Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36544 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36544 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
sul ricorso 3069/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 2446/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 27/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Rilevato che:
il Giudice di Pace di Chiavari condannò la RAGIONE_SOCIALE a restituire agli attori NOME COGNOME e NOME COGNOME somme dagli stesi pagate a titolo di corrispettivo per il RAGIONE_SOCIALE di depurazione delle acque reflue, in quanto tale RAGIONE_SOCIALE non aveva compreso l’attività di depurazione secondaria;
Il Tribunale di Genova ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che «l’obbligo di un trattamento di depurazione non discenda solo dalla direttiva comunitaria» n. 91/271/CEE «ma anche direttamente dal D.L.vo n. 152/2006» e che «la tariffa di depurazione non è dovuta (e va restituita, se pagata) qualora non sia garantito il trattamento secondario delle acque reflue»;
ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sei motivi;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c..
Considerato che:
con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 74, 101 e 105 del D.Lgs. 152/2006 e dell ‘art. 2 del D.M. 30.9.2009 n. 102, contestando -in quanto del tutto inconciliabile col quadro normativo di riferimentol’assunto secondo cui il combinato disposto degli artt. 74 e 105 del D.Lgs. n. 152/2006 comporterebbe «in via immediata, e per così dire minimale, l’obbligo di dotare gli impianti di un sistema di sedimentazione secondaria»;
premesso che l’art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006 non contiene una definizione «autosufficiente» del trattamento secondario, RAGIONE_SOCIALE assume che «ciò che rileva affinché si possa parlare di trattamento secondario è che vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella I dell’Allegato 5 della parte terza» e che il comma 3 dell’art. 105 del medesimo D.Lgs. «può e deve essere letto nel senso che, per chiara definizione normativa, il trattamento secondario, al pari del
trattamento equivalente è tale solo laddove vengono rispettate le indicazioni dell’allegato 5 della parte terza del Decreto, dunque il complesso sistema di richiami ivi previsto»;
in secondo luogo, la società ricorrente sostiene che la normativa euro-unitaria, nel distinguere le modalità di trattamento delle acque reflue in ‘trattamento primario’, ‘trattamento secondario’ e ‘trattamento appropriato’, in funzione di un «accettabile ‘ livello di depurazione ‘ », individua come sufficiente, nelle aree non sensibili, il trattamento primario;
in terzo luogo, RAGIONE_SOCIALE sottolinea che la legislazione interna «in alcun modo stabilisce che per aversi depurazione occorra necessariamente che le acque siano sottoposte ad un trattamento ‘completo’, ovvero e più correttamente, ad un ‘trattamento secondario od equivalente’, semplicemente ponendo tale trattamento, in determinate e specifiche situazioni, quale obiettivo da raggiungere secondo le cadenze temporali indicate, come previsto, del resto, della disciplina comunitaria»; obiettivo, tra l’altro, previsto anche dalla L.R. Liguria n. 29/2007, il cui art. 4, avente chiaro carattere programmatico, ribadisce la necessità della sottoposizione degli scarichi delle acque reflue ad un trattamento appropriato in conformità alle indicazioni dell’Allegato 5 della Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto stabilito dai Piani d’ambito ;
in quarto luogo, la società ricorrente sostiene che tanto la disciplina legislativa interna (sia nazionale che regionale) quanto quella eurounitaria (quest’ultima, tra l’altro, promanante da una direttiva priva di efficacia orizzontale) hanno carattere programmatico e non cogente, senza definire il concetto di depurazione rilevante ai fini del sinallagma del contratto di utenza tra l’ente gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il cliente finale; concetto che, invece, trova la sua definizione normativa nel D.M. 30 settembre 2009, n. 102, contenente, all’art.2, la nozione di impianto di depurazione ;
sulla base di queste AVV_NOTAIOiderazioni, RAGIONE_SOCIALE conclude che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, il concetto di depurazione non coincide con quello di trattamento secondario od equivalente e che sussiste depurazione a fronte di qualsiasi processo di trattamento «che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi» e, quindi, anche a fronte di un trattamento ‘meccanico’ (che si limiti alle sole fasi preliminari di grigliatura, disoleatura e dissabbiamento dei liquami), in quando idoneo ad abbattere il carico inquinante delle acque reflue; di tal ché «tale trattamento, realizzando in ogni caso il RAGIONE_SOCIALE di depurazione, dunque realizzando il sinallagma negoziale in relazione al quale in alcun modo può dirsi qualitativamente insufficiente-, dà diritto a ricevere il pagamento della relativa tariffa»;
il motivo è infondato;
la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 105, comma 3, e 74 del d.lgs. n. 152 del 2006 è chiara nel prevedere l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane, prima dello scarico, ad un trattamento di carattere ‘secondario’ (e cioè ad un trattamento biologico con sedimentazione ulteriore rispetto a quella compiuta con il trattamento primario) oppure a un trattamento ad esso ‘equivalente’, da svolgersi in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato 5 alla parte terza dello stesso decreto legislativo, e cioè nel rispetto dei valori-limite di emissione stabiliti con provvedimenti regionali; la circostanza che tali provvedimenti integrativi non siano stati emanati, non autorizza il gestore RAGIONE_SOCIALE a rendere un RAGIONE_SOCIALE di depurazione inferiore, mediante sottoposizione delle acque reflue urbane al solo trattamento con sedimentazione primaria; p iuttosto, sino all’emanazione della suddetta disciplina regionale, deve ritenersi preclusa la possibilità di accedere ad un trattamento appropriato sulla base di criteri di ‘equivalenza’ a quello secondario (criteri non utilizzabili sinché non siano stati individuati dalle Regioni i valori-limite a cui gli scarichi devono necessariamente essere conformati), ma tale preclusione non esonera il gestore dal
procedere al trattamento biologico con sedimentazione secondaria, il quale costituisce, anzi, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti integrativi recanti i valorilimite, l’unica forma possibile di corretto adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto l’espletamento del RAGIONE_SOCIALE di depurazione, derivante dal contratto di utenza; in tal senso, del resto, depongono i criteri legali di determinazione della prestazione fondati sulla buona fede oggettiva e sulla diligenza (artt. 1175 e 1176 cod. civ.), poiché tanto il primo quanto il secondo escludono che il debitore possa liberarsi della propria obbligazione eseguendo una prestazione qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella imposta dalla legge, specie quando, come nella fattispecie, l’esattezza dell’adempimento è funzionale non solo alla realizzazione dell’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.) ma anche al soddisfacimento di un interesse superiore di natura pubblicistica, quale l’interesse alla tutela ambientale;
con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 cod. civ., nonché degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006;
il motivo va esaminato congiuntamente al terzo e al quinto, con i quali presenta elementi di connessione;
con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 cod. proc. civ., 1218 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006;
con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 cod. civ., nonché dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006;
con questi motivi, la sentenza impugnata viene complessivamente censurata nella parte in cui ha ritenuto non dovuta la quota di tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativa allo specifico
RAGIONE_SOCIALE di depurazione, in ragione del mancato corretto espletamento di tale RAGIONE_SOCIALE da parte dell’ente gestore ;
al riguardo, il Tribunale -sulla premessa che la tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si configura come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, sebbene determinato nel suo ammontare dalla legge, trova la sua fonte, non già in un atto autoritativo, bensì in un contratto di utenza -ha affermato che proprio i principi desumibili dall’art. 154, 1° co. D.Lgs. 152/2006 portavano ad «escludere che la tariffa di depurazione fosse dovuta nel caso in esame e, quanto all’art. 8 sexies del D.L. n. 208/2008 -anch’esso richiamato dall’appellante -, che la RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad affermare genericamente, senza tuttavia provarla, la sussistenza dei presupposti di operatività della norma (ossia l’avvio de lle procedure di affidamento della progettazione, il loro completamento e il rispetto dei tempi programmati); quanto poi, all’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui, trattandosi tariffa d’ambito, gli utenti non avrebbero potuto far valere l’inefficienza del depuratore pertinente alla propria utenza per chiedere la restituzione dell’intera tariffa (anziché, al più, una riduzione proporzionale ai costi relativi a tale depuratore, che nel caso erano inferiori allo 0,25%), il Tribunale ha ritenuto che la censura non potesse essere accolta, in quanto faceva riferimento a specifiche circostanze di fatto che non erano state dedotte nel rispetto delle preclusioni processuali e che avrebbero comportato la necessità di dimostrare in concreto l’esistenza di tutti gli impianti dell’ambito territoriale ed il loro regolare funzionamento rispetto alle esigenze di depurazione anche secondaria, sì da far ritenere che la inadeguatezza della prestazione relativa ad un singolo acquedotto non escludesse totalmente il debito;
le anzidette statuizioni vengono censurate -innanzitutto- per avere fatto erronea applicazione, nell’ambito del rapporto tra gestore e utente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del concetto giuridico di sinallagma; secondo la società ricorrente, infatti, il rapporto tra
gestore e utente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere ricostruito in base alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia ambientale, che AVV_NOTAIOentono di chiarire il significato della sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale e delle indicazioni ivi contenute; in virtù di queste disposizioni, il gestore deve garantire, secondo il principio di unicità della gestione, sia l’espletamento di una serie di servizi (captazione, adduzione, distribuzione, collettamento e depurazione) sia i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia, infine, la realizzazione delle nuove opere, nell’ambito di una prestazione composita che si caratterizza, non già come prestazione «locale» o «puntiforme», bensì come «prestazione d’ambito», finalizzata alla depurazione delle acque nell’intero territorio affidatogli, in funzione della loro compatibilità con il ricettore finale, (nella fattispecie rappresentato dal Mar Ligure), mentre , l’utente, per parte propria, è tenuto ad una controprestazione determinata sulla scorta dei costi di investimento e di esercizio sopportati dal gestore a livello d’ambito e non già a livello locale;
la società ricorrente censura, dunque , la sentenza d’appello per avere omesso di AVV_NOTAIOiderare che l’obbligo di pagamento della tariffa (quale corrispettivo del complessivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) trova il suo fondamento nel RAGIONE_SOCIALE complessivamente prestato dai vari impianti di depurazione presenti nell’ambito territoriale di riferimento e nella necessità di coprire i relativi costi, sui quali il depuratore di Riva Trigoso aveva inciso, nel triennio 2016-2018, nella limitata misura dello 0,25%; al riguardo, lamenta che il giudice di appello ha erroneamente escluso dal novero delle circostanze tempestivamente allegate e debitamente provate la natura d’ambito della tariffa unica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituente qualificazione discendente dalla stessa normativa che il giudice era tenuto a conoscere ed applicare; assume, pertanto, che il Tribunale ha violato, oltre alle regole di cui agli artt. 141, 147 e 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche gli artt. 1218 e 2697 cod. civ., nonché, principalmente,
l’art. 113 cod. proc. civ., perché, omettendo di tenere conto delle disposizioni legislative che attribuiscono alla tariffa unica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la natura di corrispettivo di una ‘prestazione d’ambito’, ha disapplicato il principio iura novit curia ;
infine, la ricorrente censura la sentenza per avere omesso di AVV_NOTAIOiderare che la tariffa (quale corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ha la funzione di remunerare il gestore degli oneri sostenuti per il complessivo espletamento della prestazione d’ambito ed è AVV_NOTAIOeguentemente determinata, nel suo ammontare, in modo tale da coprire tutti i costi sostenuti per lo svolgimento del predetto RAGIONE_SOCIALE; si duole, pertanto, che il giudice del merito, escludendo la debenza del corrispettivo sulla base del (ritenuto) malfunzionamento del solo depuratore di Riva Trigoso, abbia esonerato gli utenti dall’obbligo di remunerare i complessivi costi del RAGIONE_SOCIALE d’ambito, in violazione dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del principio full cost recovery .
i tre motivi appena sopra illustrati, vanno disattesi, in quanto:
-sono infondati nella parte in cui censurano la correttezza in iure della sentenza impugnata per avere affermato l’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE in applicazione del principio sinallagmatico evidenziato dalla sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale;
al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rapporto tra il gestore e l’utente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trova la sua fonte, non già in un atto autoritativo incidente direttamente sul patrimonio dell’utente, bensì in un contratto sinallagmatico (contratto di utenza) riconducibile, pur con le sue peculiarità, al tipo della somministrazione ( ex aliis , Cass. n. 3314/2020, Cass. n. 24904/2021 e Cass., Sez. Un., n. 4079/2023); da questo contratto derivano a carico delle parti obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni corrispettive, AVV_NOTAIOistenti, per il gestore, nell’espletamento continuativo di tutte le attività che compongono il complessivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ed in particolare nella
somministrazione della risorsa idrica e nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione) e, per l’utente, nel pagamento della tariffa, tra le cui componenti si pongono le specifiche quote riferite ai predetti servizi; n ell’ambito del rapporto privatistico instauratosi tra gestore e utente, la tariffa costituisce, dunque, staticamente (sotto il profilo genetico dell’oggetto del contratto), la prestazione dovuta dall’utente e, dinamicamente (sotto il profilo funzionale della realizzazione della causa concreta dello stesso), la controprestazione di quella dovuta dal gestore, il cui presupposto si rinviene nel principio di corrispettività: dal che deriva che la quota afferente al RAGIONE_SOCIALE di depurazione non è dovuta nell’ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione ( ex aliis, Cass. n. 8318/2011, Cass. n. 9500/2018 e Cass. n. 3692/2020);
il tutto in conformità alla pronuncia n. 335/2008 della Corte costituzionale (che ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittimo sia il censurato art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, nel testo modificato dall’art. 28 della legge n. 179 del 2002, sia, in via AVV_NOTAIOequenziale, l’art. 155, primo comma, primo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, che aveva sostituito la disposizione tacciata di illegittimità costituzionale, ripetendone sostanzialmente il precetto, mediante la previsione che le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione fossero dovute dagli utenti anche nel caso in cui mancassero impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi), che è fondata sul preliminare rilievo della volontà del legislatore di costruire la quota di tariffa riferita al RAGIONE_SOCIALE di depurazione come corrispettivo contrattuale, nonché sull’altrettanto generale implicazione della AVV_NOTAIOeguente illegittimità della richiesta del suo pagamento in assenza della fornitura del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE di depurazione delle acque; rilievi e principi che la giurisprudenza di questa Corte ha esteso oltre i confini della specifica fattispecie regolata dalle disposizioni dichiarate incostituzionali (la mancanza o la temporanea inattività degli impianti
di depurazione), fino ad affermare che l’esigibilità della quota di tariffa deve essere esclusa, per il venir meno del principio della corrispettività della prestazione (e, quindi, per il difetto funzionale della causa sinallagmatica del contratto di utenza), in tutte le ipotesi di impossibilità di fruizione del RAGIONE_SOCIALE di depurazione per cause non imputabili all’utente (Cass. n. 9500 2018, Cass. n. 13781/2019; Cass. n. 7947/2020);
ciò deve valere anche nella specifica ipotesi -verificatasi nella fattispecie in esame -in cui l’impianto, pur esistente e attivo, sia però del tutto insufficiente, in quanto garantisca un RAGIONE_SOCIALE assolutamente difforme, sul piano qualitativo o quantitativo, rispetto a quello previsto dalla legge e pertanto non AVV_NOTAIOenta al gestore di adempiere esattamente all’obbligazione assunta con il contratto di utenza (cfr. Cass. n. 3314/2020); né può trarsi argomento in senso diverso dal disposto dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, norma di cui la società ricorrente infondatamente assume la violazione da parte del giudice di appello, atteso che, mentre questa disposizione reca la disciplina generale della tariffa quale complessivo corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il successivo art. 155 si occupa della regolazione di quelle specifiche componenti della tariffa medesima costituite dalle quote riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione; è di quest’ultima disposizione che i l giudice d’appello ha correttamente fatto applicazione, poiché nella fattispecie sottoposta al suo esame non veniva in AVV_NOTAIOiderazione la questione dell’esigibilità della complessiva tariffa del RAGIONE_SOCIALE pubblico RAGIONE_SOCIALE ma quella dell’esigibilità della specifica quota di tariffa riferita al RAGIONE_SOCIALE di depurazione a fronte della dedotta insufficienza di tale RAGIONE_SOCIALE;
le censure sono, poi, inammissibili, nella parte in cui criticano la sentenza impugnata per avere escluso la debenza del corrispettivo a fronte del (ritenuto) malfunzionamento del solo depuratore di Riva Trigoso, così indebitamente omettendo di AVV_NOTAIOiderare -in violazione del principio iura novit curia – che il pagamento della quota di tariffa
relativa al RAGIONE_SOCIALE di depurazione trovava la sua giustificazione nel RAGIONE_SOCIALE complessivamente prestato dai vari impianti di depurazione presenti nell’ambito territoriale di riferimento e nella necessità di coprire i relativi costi, con la AVV_NOTAIOeguenza che gli utenti erano stati indebitamente esonerati dall’obbligo di remunerare i complessivi costi del RAGIONE_SOCIALE d’ambito, in violazione del principio full cost recovery ;
invero, la ricorrente, nel prospettare la violazione del principio iura novit curia non si confronta con la reale ratio decidendi delle specifiche statuizioni censurate, le quali si basano sul diverso rilievo che le circostanze di fatto relative all’esistenza e al regolare funzionamento degli altri depuratori d’ambito non erano state né allegate nel rispetto delle preclusioni processuali, né tanto meno provate, con la AVV_NOTAIOeguenza che difettava lo stesso presupposto fattuale per un’eventuale verifica delle ipotesi applicative prospettate dalla ricorrente;
del tutto inconfere nte risulta, infine, l’insistito richiamo al principio full cost recovery , la cui applicazione non può ovviamente valere a porre nel nulla gli effetti dell’accertato inadempimento del gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto agli obblighi di integrale depurazione;
con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’ omesso esame dei documenti prodotti, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della legge regionale n. 29/ 2007 e dell’art. 8 -sexies del decreto legge n. 208 del 2008, convertito nella legge n. 13 del 2009: censura la sentenza impugnata per avere escluso il diritto di RAGIONE_SOCIALE al pagamento, attraverso la quota di tariffa relativa al RAGIONE_SOCIALE di depurazione, degli oneri relativi all’attività di progettazione e realizzazione del nuovo impianto, asseritamente dovutole, ai sensi dell’art. 8 -sexies del decreto legge n. 208/2008; lamenta che il giudice d’appello ha «del tutto omesso di esaminare i documenti prodotti in atti , dai quali emerge chiaramente che non soltanto
esisteva un progetto afferente a un nuovo impianto di depurazione (di cui si è allegato il progetto definitivo) ma era esistente e funzionante il ‘vecchio’ impianto»;
il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia, che è basata su un difetto originario di allegazione e sulla inidoneità degli atti difensivi introduttivi a radicare il contraddittorio sulla questione della sussistenza di condizioni idonee a comportare l’applicazione dell’art. 8 sexies D.L. n. 208/2008 (che la sentenza indica come meramente citato in maniera del tutto generica); senza contrastare tale ratio , la ricorrente si limita a sostenere che l’avvio delle procedure di progettazione e completamento delle opere era stato ampiamente documentato (a tal fine, limitandosi, peraltro, a indicare genericamente e senza trascriverli in alcuna misura, gli atti che sarebbero stati rilevanti), omettendo del tutto di dedurre in punto di tempestiva allegazione della questione;
con il sesto motivo, la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., censurando la sentenza per avere ritenuto che, nel caso, operasse la prescrizione decennale relativa alla ripetizione di indebito e non quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4 c.c.: contestato il richiamo della sentenza ad un isolato precedente di legittimità, insiste nel sostenere che il riferimento -contenuto nella norma citata- a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» comporta la necessità di fare riferimento alle somme originariamente richieste e pagate (con cadenza periodica) e non all’obbligo di restituzione da compiersi in unica soluzione;
il motivo è infondato , risultando corretto l’assunto del Tribunale (che ha richiamato Cass. n. 1998/2020), secondo cui «il credito concernente la restituzione delle somme pagate nel passato non è periodico, e quindi non può essere assoggettato alla prescrizione quinquennale»; la società ricorrente invoca la disapplicazione di questo principio, sul rilievo che esso avrebbe l’effetto pratico di
sottrarre ogni diritto al termine di prescrizione breve, ma l ‘argomento non può essere condiviso perché confonde il diritto ad ottenere prestazioni che devono eseguirsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, con il diritto al rimborso di quanto, a tale titolo, sia stato indebitamente versato;
rigettato il ricorso, non deve provvedersi sulle spese di lite in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 30.11.2023