoglia forma, dell’attività preparatoria alle prestazioni di lavoro.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Il motivo è inammissibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., atteso che la ‘mancata prova dell’eterodirezione’ non è un fatto storico suscettibile di rientrare nell’ambito applicativo del motivo, ma solo uno dei possibili esiti dell’istruttoria, rientrante nell’apprezzamento del giudice del merito funzionale alla formazione del proprio convincimento.
Il motivo è infondato in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., atteso che -contrariamente all’assunto della ricorrente la Corte territoriale ha
ravvisato in concreto la necessità delle operazioni di vestizione prima dell’inizio del turno e di svestizione dopo la fine del turno come conseguenza della particolare organizzazione lavorativa imposta dalla società. Tanto è sufficiente ad integrare quella eterodirezione, quale condizione per ritenere il c.d. tempo tuta rientrante nel ‘tempo di lavoro’ e come tale da retribuire.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 5) e 3), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia il fatto, emerso in sede di prova testimoniale, che l’accordo aziendale del 12/06/1986 avesse istituito pause giornaliere e l’indennità giornaliera proprio al fine di compensare i tempi di vestizione e svestizione, e, conseguentemente, la ‘ violazione e/o falsa applicazione ‘ dell’accordo del 12/06/1986, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato le pattuizioni relative alle pause e all’indennità giornaliera ricollegabili e connesse al tempo di vestizione e svestizione ed alla nuova modalità di organizzazione del lavoro derivante dall’introduzione di un nuovo sistema di marcatura delle presenze.
Il motivo è inammissibile sotto vari profili.
In primo luogo è inammissibile laddove denunzia una ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’accordo sindacale, che tuttavia è pacificamente aziendale e non nazionale, sicché non rientra nell’ambito applicativo del motivo previsto dall’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.
In secondo luogo è inammissibile laddove richiama gli artt. 1362 e 1363 c.c., ma non spiega in cosa sarebbe consistita l’asserita ‘violazione’ o ‘falsa applicazione’ di questi criteri ermeneutici dettati dal legislatore, limitandosi a contrapporre a quella della Corte territoriale una propria interpretazione del predetto accordo.
Infine è inammissibile laddove la ricorrente invoca una testimonianza (quella di COGNOME NOME) secondo cui i dipendenti come il COGNOME ‘effettuano le pause di cui ho detto sulla base di un accordo sindacale che, da quanto è a mia conoscenza, ha previsto tali pause quale corrispettivo del fatto che vi era la timbratura a reparto’. La censura di omesso esame di questa deposizione (v. ricorso per cassazione, p. 22) sollecita in realtà a questa Corte una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie, che invece è attività riservata al giudice del merito. Ed in ogni caso questa
censura non è coerente con l’impianto del motivo, con cui si denunzia un’errata applicazione di criteri di ermeneutica contrattuale e, quindi, dovrebbe essere esclusivamente incentrato sul testo dell’accordo sindacale aziendale e su eventuali comportamenti anche successivi, non certo su ‘opinioni’ di un testimone, come tali privi del necessario carattere di decisività.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in