Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4396 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4396 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13330-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
TATTOLI NOME, ICOLARI NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 807/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2024 R.G.N. 596/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
Uso aziendale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2026
CC
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte .
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4144/2023 il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni RAGIONE_SOCIALE voce in busta paga denominata ‘AP/Sovraminimo individuale’, operati dalla RAGIONE_SOCIALE in danno dei cinque lavoratori, attuali controricorrenti, nonché di COGNOME NOME, dal febbraio 2018 in poi, e, per l’effetto, aveva condannato la società resistente a ricostituire la predetta voce ‘AP/Sovraminimo individuale’ nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 in poi, oltre accessori di legge e spese di lite, come liquidate.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, provvedendo sull’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, nonché sull’appello incidentale di COGNOME NOME, contro la sentenza di primo grado, in parziale riforma di detta sentenza, dichiarava la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere fra RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME, e confermava nel resto la sentenza impugnata.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice; b) i tre motivi d’appello formulati da RAGIONE_SOCIALE, le ragioni dell’appellante incidentale COGNOME COGNOME e degli altri appellati.
Tanto premesso, la Corte, richiamando una serie di proprie recenti decisioni sulla stessa questione e segnatamente una di esse, che aveva affrontato le medesime problematiche
ora devolute alla stessa, trattandosi di fattispecie in fatto e in diritto giudicata del tutto sovrapponibile a quella in esame, e all’esito di ulteriori considerazioni, riteneva che l’appello nei confronti del COGNOME, dell’COGNOME, del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME meritasse integrale reiezione; mentre, circa la posizione di COGNOME COGNOME, rilevava che l’appellante principale aveva concordato per la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere con spese compensate.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resistono i cinque lavoratori sopra indicati con unico controricorso.
Il Presidente aggiunto di questa Corte Suprema, con decreto depositato il 25.7.2025, rilevato, tra l’altro, quanto rappresentato dal Presidente titolare di questa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa la giurisprudenza formatasi nella stessa RAGIONE_SOCIALE in ordine alle questioni poste dal ricorso per cassazione, rigettava l’istanza di assegnazione del medesimo ricorso alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte, avanzata dai difensori di RAGIONE_SOCIALE, e disponeva trasmettersi il fascicolo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il P.G. in propria memoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi, nonché degli artt. 1362, comma
2, 2078 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità dell’assorbimento dei superminimi operato dalla Società ed all’insussistenza di un uso aziendale e di un comportamento concludente nel senso di non assorbire i predetti emolumenti’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 2078 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità del recesso intimato da RAGIONE_SOCIALE, a fronte del quale la Società ha provveduto ad operare l’assorbimento per cui è causa’.
Con il terzo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALEunicazioni del 23.11.2017, che ha introdotto e disciplinato l’istituto dell’ERS, dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento a lla legittimità dell’assorbimento operato a fronte dell’introduzione dell’ERS’.
Con istanza del 21 ottobre 2025, la società – premesso che con provvedimento reso dal Presidente Aggiunto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 25 luglio 2025 è stata respinta la richiesta di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa alle Sezioni Unite ma, al contempo, è stato considerato «che, ove il RAGIONE_SOCIALE investito RAGIONE_SOCIALE trattazione RAGIONE_SOCIALE causa ritenga la stessa di ‘particolare rilevanza’, ben potrà disporne la fissazione in pubblica udienza, aprendo alla più ampia interlocuzione delle parti e del Pubblico Ministero» – ha insistito per la rimessione in udienza pubblica.
Il RAGIONE_SOCIALE reputa che il ricorso ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti tra
superminimo, uso aziendale e recesso, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026.
La Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME