Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2726 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2726 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8297/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 300/2024 del 30/09/2024, RG NUMERO_DOCUMENTO2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 300/2024, pubblicata il 30 settembre 2024, ha riformato la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa città e ha così parzialmente accolto l’originaria domanda degli odierni controricorrenti nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, volta all’ottenimento della remunerazione del tempo destinato a indossare e dismettere la divisa aziendale.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, illustrato da memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.
I controricorrenti resistono con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4, c.p.c., 27, commi 11 e 12, CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018, 2697 c.c., in ordine alla remunerazione del tempo occorrente alla vestizione e svestizione della divisa di lavoro e al passaggio di consegne.
Il motivo, che si articola in due distinte doglianze, è infondato.
Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta il fatto che la sentenza impugnata abbia dato per pacifico un fatto che è da ritenersi invece contestato, omettendo di valutare le risultanze della prova per testi e fornendo al riguardo una motivazione apparente.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, le prove testimoniali avrebbero smentito che il personale infermieristico debba indossare e dismettere la divisa prima e dopo i turni; tale circostanza sarebbe dunque tutt’altro che pacifica, come invece affermato dalla sentenza impugnata. Inoltre, i ricorrenti non avrebbero prodotto i cartellini marcatempo, in violazione dell’art. 2697 c.c.
In tal modo, tuttavia, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, fraintendendo le considerazioni svolte dalla corte territoriale sul concetto di turno.
La Corte d’appello di Ancona ha dato per assodato che «il personale infermieristico deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro (camice e mascherina protettiva), per intuibili ragioni di igiene, negli stessi ambienti dell’azienda – e non ovviamente da casa – prima dell’entrata e dopo l’uscita dei relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo i relativi turni di lavoro», per poi aggiungere che «la timbratura in entrata precede la vestizione e, nella stessa modalità in versa, la timbratura in uscita segue la svestizione» (pag. 3 della sentenza impugnata).
Tali circostanze di fatto, su cui poi la corte territoriale ha impostato il ragionamento giuridico sulla remunerazione del tempo di vestizione e
svestizione, sono effettivamente incontestate, atteso che è la stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente ad affermare a pag. 15, righi 12-14, del ricorso: «come emerso dalla prova per testi espletata che ha confermato che il dipendente all’orario di inizio turno deve smarcare e andarsi a cambiare, non trovarsi in reparto»; allo stesso modo, a pag. 1, righi, 15-20, la ricorrente riporta adesivamente un capitolo della prova per testi, confermato dal teste COGNOME, del seguente tenore: «vero che l’unica disposizione aziendale esistente in materia di orario di lavoro è quella di effettuare la timbratura in entrata entro l’orario di inizio del turno giornaliero di cui al capo uno, per poi indossare la divisa ed effettuare il passaggio di consegne in reparto, ed infine dismettere la divisa e quindi timbrare in uscita all’orario di fine del turno».
Emerge dunque che anche per l’RAGIONE_SOCIALE, in punto di fatto, la vestizione e la svestizione rispettivamente seguono e precedono la timbratura in entrata e in uscita e che dunque l’ingresso in reparto e l’uscita da esso devono essere compiuti dal personale indossando la divisa.
Ciò appare sufficiente a far sorgere l’obbligo di remunerazione, secondo l’insegnamento di questa Corte, secondo cui le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all’incolumità del personale addetto (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18612 del 08/07/2024, Sez. L, Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018), restando irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio RAGIONE_SOCIALE consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20784 del 25/07/2024).
Deve dunque escludersi che la sentenza impugnata abbia violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo anzi posto alla base della decisione fatti che
la stessa ricorrente riconosce e su cui comunque è stata espletata la prova orale. Né su tale aspetto la motivazione può dirsi apparente, essendo semplicemente sintetica, in quanto basata su circostanze di fatto incontroverse.
Quanto poi alla asserita violazione dell’art. 2697 c.c., la censura è sotto questo aspetto inammissibile, perché non chiarisce in che senso la sentenza impugnata avrebbe violato le regole sulla ripartizione dell’onere della prova.
In realtà, quel che il ricorso addebita alla sentenza impugnata è di aver qualificato il tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione, ossia gli intervalli di tempo tra le timbrature e l’inizio o la cessazione dell’attività in reparto, come tempo lavorativo e di averne imposto la remunerazione. Sennonché, tale qualificazione è di tipo giuridico e su di essa il ricorso non muove alcuna contestazione in diritto.
Sotto il secondo profilo del primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente afferma che la sentenza impugnata ha errato laddove «ha indicato che l’articolo 27 commi 11 e 12 del CCNL comparto sanità del 21.05.2018 imporrebbe sic et simpliciter 10 minuti per i dipendenti h 12 e 15 minuti per i turnisti h 24 (mentre al contrario il CCNL recita fino a 10 o 15 minuti), così applicando la misura massima senza averla accertata, ed erroneamente affermando che l’azienda non sia adeguata a detta norma, ancora una volta senza motivazione».
14. Il motivo è infondato anche sotto questo profilo.
La motivazione può dirsi apparente solo quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1986 del 28/01/2025, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022).
16. Nel caso odierno, la sentenza ha riconosciuto ai lavoratori il diritto alla remunerazione del cd. tempo tuta, utilizzando, per quantificarlo, un parametro espressamente previsto dal contratto collettivo e dunque un criterio tutt’altro che arbitrario o incomprensibile. Il fatto poi che abbia riconosciuto tale tempo nella misura massima prevista dal CCNL, senza spiegarne espressamente le ragioni, non rende apparente la motivazione, in considerazione del fatto che, in altre parti della sentenza, la corte territoriale si è diffusa sulle modalità con cui nel caso specifico avvengono le operazioni di vestizione e svestizione. Ben può ritenersi che, così facendo, abbia implicitamente considerato quelle operazioni di complessità tale da richiedere un tempo consistente, anche tenendo conto del fatto che il tempo massimo previsto dal CCNL è comunque contenuto (10 o 15 minuti complessivi per le due operazioni, a seconda della qualifica rivestita), sì da rendere semmai incongruo il riconoscimento di una misura inferiore.
17. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di alcuni fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo è per un verso infondato, per altro inammissibile.
19. L’azienda ricorrente assume l’omesso esame, da parte della sentenza impugnata, di una congerie di elementi, ma: o si tratta di fatti effettivamente storici, che tuttavia sono stati ampiamente valutati dalla corte territoriale (modalità di timbratura, ingresso e uscita dal reparto, modalità del passaggio di consegne, riconoscimento del tempo di 12 minuti da parte dell’azienda e sua adeguatezza) o si tratta di valutazioni di tipo giuridico (la sanzionabilità disciplinare del dipendente che non effettui la timbratura), che non sono censurabili sotto l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nuovo testo.
20. Il ricorso va in conclusione rigettato.
21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore degli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIONOMEAVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026.
La Presidente NOME COGNOME