Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30578 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 30578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14568/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 6545/2019 depositata il 18/12/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 01/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il gravame proposto da ll’AVV_NOTAIO e respinto quello avanzato dalla società RAGIONE_SOCIALE, in tal modo riconoscendo l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decurtazione subita dal primo – a decorrere dal novembre 2013 -del trattamento contrattualmente pattuito per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore esecutivo e, di conseguenza, reputando infondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla società per ottenere la restituzione di quanto versato al dirigente a titolo di superminim o dall’aprile 2008.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, assunta come incontestata la natura di società in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ha premesso che la vicenda traeva origine da un’istanza di provvedimento cautelare avanzata in data 21 novembre 2013 dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Corte di conti, con la quale si chiedeva alla predetta società di provvedere a compiere tutti gli atti di competenza idonei a ricondurre gli emolumenti percepiti dall’AVV_NOTAIO COGNOME – in ragione del contratto di dirigente a tempo determinato riconosciuto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 9 aprile 2008 – entro parametri di ragionevolezza e di conformità ai principi di economicità ed efficienza, procedendo ad escludere tutte le componenti retributive elargite ad personam al predetto AVV_NOTAIO COGNOME.
In esito a tale nota la società, dopo aver interloquito con il Comune di RAGIONE_SOCIALE, aveva provveduto in via cautelativa a trattenere a partire dal mese di novembre 2013 parte del trattamento già riconosciuto all’AVV_NOTAIO.
I giudici d’appello hanno ritenuto che tale decurtazione era stata illegittimamente mantenuta nonostante la Corte dei conti avesse rigettato il ricorso cautelare e non fosse stato neppure azionata la pretesa nel merito, mentre il giudizio contabile addotto nella sentenza di primo grado per respingere la domanda del dirigente non era pertinente in quanto riguardava altra vicenda (vale a dire la posizione dei dipendenti-quadri). Doveva, dunque, concludersi per la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda avanzata da ll’AVV_NOTAIO COGNOME per ottenere la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme illegittimamente trattenute -quantificate in euro 39.212,96 -e, di conseguenza, per l ‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE a domanda riconvenzionale azionata dalla società,
evidenziandosi, sotto questo profilo, la contraddittorietà insita nella sentenza di primo grado, che aveva respinto entrambe le domande.
Avverso tale pronuncia la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resiste l’AVV_NOTAIO con controricorso.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accogliere il ricorso, per la ritenuta fondatezza del primo e secondo motivo relativi all’omissione di pronuncia sull’ eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa pattuizione del superminimo per la natura di società in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, assorbito il terzo motivo.
Le parti hanno depositato memoria.
6 . La causa giunge in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALEa trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore del controricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma primo, n. 5 cod. proc. civ. per avere omesso di esaminare l’eccezione proposta dalla società relativa alla nullità, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe società in RAGIONE_SOCIALE providing , di pattuizione di superminimi e in genere di attribuzioni economiche non previste dalla contrattazione collettiva, questione costituente il thema decidendum RAGIONE_SOCIALEa causa e di cui alla domanda riconvenzionale avanzata dalla società.
1.1. Il primo motivo, nei termini formulati, è inammissibile, in quanto non è riconducibile al paradigma di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo , cod. proc. civ., venendo in rilievo non già l’omesso esame di un fatto decisivo bensì l’ omessa considerazione di un’eccezione, che non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma un error in procedendo , per omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 13/06/2023, n. 16899; in precedenza, v. anche Cass. Sez. 6-3, 16/03/2017, n. 6835).
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per aver fondato la decisione esclusivamente sulle pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE‘eccepita nullità RAGIONE_SOCIALEe pattuizioni sul superminimo , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
2.1. Con la censura in esame la ricorrente torna a prospettare l ‘ omessa pronuncia sull’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEe pattuizioni sul superminimo, espressamente invocando l’art. 112 cod. proc. civ., sia pure erroneamente riferendosi al vizio di violazione di legge ( error in iudicando ) di cui al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, cod. proc. civ., in luo go che al n. 4 ( error in procedendo ). Nondimeno, poiché dall’articolazione del ricorso, nel rispetto dei requisiti di specificità RAGIONE_SOCIALEa censura, è chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato -qualificato dall’espresso richiamo all’art. 112 cod. proc. civ. -sono ravvisabili i presupposti per la riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa sua sussunzione nel n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. (così Cass. Sez. 6-3, 20/02/2014, n. 4036; conformi, Cass. Sez. 6-5, 07/11/2017, n. 26310; Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10862).
In questo senso la censura è fondata, in quanto dalla piana lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata emerge chiaramente che la Corte territoriale ha omesso di decidere sull’eccezione in questione, limitandosi a fondare la propria decisione sull’esito del giudizio contabile, senza considerare che, per consolidato indirizzo di questa Corte, l’iniziativa RAGIONE_SOCIALEa procura contabile per danno erariale e il giudizio risarcitorio eventualmente promosso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione per i medesimi fatti davanti al giudice ordinario costituiscono azioni distinte, rappresentando un fenomeno di colegittimazione all ‘ esercizio di quell ‘ azione a due soggetti diversi e davanti a distinte giurisdizioni (così, da ultimo Cass. Sez. U, 11/06/2024, n. 22900).
2.2. Nondimeno, la fondatezza del secondo motivo non conduce di per sé alla cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in adesione ad indirizzo di questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di RAGIONE_SOCIALE processuale e RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘a ttuale
art. 384 cod. proc. civ. , una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (Cass, Sez. 3, 16/06/2023, n. 17416).
Nella specie viene in rilievo una questione in diritto, relativa alla legittimità da parte di una società in RAGIONE_SOCIALE di una pattuizione comportante l’attribuzione al dirigente di un trattamento economico non previsto dalla contrattazione collettiva.
Occorre, dunque, procedere alla disamina del terzo mezzo.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del d.l. 17 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma primo, n. 3 cod. proc. civ., ancora con riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALEe pattuizioni che avevano attribuito all’AVV_NOTAIO COGNOME un trattamento ulteriore, a titolo di superminimo, rispetto alla retribuzione prevista dal c.c.n.l.
3.1. In via preliminare, occorre precisare che non potranno essere prese in considerazioni le disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 175 del 2016, in quanto emanato in epoca successiva ai fatti di causa.
3.2. Per il resto il motivo è fondato.
E’ pacifica, in quanto assunta nella stessa sentenza impugnata e non contestata la natura di società in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal novembre 2009, assunto che, peraltro, risulta chiaramente affermato in un precedente di questa Corte a decorrere dal 2 novembre 2009 (Cass. Sez. U, 24/02/2015, n. 3677), caratterizzandosi la società in RAGIONE_SOCIALE providing – come mera longa manus RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione partecipante -per essere costituita da uno o più enti pubblici per l ‘ esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme
di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (così Cass. Sez. U, 25/11/2013, n. 26283).
La questione in diritto , che evoca l’illegittimità del superminimo attribuito all’AVV_NOTAIO COGNOME, attiene all ‘ estensione alle società in RAGIONE_SOCIALE dei limiti relativi al trattamento economico già riconosciuti per i dipendenti pubblici, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, secondo cui nel pubblico impiego privatizzato, ove il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore (fra molte: Cass. Sez. L, 02/12/2019, n. 31387; v. anche Cass. Sez. L, 09/05/2022, n. 14672, che ha escluso, nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la configurabilità di un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l ‘ indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente).
Con riferimento alle società in RAGIONE_SOCIALE , questa Corte ha ripetutamente affermato che per tali società, cui sia applicabile ratione temporis l ‘ art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 133 del 2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall ‘ art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 (fra molte, da ultimo, Cass. Sez. L, 05/01/2024, n. 420).
Con particolare riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali, è stato altresì precisato che nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEe società a partecipazione pubblica, l ‘ art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, applicabile ratione temporis , ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche, imponendo espressamente il rispetto dei principi stabiliti dall ‘ art. 35,
comma 3, del d.lgs. 165 del 2001, non solo per il reclutamento del personale ma anche per il conferimento degli incarichi (così, Cass. Sez. L, 14/09/2022, n. 27126).
In considerazione di tale orientamento, occorre rilevare come il comma 2bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, cit., introdotto dal d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv., con modif., dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella versione applicabile ratione temporis (in vigore dal 5 agosto 2009 al 31 dicembre 2013), prevede: « Le disposizioni che stabiliscono, a carico RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni di cui all ‘ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l ‘ amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, come individuate dall ‘ RAGIONE_SOCIALE) ai sensi del comma 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e RAGIONE_SOCIALEe altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, di concerto con i Ministri RAGIONE_SOCIALE ‘ interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all ‘ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l ‘ assoggettamento al patto di stabilità interno RAGIONE_SOCIALEe società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale
né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. ».
Ne consegue che anche rispetto al trattamento economico, vige -almeno dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate con la legge di conversione n. 102 del 2009 -un criterio derogatorio speciale rispetto alla disciplina privatistica, come già ritenuto nelle citate pronunce con riferimento ai criteri per il reclutamento del personale. Pertanto, occorre concludere che con la disposizione « Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e RAGIONE_SOCIALEe altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze » il legislatore abbia esteso anche alle società in RAGIONE_SOCIALE che rientrano fra quelle previste dalla prima parte del comma 2bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, cit., i principi che presiedono alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, vietando il riconoscimento di trattamenti economici diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva.
3.3. Nella specie occorre ribadire la pacifica natura di società in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal 2 novembre 2009 e, avuto riguardo alle caratteristiche del servizio reso ed ai rapporti con la controllante, secondo quanto già ritenuto nel richiamato precedente di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 3677 del 2015), può concludersi che la medesima società rientra fra quelle previste dalla prima parte comma 2bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, cit.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra formulati al caso di specie, mentre alla data del 1° aprile 2008, epoca RAGIONE_SOCIALEa nomina RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME come direttore generale, trovava piena applicazione la disciplina privatistica anche con riferimento alla determinazione consensuale del trattamento economico per l’incarico conferito, ad opposta conclusione occorre pervenire quanto al rapporto venuto a determinarsi a decorrere dal 1° luglio 2013, allorché, scaduto l’incarico di direttore generale, l’AVV_NOTAIO COGNOME è stato mantenuto in servizio con rapporto a tempo indeterminato come direttore
esecutivo: infatti, nel luglio 2013 era pacificamente in vigore la disciplina di cui al comma 2bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, cit., con conseguente nullità del trattamento attribuito in misura superiore a quello consentito dal c.c.n.l. (cd. superminimo).
Ne consegue che la domanda avanzata dall’AVV_NOTAIO COGNOME per ottenere la corresponsione di quanto trattenuto dalla società RAGIONE_SOCIALE dal novembre 2013 è infondata, mentre, di converso, è parzialmente fondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla società ricorrente, intesa alla restituzione di quanto versato a titolo di superminimo, esclusivamente a decorrere dal 1° luglio 2013.
4. In definitiva, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando pacificamente dagli atti di causa (v., fra l’altro, oltre alla sentenza impugnata, la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. dal controricorrente) che all’AVV_NOTAIO è stato riconosciuto un trattamento economico superiore alle previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva a titolo di superminimo, la causa va decisa nel merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda originariamente proposta da NOME COGNOME e il parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE, con la condanna di NOME COGNOME alla restituzione alla medesima società RAGIONE_SOCIALEe somme percepite a titolo di superminimo in misura eccedente la retribuzione dovuta in attuazione del contratto collettivo per i dirigenti del terziario a decorrere dal 1° luglio 2013.
La complessità RAGIONE_SOCIALEa questione in diritto e l’accoglimento solo parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale avanzata dall’odierna ricorrente inducono alla compensazione integrale fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
originaria proposta da NOME COGNOME e, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, condanna NOME COGNOME a restituire alla medesima società le somme percepite a titolo di superminimo in misura eccedente la retribuzione dovuta in attuazione del contratto collettivo per i dirigenti del terziario a decorrere dal 1° luglio 2013.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa