Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4117 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11974-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 4788/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2022 R.G.N. 2776/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Oggetto
Uso aziendale
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 09/01/2026
CC
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado e in accoglimento parziale del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto al lavoratore nella misura in godimento a gennaio 2018 e condannato la società al pagamento delle somme illegittimamente detratte a detto titolo a partire dal febbraio 2018; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite per «i numerosi contrasti giurisprudenziali di merito nella materia».
La Corte, in estrema sintesi, ha argomentato che «la circostanza assolutamente pacifica tra le parti che il superminimo attribuito dalla datrice di lavoro fosse rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti, nel corso del rapporto di lavoro, in occasione dei molteplici rinnovi contrattuali succedutisi consente di ritenere ricostruibile la volontà negoziale nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo», quale comportamento concludente.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con un unico motivo; ha resistito con controricorso l’intimato, formulando ricorso incidentale affidato ad un motivo.
A tale impugnazione incidentale ha resistito la società depositando controricorso.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALE ha comunicato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il RAGIONE_SOCIALE si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col motivo di ricorso principale si denuncia: «violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, comma 2, c.c., nonché dei principi giurisprudenziali che regolano l’istituto del superminimo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricostruito la volontà negoziale RAGIONE_SOCIALE società nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo.
Con istanza del 21 ottobre 2025, la società – premesso che con provvedimento reso dal Presidente Aggiunto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 25 luglio 2025 è stata respinta la richiesta di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa alle Sezioni Unite ma, al contempo, è stato considerato «che, ove il RAGIONE_SOCIALE investito RAGIONE_SOCIALE trattazione RAGIONE_SOCIALE causa ritenga la stessa di ‘particolare rilevanza’, ben potrà disporne la fissazione in pubblica udienza, aprendo alla più ampia interlocuzione delle parti e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» – ha insistito per la rimessione in udienza pubblica.
Con il motivo di ricorso incidentale invece si denuncia: «violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.» ; ci si duole che la Corte territoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuori dei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con una motivazione di mero stile.
Il RAGIONE_SOCIALE reputa che il ricorso principale ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti tra superminimo, uso aziendale e recesso, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la
trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026.
La Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME