Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7278 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7278 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 4387-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1480/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/07/2020 R.G.N. 1502/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Accordo sindacale aziendale
Super Minimo di Funzione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 8847/2017, che aveva accolto la domanda di NOME, diretta ad ottenere l’indennità di superminimo di funzione dell’importo di € 232,40 mensili, e aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.561,07, oltre accessori.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, sintetizzate le censure formulate dalla società appellante rispetto alla sentenza di primo grado, preliminarmente evidenziava che l’accordo aziendale ANM del 23.6.2000, attuativo dell’accordo del 20.3.200 0, istitutivo del cd. Super Minimo di Funzione (SMF), prevedeva che il beneficio fosse attributo a tutti i dipendenti inquadrati nel I e II livello (attuali parametri 250 e 230), ma non a tutti quelli rientranti nel III’, nei termini poi meglio illustrati.
Rilevava, quindi, che il contrasto tra le parti emergeva sostanzialmente sulla sussistenza in concreto delle condizioni per l’ottenimento del beneficio.
A riguardo riferiva in dettaglio ciò che il lavoratore aveva evidenziato nel ricorso introduttivo e riteneva che l’istruttoria aveva confermato l’espletamento delle attività indicate in quel ricorso.
Inoltre, la Corte giudicava infondato l’assunto dell’allora appellante secondo cui il lavoratore non avesse descritto le mansioni svolte dai colleghi con parametro 205 che percepivano
il SMF e secondo il quale la concessione del beneficio dipendesse dalla diversa storia professionale di ciascuno.
Sulla base di una corretta interpretazione del principio degli oneri probatori delle parti, la Corte riteneva in definitiva provata la domanda del NOME, tenuto conto dell’allegazione e della dimostrazione in giudizio: – dello svolgimento dei compiti in dicati in ricorso e dell’identità di attività svolte da altri colleghi -già destinatari del beneficio invocato -, espressamente indicati nell’atto introduttivo e taluni richiamati in sentenza; mentre alcuna prova risultava fornita dal datore di lavoro sulla diversità delle mansioni svolte e della diversa storia professionale dei colleghi che il ricorrente accomunava a lui nello svolgimento di quei compiti definiti dal primo giudice -con motivazione condivisa -come caratterizzati da specifiche competenze funzionali e gestionali, espressamente richieste dall’accordo in esame per l’attribuzione del SMF ai dipendenti inquadrati al III livello.
Infine, notava la Corte che alcuna censura risultava formulata sulla data di decorrenza del beneficio (1.11.2013) e sull’importo riconosciuto (€ 1.561,07), sicché le relative statuizioni della sentenza erano ormai passate in giudicato.
Avverso tale decisione l’ANM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste l’intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 13621371 c.c. e all’art. 2697 c.c.’.
1.1. Trascritta la parte di motivazione esposta alle pagg. 23 dell’impugnata sentenza, la ricorrente censura in particolare i passaggi motivazionali nei quali la Corte, alla luce della riferita prospettazione dell’attore nel ricorso introduttivo del giudi zio, ha ritenuto: ‘… innanzitutto che la richiesta del beneficio non fosse collegata esclusivamente all’inquadramento al III livello ma allo svolgimento di mansioni funzionali e gestionali ritenute specifiche.
L’istruttoria, poi, confermava l’espletamento delle attività indicate in ricorso.
L’odierno appellante, invece, nel primo grado di giudizio sosteneva che il ricorrente non avesse descritto le mansioni svolte dai colleghi con parametro 205 che percepivano il SMF e che la concessione del beneficio dipendesse dalla diversa storia professionale di ciascuno.
La Corte ritiene l’assunto infondato.
Il lavoratore indicava come sopra detto le attività svolte e le equiparava a quelle dei colleghi destinatari del SMF, dunque, sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioni, per cui le funzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, i tratti differenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che il ricorrente aveva equiparato al proprio), i contenuti della diversa storia professionale dei dipendenti direttamente indicati nel ricorso introduttivo ‘.
1.2. In particolare, deduce la ricorrente che il su riportato ‘passaggio motivazionale, oltre a contenere una fuorviante ed erronea semplificazione delle argomentazioni svolte dalla Società in primo grado (e quindi in appello) propone un’errata interpretaz ione dell’accordo collettivo e un’errata distribuzione dell’onere della prova tra le parti’.
1.3. Assume che: ‘I giudici di merito, e segnatamente la Corte di Appello, errano però quando si limitano a considerare solo parzialmente le clausole contrattuali dell’accordo in oggetto, in violazione dell’art. 1363 c.c., operandone peraltro un’interpreta zione che travalica il significato proprio delle parole’.
1.4. Sostiene, ancora, ‘che nel caso di specie i difetti di allegazione del ricorso introduttivo, evidenziati sia in primo grado che in secondo grado, non consentivano comunque in alcun modo al Giudicante -laddove ammesso ad una simile operazione -di effettuare una valutazione comparativa, poiché il NOME non ha in alcun modo descritto le mansioni concretamente svolte nel tempo da quei lavoratori inquadrati come lui nel parametro 205 ai quali era stato attribuito il SMF, essendosi limitato ad allegare solo la circostanza dello stesso inquadramento formale nel III livello ‘.
Con il secondo motivo denuncia ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.)’. Deduce che: ‘Nell’esaminare la fattispecie la Corte di Appello di Napoli, inoltre, fuorviata anche dall’errata interpretazione dell’accordo aziendale, ha del tutto omesso di considerare una circostanza decisiva, emersa dalla prova’. Assume, infatti, essere stato accertato ‘che i capiservizio delle funicolari, come il NOME, sono
inquadrati indifferentemente nel parametro 193 ( ex IV livello) o nel parametro 205 ( ex III livello) pur svolgendo tutti le stesse mansioni’.
Il primo motivo è infondato con rilevanti profili d’inammissibilità.
La Corte distrettuale ha rilevato che l’accordo aziendale ANM del 23.6.2000, attuativo dell’accordo del 20.3.2000, .
La Corte, quindi, come già accennato in narrativa, riteneva che l’istruttoria avesse confermato l’espletamento da parte del ricorrente delle attività indicate in ricorso, richiedenti ‘specifiche competenze funzionali e gestionali’ come esposte nello ste sso ricorso; attività ‘svolte da vari altri colleghi, di cui
indicava anche il nome, che percepivano il SMF’ (v. in extenso pagg. 2-3 della sua sentenza).
Orbene, rispetto a questa valutazione della Corte di merito, sotto il profilo squisitamente interpretativo del suddetto accordo, la ricorrente oppone essenzialmente che: ‘come è dato testualmente leggersi nell’accordo e in claris non fit interpretatio -<>, di modo che <>, determinato nella misura mensile, rispettivamente, di £ 700.000 e £ 550.000.
Per quanto concerne i lavoratori inquadrati nel III livello, invece, l’accordo prevede che <>, per il che <>.’.
Tale linea interpretativa, che la ricorrente sviluppa ulteriormente (cfr. pagg. 10-12 del ricorso), non è, tuttavia, condivisibile sia in base al principale criterio ermeneutico legale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c. che in base a quello dell’in terpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c. (in rubrica del motivo in esame la ricorrente assume violati tutti gli ‘artt. 1362 -1371 c.c.’, ma non illustra come potrebbero essere stati violati canoni legali ulteriori rispetto ai due testé indicati).
8. Più nello specifico, nell’ambito delle previsioni di apertura dell’accordo del 23.6.2000 si legge: ‘Visto l’Accordo Sindacale RAGIONE_SOCIALEle sottoscritto il 20 marzo 2000, con riferimento ai contenuti del paragrafo V, le parti convengono sull’esigenza di introdurre una nuova politica economico-gestionale per il personale di I, II e III livello.
Il nuovo sistema sarà sviluppato per il I e II livello, tenendo conto della posizione lavorativa occupata, della funzione rivestita, nonché delle peculiarità collegate al proprio ruolo professionale.
Nell’ambito del III livello, invece, saranno ricercate e individuate le figure professionali di sostanziale supporto all’attività dell’azienda, alle quali sarà esteso il nuovo sistema retributivo.
Alla luce della premessa fatta, si concorda, pertanto, di regolare, a partire dal 1° luglio 2000, con le modalità che seguono, il trattamento economico del personale sopraindicato, in considerazione delle sue specifiche attività gestionali e funzionali’.
8.1. Segue anzitutto un § I con la rubrica ‘ Super Minimo di Funzione ‘, che recita:
‘a) Livelli I e II
Al personale inquadrato nel I e II livello è corrisposto il Super Minimo di Funzione (SMF)
Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità di Livello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alle proprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazioni
eccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello notturno e/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.
Gli importi relativi al SMF sono stabiliti nella misura di:
Liv. I £ 700.000=
Livello III
Al personale inquadrato nel III livello ed al quale sono riconosciute specifiche competenze funzionali o gestionali, è corrisposte il SMF, stabilito, in tal caso, nella misura di £ 450.000=.
Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità di Livello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alle proprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazioni eccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello notturno e/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.
Al personale di III livello al quale non siano riconosciute specifiche attività funzionali o gestionali continuerà ad applicarsi esclusivamente il trattamento economico relativo all’Indennità di Livello, secondo le modalità attuali, il cui importo viene fissato in £ 300.000, per effetto dell’assorbimento della vecchia Indennità di Reperibilità’.
Seguono due ulteriori §§: rispettivamente, quello II- circa il ‘Super Minimo Individuale’ e quello III in ordine alla ‘Reperibilità’.
Osserva, allora, il Collegio che le disposizioni di apertura dell’accordo sono sì dichiaratamente collegate a quelle contenute nei successivi tre paragrafi (come rivelato dal dato
letterale che queste ultime sono qualificate all’inizio come ‘modalità che seguono’).
Nondimeno, le prime e quelle successive hanno una portata precettiva distinta.
9.1. Più nello specifico, con precipuo riferimento al personale di III livello, che qui rileva, il secondo cpv. delle disposizioni di apertura prevede che nell’ambito di detto livello ‘saranno ricercate e individuate le figure professionali di sostanziale supporto all’attività dell’azienda’, ma ai fini dell’estensione rispetto a detto personale del ‘nuovo sistema retributivo’ nel suo complesso, in assenza di specificazioni.
Diversamente, l’ipotesi b) del successivo § I dell’accordo si riferisce non a ‘figure professionali di sostanziale supporto all’attività dell’azienda’, previamente ‘ricercate ed individuate’, bensì al riconoscimento di ‘specifiche competenze funzionali o gesti onali’ ai fini della corresponsione del ‘Super Minimo di Funzione’ al ‘personale inquadrato nel III livello’.
Trattasi indubbiamente di requisito ulteriore per tale personale così inquadrato (del che non hanno dubitato i giudici di merito), come riprovato dall’ultimo alinea dello stesso § I, che contempla, infatti, l’ipotesi opposta, e cioè che allo stesso persona le di III livello, invece, ‘non siano riconosciute specifiche attività funzionali o gestionali’ e prevede anche, per questo caso, il trattamento economico più contenuto conservato a detto personale.
Nota, infine, il Collegio che, come si è già visto, anche l’ultima parte delle disposizioni generali di apertura dell’accordo si riferisce alla ‘considerazione’ di ‘specifiche attività gestionali
e funzionali’ ai fini del ‘trattamento economico del personale sopraindicato’, e quindi non solo del personale di III livello, ma anche di quello di I e II livello.
9.2. Si osserva ancora che un marginale scarto lessicale riscontrabile nelle disposizioni collettive in esame non appare dirimente: l’ultimo alinea delle disposizioni di apertura usa la locuzione ‘specifiche attività gestionali e funzionali’, al pari dell’ultimo comma del § I, mentre nell’ipotesi b) di quest’ultimo è adottata la locuzione ‘specifiche competenze funzionali o gestionali’. Ma il rilievo già svolto che il caso sub b) e quello delineato nell’ultimo comma dello stesso § descrivano ipotesi opposte (l’una in positivo e l’altra in negativo) induce a concludere per la sostanziale ininfluenza del pur segnalato scarto di lessico.
Tutto ciò per ora considerato, sottolinea il Collegio che a tutte le disposizioni collettive sin qui considerate è sotteso implicitamente, e nondimeno chiaramente, che i ‘riconoscimenti’ o meno in questione fossero rimessi alla valutazione della datrice di lavoro.
Invero, nell’accordo in questione non era prevista alcuna ulteriore contrattazione collettiva di pari livello (oppure metodologia paraconcorsuale) o sul piano della negoziazione individuale, ai fini sia della ricerca ed individuazione delle ‘figure profess ionali di sostanziale supporto all’attività dell’azienda’ che del riconoscimento o meno di ‘specifiche attività (o competenze) funzionali e gestionali’.
Per altro verso, si osserva che tutte tali regole dell’accordo non imponevano forme determinate (in chiave regolamentare o di ordini di servizio, ad es.) per tali ‘riconoscimenti’ datoriali,
che ben potevano quindi risultare dalla stessa natura dei compiti e ruoli anche di fatto assegnati e dalla loro obiettiva rilevanza in chiave di ‘specifiche attività (o competenze) funzionali e gestionali’.
Tanto ritenuto, il Collegio deve necessariamente aprire una parentesi in punto di fatto: non emerge dal testo dell’impugnata sentenza e, segnatamente, dai motivi d’appello, come riassunti dalla Corte distrettuale (cfr. pagg. 1-2 della sua sentenza), ch e l’attuale ricorrente per cassazione avesse posto a quest’ultima la specifica questione del non rientrare il lavoratore di III livello tra ‘le figure professionali’ ricercate dalla datrice di lavoro e poi individuate come ‘di sostanziale supporto all’attività dell’azienda’.
Tuttora, del resto, la ricorrente non allega di aver sostenuto tale esclusione nel doppio grado di giudizio nel merito.
11.1. Per contro, dalla decisione gravata risulta che l’allora appellante aveva, tra l’altro, dedotto che la ‘specificità delle funzioni svolte’, e non una qualsiasi ‘figura professionale’, ‘richiesta per l’attribuzione del beneficio, non fosse emersa nean che dalla prova espletata’; e risulta che ‘il contrasto tra le parti emerge sostanzialmente sulla sussistenza in concreto delle condizioni per l’ottenimento del beneficio’ specifico in questione, ossia, il ‘Super Minimo di Funzione’, e non per l’applicazione in generale nei suoi confronti del ‘nuovo sistema retributivo’.
11.2. Piuttosto, come già accennato in narrativa, l’allora appellante aveva sostenuto, almeno ‘in primo grado’ (come specificato dalla Corte), ‘che il ricorrente non avesse descritto le mansioni svolte dai colleghi con parametro 205’, che,
secondo l’attore, come lui erano capiservizio, svolgevano ‘le medesime specifiche competenze funzionali e gestionali’ e che percepivano il SMF; ed aveva altresì sostenuto ‘che la concessione del beneficio dipendesse dalla diversa storia professionale di ci ascuno’.
Ma la Corte territoriale ha motivatamente disatteso anche tali deduzioni.
La ricorrente per cassazione torna assertivamente a sostenere che ‘il NOME non ha in alcun modo descritto le mansioni concretamente svolte nel tempo da quei lavoratori inquadrati come lui nel parametro 205 ai quali era stato attribuito il SMS, essendosi limitato ad allegare solo la circostanza dello stesso inquadramento formale nel III livello’.
Ma, come si è sopra visto, la Corte ha invece accertato che il lavoratore avesse indicato in dettaglio i compiti da lui svolti quale caposervizio presso la struttura di Chiaia e che aveva, altresì, dedotto che ‘le medesime specifiche competenze funzionali e gestionali erano svolte da vari altri colleghi’, nominativamente indicati, parimenti capiservizio con inquadramento nel parametro 205, e che ‘percepivano il SMF’ (cfr. in extenso pag. 3 della sentenza).
Infine, nell’ambito del primo motivo la ricorrente svolge una censura sostanzialmente distinta, in cui profila un’illegittima inversione dell’onere della prova a proprio carico da parte della Corte d’appello, ‘in violazione dell’art. 2697 c.c., laddove ha preteso che fosse l’RAGIONE_SOCIALE a giustificare le proprie scelte gestionali del personale, e ciò proprio quale conseguenza dell’errata interpretazione dell’accordo aziendale sopra
evidenziata e fermo restando che non sussiste alcun obbligo di parità di trattamento dei lavoratori’ (così a pag. 13 del ricorso).
13.1. In parte qua il mezzo è inammissibile perché non si confronta con la completa ed effettiva motivazione in proposito resa dai giudici di secondo grado, ed anzi non è affatto aderente alla loro ratio decidendi sul punto.
Come si è ora visto, la Corte d’appello ha escluso il difetto di allegazione sostenuto in proposito dall’allora appellante.
Inoltre, a fronte di tali precise deduzioni dell’attore, ha ritenuto che ‘sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioni per cui le funzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, i tratti differenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che il ricorrente aveva equiparato al proprio), i contenuti della diversa storia professionale dei dipendenti direttamente indicati nel ricorso introduttivo’. E aggiungeva che: ‘Anche nell’atto di appello non si chiarisce ad esempio la particolarità delle mansioni o del curriculum professionale dei dipendenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, capiservizio percettori dell’indennizzo, che risultano espressamente menzionati nella sentenza impugnata quali lavoratori con mansioni equiparate al NOME‘.
Infine, ha richiamato il principio secondo il quale: .
13.2. Ergo , la Corte distrettuale non ha posto a carico della società l’onere di ‘giustificare le proprie scelte gestionali del personale’, bensì ha riscontrato anzitutto un difetto di allegazione/contestazione della convenuta/appellante in ordine a quanto aveva invece compiutamente sostenuto in fatto il lavoratore.
Inoltre, sotto il profilo specificamente probatorio, la Corte, come si è anticipato in narrativa, ha giudicato non dimostrati dalla resistente, poi, appellante, gli scarsi e generici assunti di quest’ultima, e, cioè, che le mansioni svolte dai ridetti coll eghi dell’istante fossero diverse da quelle da lui disimpegnate e che parimenti diversa fosse la loro storia professionale.
E la ricorrente neanche spiega come queste ultime valutazioni della Corte (cfr. pag. 4 della sua sentenza) si pongano in contrasto con l’art. 2697, comma secondo, c.c.
Nota, infine, il Collegio che la stessa ricorrente nello svolgimento del secondo motivo riconosce il contrario di quello che sembrava aver genericamente contestato nei due gradi di merito, e cioè che ‘i capiservizio delle funicolari, come il COGNOME, sono inquadrati indifferentemente nel parametro 193 (ex IV livello) o nel parametro 205 (ex III livello) pur svolgendo tutti le stesse mansioni’.
In particolare, risulta così ora ammessa l’identità delle mansioni svolte dall’attore e di quelle svolte dai suoi colleghi capiservizio di funicolari di III livello.
Il secondo motivo è inammissibile nella sua interezza.
15. In primo luogo, la censura, in quanto formulata ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione di
all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. per il caso di cd. ‘doppia conforme’, che indubbiamente ricorre nella specie.
Comunque, la doglianza sarebbe ex se inammissibile, in quanto, come ben emerge dal suo sviluppo, si fonda in realtà su un apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello operato dai giudici di merito (cfr. pagg. 13-14 del ricorso).
Infine, non spiega la ricorrente come potrebbe apprezzarsi la decisività della circostanza che anche dipendenti inquadrati nel parametro 193 (ex IV livello), oltre a quelli inquadrati nel medesimo livello (poi parametro) del COGNOME, svolgessero le stesse mansioni di capiservizio delle funicolari, assegnate all’attuale controricorrente.
17.1. Invero, il presente giudizio non attiene ad una domanda di corretto o superiore inquadramento, bensì riguarda i presupposti di riconoscimento di uno specifico emolumento.
In particolare, è stato ed è tuttora pacifico che il lavoratore fosse inquadrato nel III livello (poi parametro 205), con mansioni di caposervizio di funicolare, essendo stato controverso piuttosto l’ulteriore presupposto per ottenere il Super Minimo di Funzione, presupposto che la Corte in fatto ha incensurabilmente accertato in base a corretta interpretazione dell’accordo sindacale di riferimento.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta
al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’11.11.2025.
La Presidente
NOME COGNOME