Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13999 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
Sanzioni amministrative
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7030/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrenti –
Contro
MINISTERO DELL ‘ INTERNO – PREFETTURA DI TRIESTE.
– Intimata –
Avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 489/2022 depositata il 28/10/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (‘VHS’) e NOME COGNOME , dipendente della VHS, conducente del complesso veicolare formato da trattore stradale tg. CODICE_FISCALE e semirimorchio, proposero opposizione avanti al Giudice di pace di Trieste avverso il verbale di contestazione
della polizia stradale di Trieste del 23 dicembre 2021, con il quale veni va loro contestata la violazione dell’art. 99 comma 4 del cod ice della strada, per avere effettuato il trasporto di cose -due semirimorchi -in violazione delle prescrizioni relative alla targa di esportazione.
Gli opponenti rappresentarono che l’autoarticolato, proveniente dalla Turchia e diretto a Praga, era stato fermato e sanzionato dalla polstrada perché il semirimorchio, pur provvisto di targa provvisoria e di foglio di via rilasciati dall’autorità austric a, come richiesto dagli artt. 35 e 36 della convenzione di Vienna per i trasporti internazionali, non osservava l’art. 99 c.d.s. , che vieta la circolazione di un mezzo non immatricolato per il trasporto di merci.
Argomentarono che la sanzione era illegittima perché il mezzo circolava nel rispetto della convenzione di Vienna e del paragrafo 46 del Kraftfahrgesetzbuch ( ‘ KFG ‘ ) austriaco dato che il foglio di via e la targa provvisoria apposta sul rimorchio erano stati rilasciati appunto dall’autorità austriaca e che, quindi, la fattispecie non era assoggettata alla legislazione italiana; che il fatto illecito non sussisteva in quanto non si sarebbe trattato di un rimorchio sul quale erano caricate delle merci (due rimorchi), ma di un ‘3 trailerkit’, cioè un insieme di pezzi e componenti (telaio, assi delle ruote etc.) di tre semirimorchi , i quali prima dell’assemblaggio formavano un tutt’uno, e che per questa ragione era stata apposta un’unica targa sul rimorchio; che VHS non poteva essere ritenuta obbligata in solido con il conducente dal momento che stava eseguendo un trasferimento per conto terzi, come vettore incaricato dalla società RAGIONE_SOCIALE, e non era pertanto configurabile la responsabilità solidale disciplinata dall’ar t. 196 c.d.s.;
il Giudice di pace, con sentenza n. 78 del 2022, respinse il ricorso e confermò la sanzione.
Il Tribunale di Trieste, nel contraddittorio della prefettura, ha respinto l’appello della VHS e i Dragce COGNOME sulla base delle seguenti ragioni: (i) posto che la convenzione di Vienna non ‘disapplica’ il diritto interno, l’art. 99 c.d.s. individua i casi di deroga al generale o bbligo di immatricolazione sancito dall’art. 93 comma 1 c.d.s., tra i quali non rientra quello del trasporto di merci, il che non toglie valore al foglio di via e alla targa provvisoria austriaci, ferma la considerazione che chiunque si trovi nel territorio dello Stato è tenuto a rispettarne le leggi; (ii) il paragrafo 46 della legge austriaca, menzionato dagli appellanti, non indica espressamente il trasporto merci, ma fa riferimento ai ‘viaggi di trasferimento’ ; (iii) il fatto illecito è integrato dal punto di vista dell’elemento oggettivo perché, anche a volere ammettere che, come sostengono gli appellanti, non si sia trattato di un semirimorchio che come carico aveva due semirimorchi smontati, ma di un blocco unitario composto da un insieme di pezzi da assemblare, in ogni caso solo uno dei semirimorchi era munito di targa e foglio di via ai sensi dell’art. 99 comma 1 bis c.d.s., non anche gli altri due e questo configurerebbe comunque una violazione del codice della strada; (iv) la qualificazione di VHS come vettore per conto terzi non esonera la società dalla responsabilità solidale con l’autore dell’illecito amministrativo ex art. 196 c.d.s. essendo essa proprietaria del trattore sul quale il semirimorchio era agganciato; ricorre del resto l’ipotesi del terzo comma dell’art. 196 c.d.s. perché il conducente, autore materiale dell’infrazione, era un dipendente della VHS; (v) non è credibile che il conducente non fosse consapevole di essere alla guida di un autoarticolato che trasportava merci, tanto più che il trasgressore aveva esibito agli agenti accertatori la documentazione richiesta, compresa la CMR;
3 . per la cassazione della sentenza d’appello, la VHS e NOME COGNOME hanno proposto ricorso con cinque motivi.
La prefettura di Trieste è rimasta intimata.
In data 19/05/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.
Considerato che:
Preliminarmente, rileva il Collegio che il ricorso non è improcedibile, diversamente da quanto indicato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c. del consigliere delegato, poiché dagli atti di causa risulta che parte ricorrente, all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo, ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata con la notificazione pervenuta dalla P.A. in data 17/01/2023;
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1, 3, 35, 36 e 37 della convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968: al contrario di quanto affermato dai giudici di merito, il rimorchio era munito di regolare immatricolazione (targa di trasferimento provvisoria austriaca e immatricolazione provvisoria), rilasciata ai sensi della convenzione di Vienna, sicché poteva legittimamente circolare in virtù dell’autorizzazione ottenuta ai sensi del par. 46 del KFG austriaco, senza che fossero necessarie ulteriori autorizzazioni, comprese quelle previste dall’art. 99 c.d.s.;
il secondo motivo denuncia la violazione de ll’ art. 99 c.d.s. e del par. 46 del KFG austriaco: il ‘3 -kit’ aveva una targa provvisoria disciplinata dal par. 46 del KFG, equiparata a una vera e propria
immatricolazione, sia pure temporanea, sicché quando il veicolo venne stato sottoposto a controllo esso era equiparabile a qualsiasi altro veicolo immatricolato. La fattispecie, regolata dal diritto austriaco, non può essere disciplinata analogicamente da una norma italiana dato che la questione che pone la controversia non è stabilire se il veicolo austriaco, durante la circolazione, rispettasse o meno le norme del codice della strada in tema di eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza etc.
D’altra parte, continua no i ricorrenti, sarebbe discriminatorio se a una targa austriaca disciplinata dal par. 46 del KFG si applicassero le restrizioni dell’art. 99 del codice della strada (disposizione, questa, che il conducente non conosce);
2.1. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto, sono infondati;
innanzi tutto, non è condivisibile la tesi dei ricorrenti di non essere soggetti alla normativa italiana durante il transito nel territorio dello Stato; al contrario, è chiaro che, come sottolinea il Tribunale, la circolazione del l’autoarticolato, seppure impegnato in un trasporto internazionale (dalla Turchia alla Repubblica ceca), durante il transito nel territorio italiano, era regolata dalla normativa interna e dalle disposizioni del codice della strada.
È condivisibile, inoltre, l’esclusione, da parte del giudice di merito , di un contrasto tra l’art. 99 c.d.s. (rubricato ‘F oglio di via ‘) , per un verso, e, per altro verso, le disposizioni della convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968 (artt. 35 e seguenti in tema di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi ammessi alla circolazione internazionale), e la normativa austriaca (par. 46 del KFG) in tema di immatricolazione e di targa di trasferimento provvisoria.
Infine, è ineccepibile, sul piano giuridico, l ‘approdo della sentenza: l’autoarticolato, munito di foglio di via austriaco per l’esportazione e di targa provvisoria, poteva circolare in Italia e, tuttavia, in mancanza dell’immatricolazione e della carta di circolazione – le quali in base all’ art. 93 comma 1 c.d.s. sono generalmente prescritte per la circolazione di qualsiasi veicolo (v. Cass. n. 12026/2000; Sez. 2, Sentenza n. 8097 del 08/04/2011, Rv. 617686 -01, che, in motivazione , scandisce che « immatricolazione è il momento della nascita giuridica del veicolo che si concretizza con il rilascio della carta di circolazione, ossia con l’autorizzazione amministrativa a circolare su strada ») – non poteva legittimamente trasportare merci, nella specie consistenti in due semirimorchi nuovi, come attestato dal verbale redatto dalla polizia stradale;
il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 196 c.d.s. : si lamenta che VHS non può rispondere in solido con il trasgressore ai sensi del primo e del terzo comma dell’art. 196 del codice della strada per il suo ruolo di vettore incaricato dalla società Vega del trasferimento del semirimorchio per conto della proprietaria Tirsan;
3.1. il motivo è infondato;
è orientamento consolidato della Corte (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28466 del 15/12/2020, Rv. 659997 -01, in connessione con Sez. 2, Sentenza n. 18062 del 27/08/2007, Rv. 599438 – 01) che, ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni del codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha l ‘ onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell ‘ art. 196, comma 3, citato, quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente o di un ‘ associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell ‘ esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l ‘ ente o l ‘ imprenditore all ‘ agente, l ‘ attività posta in essere da quest ‘ ultimo nell ‘ esercizio e nell ‘ ambito delle attribuzioni conferitegli è direttamente riferibile ai primi.
Il Tribunale si è attenuto a questo principio di diritto lì dove, per un verso, ha ravvisato la responsabilità solidale della VHS, proprietaria dell’autoarticolato, per la violazione commessa dal proprio dipendente; per altro verso, ha negato che, ai fini della individuazione dei soggetti responsabili della violazione, assumessero rilevanza il motivo, la ragione economica e il rapporto contrattuale (trasporto per conto terzi) sottostanti alla circolazione del veicolo;
4. il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c.
Sulla premessa che spettava alla P.A. provare la violazione delle prescrizioni in tema di targa di esportazione, si sostiene che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che VHS trasportasse merci, senza avvedersi che si trattava del trasporto di un ‘3 -trailer’, ovvero di un elemento unitario dal quale avrebbero potuto essere ricavati, dopo il montaggio, tre distinti semirimorchi, ed è questa la ragione per la quale VHS aveva apposto un’unica targa;
4.1. il motivo è inammissibile;
la censura ivi contenuta mira a un nuovo esame del merito della causa e offre una diversa interpretazione delle risultanze di fatto che, nell’ottica dei ricorrenti, attesterebbero che non vi è stato alcun trasporto di merci. È certo che alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno
difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023, n. 16781);
5. il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981.
È posto l’accento sul la carenza del l’elemento soggettivo della violazione o, comunque, sulla buona fede dei soggetti sanzionati dato che, in generale, l’autista si limita ad eseguire una prestazione per conto del proprio datore di lavoro, ma non può entrare nel merito delle autorizzazioni o delle formalità necessarie per il trasporto, quali aspetti che non gli competono. Buona fede che, spiegano i ricorrenti, caratterizza anche il comportamento di VHS, la quale, da un lato, era consapevole dell’esistenza de lla convenzione di Vienna che legittima la circolazione internazionale mediante l’utilizzo di una carta di immatricolazione rilasciata da un altro Stato ; dall’altro, non poteva ragionevolmente pensare che oggetto del trasporto fossero tre elementi distinti. Con l’ulteriore considerazione che né VHS né il conducente potevano pensare che a un titolo straniero, disciplinato dal par. 46 KFG, potessero applicarsi (v. pag. 21 del ricorso) ‘delle
prescrizioni estranee e pure sconosciute ‘, come l’art. 99 del codice della strada;
5.1. il motivo è infondato;
per la giurisprudenza della Corte, in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell ‘ autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l ‘ autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020, Rv. 658272 – 01).
Nella fattispecie all’attenzione del Collegio, è agevole escludere la buona fede che, in ultima analisi, parte ricorrente riconduce non già, come desumibile dal principio di diritto sopra enunciato, ad elementi positivi idonei ad ingenerare nell ‘ autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, ma alla mera ignoranza della normativa nazionale che, indubitabilmente, costituisce uno stato soggettivo privo di efficacia esimente;
6. il ricorso, pertanto, è rigettato;
nulla occorre disporre in punto di spese del giudizio di cassazione, al quale la P.A. non ha partecipato;
poiché il ricorso è respinto per ragioni diverse da quelle della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., non sussistono i presupposti di cui al terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., per applicare (per quanto qui rileva) il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione