Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38430/2019 R.G. proposto da domiciliato
in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che la rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2487/2019 de lla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 13.6.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’attuale contro ricorrente, docente alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, si rivolse al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo -per quanto qui ancora di interesse -l’accertamento del proprio diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera tenendo conto del maggior valore da attribuire agli anni di servizio prestato all’estero , ivi comprese le annualità del 2013 e del 2014, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994 .
Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo non più vigente la norma invocata dalla lavoratrice, in quanto superata dalla sopravvenuta contrattazione collettiva.
L a Corte d’Appello di Roma accolse però il gravame RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, ritenendo che il d.lgs. n. 297 del 1994 non rientrasse, ratione temporis , tra le norme di legge divenute inapplicabili in seguito al sopravvenire RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La lavoratrice si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento al l’ art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994; nonché al d.l. n. 3 del 23.1.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 19.3.2014».
1.1. Quantunque la rubrica richiami ancora l’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994, nell’illustrazione del motivo il RAGIONE_SOCIALE rinuncia espressamente a sostenere la tesi RAGIONE_SOCIALE‘inapplicabilità di tale disposizione perché superata dalla sopravvenuta contrattazione collettiva, prendendo atto che la tesi contraria è consolidata nella giurisprudenza di legittimità, che ha applicato in più occasioni quella disposizione (v. Cass. S.U. n. 16632/2011 ed altre successive, tra cui Cass. nn. 13599/2015 e 28346/2017). Sul punto, pertanto, non rimane altro da fare, se non dire che qui si dà convinta adesione a tale orientamento giurisprudenziale.
1.2. Il RAGIONE_SOCIALE sostiene ora, invece, che la supervalutazione del servizio prestato all’estero non avrebbe dovuto essere riconosciuta limitatamente all’anno 2013, e ciò in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. n. 3 del 2014, che per quell’anno avrebbe bloccato la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali per tutto il personale scolastico.
Messa in questi termini, la questione non riguarda più direttamente la supervalutazione del servizio prestato all’estero, ma, in modo più radicale, la stessa valutazione del servizio, ai fini RAGIONE_SOCIALEa carriera, sia pure con limitato riferimento ad uno solo degli anni oggetto di domanda.
La questione è nuova, in quanto non risulta essere stata sottoposta ai giudici del merito, ma ciò non rende il ricorso inammissibile, perché si tratta di questione in puro diritto, che attiene alla mancata applicazione di una disposizione di legge alla fattispecie così come descritta nelle allegazioni di parte.
Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco RAGIONE_SOCIALEe posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive -da individuarsi, più precisamente, ne ll’art. 1, comma 1, lett. b , del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 -sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento RAGIONE_SOCIALEe spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d. l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un’anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il RAGIONE_SOCIALE è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull’errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l’ art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale RAGIONE_SOCIALEe parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale RAGIONE_SOCIALEe parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato , cui non si applica l’obbligo di versamento del contributo .
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.153 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a d € 200 per esborsi e agli accessori di legge , con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, il 20.3.2024.