Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26959 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25668/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente –
Oggetto:
titoli di credito
AC – 19/09/2024
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, ottava sezione civile, n. 4557/2021, pubblicata il 15/03/2021, resa nel procedimento n.r.g. 77198/2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, riformato la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 6106/2014 con cui quest’ultima era stata condannata a risarcire il danno arrecato a RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’abusivo incasso presso uno sportello postale di un assegno non trasferibile emesso in favore di un danneggiato a definizione di un sinistro.
Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto che l’ attrice non abbia provato né la circostanza che a favore di un suo assicurato sia stato riconosciuto un indennizzo di 3.000,00 euro, né che sia stato emesso in favore di detto assicurato un assegno con clausola di non trasferibilità per pagare tale indennizzo, né che l’ assegno emesso corrispondesse a quello incassato a nome di tal COGNOME presso lo sportello di RAGIONE_SOCIALE. Tutte circostanze specificamente contestate da RAGIONE_SOCIALE sin dal primo grado e in relazione alle quali il rigetto di un ordine di esibizione del titolo in primo grado non era stato oggetto di doglianza alcuna in appello. Di talché, difettavano nella specie gli elementi basilari di prova del dedotto danno, avendo il giudice di primo grado affermato l’evidenza della contraffazione senza avere acquisito agli atti l’originale del t itolo oggetto di siffatta valutazione.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo «1 Violazione e falsa applicazione della norma di diritto artt. 327 c.p.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.)» deducendo come il giudice di appello ha errato pronunciandosi in merito ad un giudizio improcedibile poiché tardivamente impugnato da RAGIONE_SOCIALE Infatti, la sentenza di primo grado era stata depositata in data 18 aprile 2014 e, pertanto, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., non essendo stata notificata, il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione per l’impugnazione della sentenza, tenuto conto anche della sospensione feriale ratione temporis applicabile dal 1° agosto al 15 settembre, è spirato in data 3 dicembre 2014. RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a presentare per la notificazione l’atto di citazione in appello all’Ufficio unico notificazione presso la corte d’Appello di Roma in data 5 dicembre 2014 (cfr. atto di citazione in appello notificato sub. doc. 3) e, pertanto, quando il termine ex art. 327 c.p.c. di sei mesi era già spirato. Ne consegue che, non avendo parte appellante rispettato il termine di decadenza previsto per l’impugnazione della sentenza, il procedimento di appello svoltosi avanti al Tribunale di Roma non si sarebbe dovuto svolgere, in quanto il processo non poteva essere proseguito, essendosi verificato un ostacolo alla prosecuzione.
La censura è fondata.
Essa introduce la questione dell’improcedibilità dell’appello , che va rettamente qualificata come eccezione di inammissibilità del
gravame per tardività, che il giudice di appello non avrebbe verificato.
La questione va scrutinata da questa Corte, anche d’ufficio, rilevando in questa fase non solo l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma anche l’ammissibilità (per tempestività) dell’appello di cui ha preso cognizione la sentenza impugnata (principio pacifico a far data da Sez. 3 n. 696 del 1962), salvo che su di essa non si sia formato un giudicato interno. Tale ultima eventualità è da escludere. Se, infatti, dal controllo degli atti, cui questa Corte è legittimata quale giudice del fatto processuale, emerge che effettivamente non risulta che RAGIONE_SOCIALE abbia mai sollevato l’ eccezione nel grado di appello, è altrettanto certo che la sentenza oggi impugnata non ha pronunciato sul punto. Tanto basta ad escludere che vi sia stata una pronuncia sulla questione, come tale idonea a creare un eventuale giudicato interno per mancata impugnazione della statuizione. Del resto, anche a voler considerare che il giudice di appello, pronunciandosi solo nel merito della controversia, abbia implicitamente ritenuto tempestivo il gravame, va in ogni caso escluso che sul punto possa essersi formato alcun giudicato, atteso che in questa sede è impugnata proprio la sentenza che -secondo la prospettazione della ricorrente -erroneamente non ha rilevato la tardività dell’appello.
Dal riscontro diretto degli atti, emerge che: a) la sentenza di primo grado è stata depositata in data 18 aprile 2014, come si evince dall ‘ attestazione di cancelleria in calce alla copia in atti;
b) pertanto, ai sensi dell’art. 327 c od. proc. civ., non essendo stata notificata, il termine per impugnarla in appello era di sei mesi dalla pubblicazione (essendo il giudizio stato introdotto nel
2011, quindi dopo l’entrata in vigore della novella del citato articolo a opera della legge n. 69 del 2009); c) a tale termine vanno aggiunti i 46 giorni di sospensione feriale dei termini (atteso che la riduzione di tale periodo a 31 giorni si applica solo dalla sospensione dell’ anno 2015: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022); d) il termine per proporre appello è spirato quindi mercoledì 3 dicembre 2014 ; e) l’atto di appello di RAGIONE_SOCIALE risulta passato per la notificazione all’RAGIONE_SOCIALE di Roma in data 5 dicembre 2014, come si evince dalla relativa attestazione dell’Ufficio Notifiche in calce all’atto medesimo.
Tanto determina che il processo in fase di appello non poteva essere proseguito , stante la tardività dell’impugnazione.
Ciò ulteriormente comporta che la sentenza qui impugnata va cassata senza rinvio.
Stante il complessivo esito della lite, sussistono giusti motivi per disporre l’ integrale compensazione tra le parti delle spese inerenti al giudizio di appello e al presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative al grado di appello e al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre