Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12519 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
La Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame proposto dalla ASL TO4 avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea che l’aveva condannata al pagamento della somma di € 1624,37 nei confronti di NOME COGNOME (infermiere presso l’Ospedale di Ciri é), a titolo di differenze retributive pari a 10 minuti giornalieri per il tempo di vestizione/svestizione per il periodo dal 23.2.2018 al 31.12.2020.
La Corte territoriale ha rilevato la novità della questione relativa alla distinzione tra ‘straordinario di fatto’ e ‘straordinario formale’ in base al CCNL, in quanto era stata sollevata per la prima volta dalla ASL nel giudizio di appello; ha in particolare evidenziato la novità del riferimento agli artt. 4 e 5 del Regolamento, che non costituisce una fonte legislativa ed ha osservato che nel giudizio di primo grado la ASL non aveva preso posizione sulle deduzioni del ricorrente, il quale aveva menzionato l’orario di lavoro ‘di fatto’ risultante dalle timbrature.
Il giudice di appello ha comunque escluso la necessità dell’autorizzazione datoriale, in quanto la vestizione era sistematicamente necessaria, imposta aziendalmente e prodromica allo svolgimento delle normali mansioni.
Ha ritenuto che il tempo riservato alla vestizione/svestizione dall’art. 27, comma 11, del CCNL fosse pari a 10 minuti e quello riservato al cambio di consegne previsto dal comma 12 dello stesso art. 27 fosse pari a 5 minuti.
Ha condiviso le statuizioni del primo giudice, secondo cui l’All. n. 5 al contratto integrativo aziendale riguarda solo il cambio di consegne e non anche il tempo di vestizione, integrando con una previsione di miglior favore l’art. 12 del CCNL, che non menziona la sovrapposizione dei turni; ha in particolare evidenziato che l’interpretazione invocata dall’Azienda comporterebbe la compressione del tempo per la vestizione e per la sovrapposizione dei turni nei dieci minuti, con un’inammissibile deroga in peius dell’art. 27, commi 11 e 12, del CCNL ed ha rimarcato che l’Azienda non aveva svolto argomentazioni tese ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
Ha poi rilevato che secondo la prospettazione dell’Azienda appellante, il ‘compattamento’ nei 10 minuti di sovrapposizione tra un turno e l’altro era il frutto di una consuetudine aziendale; ha tuttavia osservato che l’Azienda non aveva chiesto di provare per testi tale circostanza.
Ha infine ritenuto infondato l’assunto dell’Azienda, secondo cui il calcolo dei minuti destinati al riposo compensativo era svolto sulla base della durata teorica del turno, evidenziando che ai fini dello straordinario rileva il tempo che in concreto il pr estatore destina ad un’attività eterodiretta, che il Roca aveva fatto riferimento ai tempi maturati in aggiunta e al di fuori del turno e che l’art. 27 del CCNL richiama l’effettività delle timbrature.
Avverso tale sentenza la ASL TO4 ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la distinzione tra ‘straordinario di fatto’ e ‘straordinario formale’ costituisse una questione nuova.
Sostiene che tale questione era stata introdotta dalla sentenza di primo grado, in assenza di deduzioni delle parti, e che costituisce una mera difesa la censura secondo cui l’orario avrebbe dovuto essere determinato in base alle timbrature e non in base ai turni.
Evidenzia che nel ricorso di primo grado il COGNOME non aveva chiesto il pagamento dei dieci minuti per la vestizione sulla base delle timbrature effettive, ma in quanto erano riferiti alla sovrapposizione tra turni, e l’Azienda si era difesa deducendo che i dieci minuti erano previsti anche per la vestizione e che erano stati già pagati in forma di riposo compensativo.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 30 del CCNL Area Sanità del 2016 e dell’art. 47 del CCNL Area Sanità del 2019 .
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente valorizzato le timbrature, e per avere riconosciuto ulteriori dieci minuti di ‘tempo divisa’ oltre ai dieci minuti di passaggio consegne già pagati, evidenziando che in base all’art. 30 del CCNL Area Sanità del 2016 e dell’art. 47 del CCNL Area Sanità del 2019 per la determinazione degli orari ordinari e straordinari dei turnisti non rilevano le timbrature e che lo straordinario deve essere espressamente autorizzato.
Sostiene che l’orario previsto dal turno retribuito comprende anche i 10 minuti di sovrapposizione tra un turno e l’altro.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale stabiliti dall’art. 1362 cod. civ., per avere la Corte territoriale omesso la lettura degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro, o per averla effettuata in modo parziale.
Deduce che lo straordinario può essere pagato solo se autorizzato dal dirigente; sostiene che la timbratura è irrilevante.
Richiama l’art. 4 del Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro, secondo cui, in caso di autorizzazione, il riconoscimento del lavoro straordinario avviene decorsi 15 minuti dall’orario giornaliero o dal turno di lavoro previsto, nonché l’art. 5 del medesimo Regolamento, secondo cui le timbrature in entrata effettuate prima dell’orario di ingresso previsto dalla fascia oraria di riferime nto sono considerate ai soli fini della rilevazione della presenza, ma il computo delle ore lavorate decorre dall’orario di ingresso previsto.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione del contratto collettivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto che il contratto aziendale è peggiorativo rispetto a quello nazionale e che il periodo pagato con il riposo compensativo comprende sia il passaggio di consegne che la vestizione/svestizione.
Evidenzia che il tempo di 10 o 15 minuti stabilito dall’art. 27 del CCNL del 2016 e dall’art. 43 del CCNL del 2019 costituisce il tempo massimo che può essere riconosciuto.
Critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto al lavoratore una doppia retribuzione (dieci minuti per il passaggio di consegne, nella forma del riposo compensativo, e dieci minuti per la vestizione/svestizione).
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione dei contratti collettivi e dell’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il pagamento dei dieci minuti in riposo compensativo è corretto solo se basato sulle timbrature effettive.
Addebita alla Corte territoriale di avere condannato la ASL al pagamento dello straordinario, senza considerare che era già stato pagato sotto forma di riposo compensativo.
Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale stabiliti dall’art. 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la Nota alla fine dell’Allegato A dell’Allegato 5 del contratto integrativo aziendale avesse valore dispositivo e che sia avulsa dalle disposizioni del CCNL, che stabiliscono un tempo massimo di 15 minuti per il passaggio di consegne e per la vestizione.
Il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili, in quanto non colgono il decisum .
La Corte territoriale non si è limitata a rilevare che nel giudizio di primo grado l’Azienda si era difesa solo sostenendo che il tempo di vestizione e di svestizione rientrava nei 10 minuti di sovrapposizione dei turni lavorativi e nel meccanismo del riposo compensativo, ma ha evidenziato la novità del riferimento agli artt. 4 e 5 del Regolamento, che non costituisce una fonte legislativa ed era stato invocato per la prima volta nell’atto di appello ; ha inoltre rimarcato che l’Azienda non aveva preso posizione sulle deduzioni del ricorrente, il quale aveva menzionato l’orario di lavoro ‘di fatto’ risultante dalle timbrature .
La sentenza impugnata ha comunque ritenuto l’infondatezza nel merito della censura secondo cui le timbrature sono irrilevanti; ha infatti ritenuto che lo straordinario svolto per indossare e per dismettere la divisa da infermiere,
quand’anche ‘di fatto’, deve essere retribuito, in quanto la vestizione era sistematicamente necessaria, imposta aziendalmente e prodromica allo svolgimento delle normali mansioni.
Dopo avere ritenuto che il tempo riservato alla vestizione/svestizione dall’art. 27, comma 11, del CCNL fosse pari a 10 minuti e quello riservato al cambio di consegne previsto dal comma 12 dello stesso art. 27 fosse pari a 5 minuti, la Corte territoriale ha inoltre condiviso le statuizioni del primo giudice secondo cui l’All. n. 5 al contratto integrativo aziendale riconosce 10 minuti per il passaggio di consegne integrando il comma 12 dell’art. 27 del CCNL con una previsione di miglior favore, ed ha rilevato che l’Azienda non aveva rivolto alcuna critica alle suddette statuizioni.
Nel denunciare la violazione dell’art. 30 del CCNL Area Sanità del 2016 e dell’art. 47 del CCNL Area Sanità del 2019 e nel prospettare che la ASL aveva correttamente pagato con i riposi compensativi i dieci minuti complessivi previsti dal CCNL per il passaggio di consegne e per la vestizione, le censure non colgono che la Corte territoriale ha riconosciuto dieci minuti ulteriori per la sovrapposizione tra un turno e l’altro sulla base delle previsioni di miglior favore contenute nel contratto integrativo aziendale, espressamente fatte salve dal CCNL.
Il terzo ed il sesto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono parimenti inammissibili.
E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).
Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018).
Si è inoltre precisato che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 946/2 021 e Cass. n. 995/2021 nonché Cass. n. 28319/2017).
Il ricorrente, pur avendo indicato nella rubrica delle censure gli artt. 1362 e 1363 ss. cod. civ. e pur avendo formalmente prospettato la violazione di canoni ermeneutici, nella sostanza propone una diversa interpretazione rispetto a quella non implausibile fornita dalla Corte territoriale, sollecitando un giudizio di merito attraverso la rilettura dell’ All. n. 5 del contratto aziendale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
10 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge , da distrarsi in favore dell’Avv. NOME COGNOME
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME