Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1547/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale legale
-ricorrente-
contro
Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, domicilia
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 559/2019 depositata il 20/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che, nei limiti di rilievo in questa sede, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da NOME COGNOME per abusiva reiterazione delle supplenze conferite per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola secondaria di secondo grado.
La Corte territoriale, premesso che il docente aveva dedotto di essere stato assunto dall’anno scolastico 2013/2014 all’anno scolastico 2016/2017 per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi mediante conferimento di supplenze su organico di fatto e fino al 30 giugno presso lo stesso Istituto (liceo musicale), su posto vacante e per la stessa classe di concorso, ha ritenuto che le allegazioni non fossero sufficienti a dimostrare l’uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico perché non era emerso né era stato allegato che le assunzioni fossero avvenute sulla medesima cattedra.
Il ricorso domanda la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, cui resiste il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha precisato di non essere stato assunto in ruolo (contrariamente a quanto indicato nel controricorso), come del resto già affermato nella sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si deduce la violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e la falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, ritenendo insufficienti le allegazioni del ricorso per dimostrare l’uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico nonostante fosse stato dedotto che le supplenze si riferivano allo stesso istituto ed alla stessa materia di insegnamento, affermazione equivalente alla identità della cattedra, considerato che nella scuola secondaria la ‘cattedra’ si identifica con la ‘disciplina di insegnamento’ .
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte
di merito considerato che la reiterata stipulazione, per cinque anni consecutivi ed in assenza di ragioni sostitutive, di contratti con scadenza al 30 giugno -nella stessa classe di concorso e presso il medesimo istituto -evidenziava una volontaria compressione delle consistenze organiche per finalità di risparmio, precludendo ai docenti precari il diritto a ferie retribuite e all’acquisizione dell’anzianità nei mesi estivi.
Si sostiene, peraltro, che, come ammesso dal Governo, la stessa distinzione tra organico di fatto e organico di diritto sarebbe priva di fondamento in quanto l’amministrazione ricorre alle supplenze fino al termine delle attività didattiche al fine di coprire ogni anno il fabbisogno concreto per assicurare le attività didattiche, ma il disallineamento che si crea ogni anno fra quanto previsto per l’anno successivo e le effettive necessità rilevate a settembre non deriva dalla necessità di adeguare l’organic o a mutamenti improvvisi della popolazione scolastica ma unicamente dal sottodimensionamento dell’organico di diritto.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 24 Cost., nonché dei principi di riferibilità, vicinanza e disponibilità della prova, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente imposto al docente l’onere di dimostrare che gli incarichi pluriennali riguardassero la ‘stessa cattedra’, espressione dal significato incerto, comunque priva di un contenuto giuridico definito. A fronte della comprovata reiterazione degli incarichi nella stessa classe di concorso e nel medesimo Istituto, l’eventuale ‘diversità delle cattedre’ integrava un fatto impeditivo la cui prova spettava all’amministrazione.
Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, degli artt. 4 e 19 del TUE e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di leale cooperazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’ a ppello vanificato l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 1999/70/CE, richiedendo al lavoratore una prova in concreto inaccessibile circa l’identità delle cattedre, pur avendo già dedotto e provato la vacanza del posto nella
medesima classe e scuola per cinque anni consecutivi, chiaramente riferibile all’organico di diritto anziché all’organico di fatto .
Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 40 del CCNL Scuola (quadriennio normativo 2006 -2009) e dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, per non avere la Corte territoriale considerato che, ai sensi della normativa vigente, i contratti di supplenza fino al 30 giugno avrebbero dovuto indicare espressamente il nominativo del docente sostituito e la causa della sostituzione, elementi pacificamente assenti in tutti i contratti stipulati, con conseguente prova della vacanza del posto.
Infine, con il sesto motivo, è stata censurata la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere la Corte di merito omesso di considerare come non contestati -e quindi pacifici -i fatti relativi alla sostanziale vacanza dei posti e all’insussistenza di esigenze sostitutive o contingenti, non oggetto di specifica contestazione da parte dell’amministrazione .
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisati, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi.
7.1. Nell’ermeneutica della normativa indicata nella rubrica del motivo il punto di partenza è senz’altro rappresentato da lle ampie considerazioni e dai principi di diritto enunciati da questa Corte a partire delle pronunce emesse nel 2016 (v., in particolare, Cass. Sez. L., 07/11/2016, n. 22552) con riferimento alla tipologia di supplenze su cd. organico di fatto.
Come evidenziato nella richiamata decisione, la scopertura dei posti individuati dall’art. 4 , comma 1, della legge n. 124 del 1999, si manifesta dopo l’esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo; solo allora, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti -in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo mediante l’assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali.
Secondo quanto sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 279 del 2012 e 200 del 2009, in materia di revisione dell’organico del
personale ATA), il comparto scolastico presenta profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di unità ed uniformità nazionale ed esigenze locali, profili che concernono la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso (al f ine di garantire una maggiore flessibilità nell ‘ impiego di docenti), la ridefinizione dei “curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola” (attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari), la revisione dei criteri di formazione delle classi (al fine di adeguare il rapporto alunni/docente agli standards europei); la rimodulazione dell ‘ organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici; la ridefinizione dell ‘ assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.
La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 26 novembre 2014, cause riunite C -22/13, da C -61/13 a C -63/13 e C -418/13, COGNOME e a. , ha affermato (parr. 91-95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una ‘ragione obiettiva’, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’ accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario. Ha anche riconosciuto (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l’accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l’immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustifica rsi che, in attesa dell’espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.
In base a tali premesse, si è escluso che possa configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su ‘organico di fatto’ e per le supplenze temporanee, l’abuso, contrario alla direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e quindi prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
7.2. Proprio il riferimento alla identità di cattedra, contenuto nel citato precedente, è stato di per sé assunto dalla Corte territoriale ad indicatore dirimente per escludere, nella specie, la configurabilità dell’uso distorsivo del potere di organizzazione del servizio scolastico.
In proposito, fermo restando il consolidato impianto ermeneutico elaborato da questa Corte con le richiamate pronunce, ritiene il Collegio di precisare che, ai fini della riorganizzazione della rete scolastica e del razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, il legislatore ha attribuito al Ministro dell’istruzione, dell ‘ università e della ricerca (di concerto con il Ministro dell ‘ economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata) la definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico (art. 1 d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81), stabilendo che «Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base: a) alla previsione dell ‘ entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana; b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale; c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati
e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà; d) all ‘ articolazione dell ‘ offerta formativa; e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011; f) alle caratteristiche dell ‘ edilizia scolastica.» (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 81 del 2009). Si precisa, peraltro, che «Le dotazioni dell ‘ istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.» (art. 2, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 81 del 2009).
I criteri sopra richiamati lasciano chiaramente intendere come possano verificarsi significativi e imprevedibili scostamenti fra l’organico di diritto ed il cd. ‘organico di fatto’, perché legati ad una pluralità di variabili, prima fra tutte quella relativa alla consistenza qualitativa e quantitativa della popolazione scolastica.
Proprio nell’ottica di sopperire a tali scostamenti si giustifica, anche ai sensi e per gli effetti della clausola 5 dell ‘accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il conferimento delle supplenze ai sensi del secondo comma dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, contraddistinte da temporaneità in quanto finalizzate alla «copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell ‘ anno scolastico». Si tratta, quindi, di incarichi ‘non vacanti’ e solo momentaneamente disponibili , perché il loro conferimento si rende necessario in considerazione della estrema variabilità ed imprevedibilità dei dati che condizionano la istituzione e la permanenza delle cattedre e non già per la scopertura della pianta organica del singolo istituto scolastico.
In questo senso, gli incarichi in questione sono sorretti dalla ragione oggettiva di garantire il corretto e continuativo espletamento del servizio scolastico purché rimangano connotati dalla temporaneità: infatti, secondo i criteri che presiedono alla formazione degli organici, da verificare annualmente, ove l’ esigenza di copertura del posto perda il carattere della temporaneità, per assumere piuttosto quello della stabilità in base ad una
ricorrenza pluriannuale, si appalesa la necessità di procedere ad una modificazione della pianta organica, con conseguente riconducibilità della eventuale supplenza alla diversa ipotesi prevista dal comma 1 dell’art.4 (vale a dire supplenza su organico di diritto).
7.3. Così precisato il quadro di riferimento, occorre ribadire che «il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, letter a a), dell’accordo quadro » (Corte di giustizia UE, sentenza COGNOME e a. , cit., par. 100), cosicché « L’osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie» (Corte di giustizia UE, sentenza COGNOME e a. , cit. par. 101) e che la supplenza non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo ( ivi, par. 109).
Il carattere necessariamente temporaneo delle esigenze poste a giustificazione dell’apposizione del termine è stato ribadito dalla Corte di giustizia UE anche più di recente, sempre con riferimento all’ordinamento italiano (sia pure in ordine ad altro settore) , con l’affermazione per cui « non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per lo svolgimento, in modo permanente e duraturo, di mansioni che rientrano nella normale attività del settore di cui trattasi. Come più volte statuito dalla Corte, il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte a esigenze che, di fatto, hanno carattere non già provvisorio, ma permanente e durevole non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro » (Corte di giustizia UE, 25 gennaio 2024, C-389/22, GC e altri , par. 93).
7.4. Ne consegue che, nel settore scolastico, l’allegazione e prova della reiterazione di supplenze fino al termine delle attività scolastiche con durata ultratriennale (confermato quale parametro di ragionevolezza),
presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di un abusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto per inadeguatezza dell’organico previsionale ; in tali ipotesi spetta a ll’amministrazione addurre elementi atti a comprovare, ove del caso, l’effettivo carattere provvisorio della supplenza nell’uso corretto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi, e cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, che si atterrà al principio sopra espresso e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, cui demanda anche di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2025.