Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13041 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14494/2023 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
Da NOMECOGNOME COGNOME NOME e NOME, elett. dom.ti in INDIRIZZO Roma, presso avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1058/2022 pubblicata in data 20/12/2022, n.r.g. 859/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME e gli altri controricorrenti indicati in epigrafe avevano lavorato presso un polo logistico AMAZON dapprima come lavoratori somministrati e poi come dipendenti a tempo indeterminato, svolgendo sempre mansioni di addetto alle operazioni di magazzino.
OGGETTO:
passaggio a livello superiore previsto dal CCNL per il semplice decorso del tempo – nuovo trattamento economico -superminimo precedente assorbibilità – limiti
Deducevano di avere ricevuto il trattamento economico previsto per il 6^ livello CCNL terziario durante il periodo di somministrazione e di essere stati invece inquadrati nel 5^ livello del citato CCNL al momento dell’assunzione, nonché di avere poi acquisito il 4^ livello in virtù del decorso del periodo temporale previsto dal contratto collettivo.
Inoltre lamentavano che la società, nel passaggio dal 5^ al 4^ livello, aveva assorbito il superminimo, che invece avevano diritto di conservare.
Pertanto adìvano il Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento che le mansioni svolte anche durante il periodo di somministrazione erano da inquadrare nel 5^ livello CCNL terziario, l’accertamento del conseguente ‘anticipo’ dell’inquadramento nel 4^ livello e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche in considerazione del diritto a mantenere il superminimo, nonché la condanna della società a ripristinare il superminimo in busta paga.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, senza alcuna attività istruttoria, accoglieva le domande, ad eccezione di quella relativa al ripristino del superminimo.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
sull’esatto inquadramento delle mansioni svolte è sufficiente richiamare i propri precedenti nn. 593/2020 e 1452/2021, nei quali è stato ritenuto sufficiente che l’ ‘addetto alle operazioni di magazzino’ sia espressamente richiamato fra i profili esemplificativi del 5^ livello;
quanto al superminimo, è documentato che la datrice di lavoro abbia pagato l’importo ulteriore di euro 50,01 a titolo di ‘superminimo assorbibile’, specificando in modo espresso che ‘ … ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL sarà assorbito nel ‘superminimo assorbibile’ sino a concorrenza. Le previsioni di cui sopra si applicano anche a qualsiasi eventuale aumento ‘ad personam’ che dovesse esserle riconosciuto durante il rapporto di lavoro ‘ (docc. 8 -10);
è pacifico che con il passaggio dal 5^ al 4^ livello di inquadramento, riconosciuto per il decorso del tempo previsto dal CCNL, è avvenuto l’assorbimento del superminimo nell’aumento retributivo connesso al passaggio di livello, nonostante questa ipotesi non fosse prevista nella lettera di concessione dell’aumento, sicché ne era esclusa;
l’eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che il regime di stabilità del rapporto di lavoro è stato fortemente incrinato dalla legge n. 92/2012, sicché, come insegna la Corte di Cassazione, a partire da quella riforma il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022);
quanto al COGNOME -del quale la società appellante lamenta la mancata prova documentale che avesse lavorato ininterrottamente da luglio 2013 a marzo 2014 -da un lato gli elementi documentali acquisiti al giudizio sono sufficienti a dimostrare la circostanza, dall’altro la continuità del lavoro presso Amazon e fatto non specificamente contestato dalla società, che si è limitata a contestare la mancanza di prova documentale, ma non il suo verificarsi sul piano storico.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
5.- Da NOME e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.
6.- Tutte le parti hanno depositato memoria; i controricorrenti hanno invocato precedenti di questa Corte di legittimità (ordd. nn. 24350/2022 e 35116/2024) con cui i motivi di Amazon sono stati ritenuti inammissibili.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 113 CCNL, 1362, 1363, 2103 e 2697 c.c., 112, 115, 414 e 416 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto di confermare l’accoglimento delle domande sulla base della semplice circostanza che la mansione di ‘addetto alle operazioni di magazzino’ sia espressamente previst a tra i profili esemplificativi del 5^ livello.
Il motivo è infondato.
Come ricorda la ricorrente, l’art. 113 CCNL prevede che gli operai addetti alle operazioni di magazzino possono essere inquadrati in tre differenti livelli, 6^, 5^ e 4^, secondo il grado di conoscenze e capacità richieste in concreto.
Tuttavia, nel richiamare il proprio precedente, la Corte territoriale ha espressamente ricordato che ‘l’addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distruzione e/o depositi’ era espressamente previsto tra i profili professionali propri del 5^ livello. Ha poi ritenuto significativo il fatto che la società, al momento dell’assunzione, pur restando le mansioni inalterate, avesse inquadrato tali dipendenti proprio nel 5^ livello. Infine ha evidenziato che tali mansioni venivano svolte con un elevato grado di automazione e procedimentalizzazione, con il necessario impiego di strumentazione elettronica, come lo scanner e altri.
Tanto è sufficiente ad escludere che -contrariamente all’assunto della società ricorrente -il convincimento dei giudici d’appello si sia formato esclusivamente sul fatto che gli odierni ricorrenti fossero ‘addetti alle operazioni di magazzino’.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112, 115, 416, 420, 434 e 436 c.p.c., nonché 2697 c.c. per avere la Corte territoriale richiamato un precedente (relativo al sig. COGNOME nel quale effettivamente non vi era stata la contestazione di alcune mansioni specifiche (carrellista e ‘yard marshall’), che invece nel presente giudizio vi era stata.
Il motivo è infondato.
Come ricorda la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 18), nella memoria difensiva di primo grado essa ha ammesso l’uso di strumenti informatici, che -nell’economia della motivazione articolata dai giudici d’appello è circostanza ampiamente sufficiente per far ritenere sussistente quel grado di ‘conoscenze’ e di ‘capacità’ idonea a ricondurre quelle mansioni nel 5^ livello piuttosto che nel 6^.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 113 CCNL,
1362, 1363, 1365, 2103 e 2697 c.c., nonché 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sulla mera considerazione dell’elevato grado di automazione e procedimentalizzazione richiesto dal datore di lavoro nella gestione del magazzino. Lamenta che ritenendo in tal modo si è dato peso ad una caratteristica non delle mansioni svolte, bensì della generale organizzazione aziendale.
Il motivo è infondato.
L’elevato grado di automazione e procedimentalizzazione è stato evidenziato dalla Corte territoriale per giustificare il proprio convincimento circa il grado di conoscenze e di capacità richieste a ciascun lavoratore per partecipare a quel sistema organizzativo aziendale, che -almeno per gli odierni controricorrenti -richiedeva il necessario uso di strumenti informatici. Tanto basta ai fini del riconosciuto diritto all’inquadramento nel 5^ livello.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 113 CCNL, 1362, 1363, 1365, 1367, 1371, 2103 e 2697 c.c., 112, 115, 414 e 416 c.p.c. per avere la Corte territoriale confermato anche l’anticipato passaggio al 4^ livello.
Il motivo è infondato in conseguenza dell’infondatezza dei primi tre: una volta riconosciuto il diritto all’esatto inquadramento nel 5^ livello e quindi al trattamento economico e normativo proprio del 5^ livello ab origine , ne deriva come conseguenza necessaria e inevitabile la maturazione del diritto all’inquadramento nel 4^ livello in un momento anteriore rispetto a quello riconosciuto dalla datrice di lavoro , posto che l’unica condizione prevista dal CCNL è rappresentata dal trascorrere di un determinato periodo tempoale.
La difesa della ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 22) sostiene che il riferimento del CCNL al periodo di 18 mesi sarebbe solo indicativo di quello che, secondo le parti collettive, consente l’acquisizione di specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, proprie del 4^ livello, sicché resterebbe comunque ferma la necessità che il lavoratore le abbia acquisite e ne dia prova.
Questa tesi è a tratti inammissibile, a tratti infondata.
E’ inammissibile laddove si limita ad un’interpretazione della clausola
collettiva meramente contrappositiva rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale.
E’ infondata, laddove non tiene conto dello stesso comportamento della datrice di lavoro come accertato dai giudici di merito: al maturare dei 18 mesi, calcolati dal momento dell’assunzione con inquadramento nel 5^ livello, la società ha riconosciuto il passaggio al 4^ livello in modo automatico. Dunque anche il comportamento complessivo delle parti, accertato e valorizzato dalla Corte territoriale in modo conforme al criterio dettato dall’art. 1362 c.c., giustifica la piena plausibilità dell’interpretazione accolta dai giudici d’appello.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 1362, 2099 e 2103 c.c., 113 CCNL per avere la Corte territoriale escluso l’assorbimento del superminimo.
Il motivo è inammissibile, perché incentrato su un’interpretazione meramente contrappositiva rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale.
Quest’ultima, infatti, contrariamente alla doglianza della ricorrente, non ha trascurato il fatto che sul piano letterale le parti individuali avevano espressamente qualificato il superminimo come ‘assorbibile’. E tuttavia ha pure evidenziato che, da un lato, l’unica ipotesi espressamente prevista di ‘assorbimento’ fosse stata specificamente individuata dai contraenti (‘ futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL ‘) e, dall’altro, che il passaggio automatico dal 5^ al 4^ livello non integrasse l’ipotesi considerata, in quanto non si trattava di aumento ‘introdotto’ da disposizioni di legge o dal CCNL, bensì del normale sviluppo dell’inquadramento previsto dal CCNL ab origine e non in virtù di una sopravvenuta stipulazione. Trattasi di un’interpretazione pienamente plausibile, perché rispettosa dei criteri ermeneutici invocati dalla stessa ricorrente.
6.- Con il sesto motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 1362, 1365, 1366, 1367 e 1371 c.c., 213 CCNL terziario, 112, 115 e 416 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che
l’assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi è un principio generale, sicché occorre una specifica previsione delle parti per escluderne l’operatività e non per consentirla. Invoca al riguardo un precedente di questa Corte (Cass. n. 10945/2016).
Il motivo è infondato.
Proprio in omaggio a tale principio i giudici d’appello hanno considerato che la previsione specifica di un’ipotesi di assorbimento significasse esclusione di ogni altra ipotesi. Dunque la violazione di norme di diritto è insussistente. Anche l’art. 1365 c.c. non giova alla tesi della ricorrente: tale norma si riferisce all’ipotesi in cui i contraenti abbiano utilizzato una specificazione concreta solo in funzione esemplificativa. Tale norma è invece inapplicabile qualora -come ritenuto dalla Corte territoriale con motivazione adeguata -le parti abbiano voluto prevedere il caso in funzione tassativa e riduttiva del principio generale.
Al riguardo i giudici d’appello ha nno in particolare attribuito efficacia risolutiva all’interpretazione della lettera nella quale la società Amazon, successivamente all’assunzione, aveva riconosciuto un incremento retributivo di € 50 ,00 a titolo di superminimo assorbibile, con la precisazione che ‘ L’importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Le verrà corrisposto a titolo di superminimo assorbibile e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal CCNL “. Tale lettera replicava l’analoga previsione contenuta nella ‘lettera di assunzione’ ove pure si precisava : ‘ ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal CCNL sarà assorbito nel superminimo assorbibile ‘.
Secondo i giudici di merito tali previsioni, limitando l’assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludevano l’assorbimento retributivo discendente dall’aumento derivante da un superiore inquadramento professionale. La Corte ha perciò interpretato restrittivamente la previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell’eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal
CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio automatico, dopo 18 mesi, dal 5^ al 4^ livello, non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all’esercizio delle mansioni ed all’anzianità di servizio. Dunque hanno accertato che il superminimo sarebbe stato ‘ assorbibile’ in ‘ogni eventuale futuro aumento dei minimi tabellar i introdotto da disposizione di legge o dal CCNL’, mentre la progressione retributiva dovuta al passaggio automatico del lavoratore dal 5^ al 4^ livello, oltre a non potersi dire ‘eventuale’, essendo collegata ad un automatismo stipendiale, non potrebbe definirsi nemmeno frutto della ‘introduzione’ di disposizioni di legge o del CCNL , essendo pure già prevista e regolata compiutamente al momento della comunicazione della clausola.
Questa conclusione è volta ad attribuire particolare valore alla volontà negoziale a fronte del principio generale dell’assorbimento del superminimo negli aumenti dovuti a progressioni professionali che, seppure costituisce orientamento costantemente ripetuto dalla giurisprudenza, fa pur sempre salva la diversa previsione delle parti (Cass. n. 26017/2018).
Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza impugnata si sottrae a tutti i rilievi ad essa rivolti sul piano della individuazione del contenuto della clausola, della regolamentazione contrattuale collettiva e del rispetto dei criteri di ermeneutica negoziale.
Essa è altresì conforme al criterio finale di conservazione del contratto, mentre la tesi sostenuta dalla ricorrente, oltre che in contrasto con la ricostruzione letterale e logica del voluto contrattuale operata dai giudici di merito, rende pleonastica ed inutile la speciale regolamentazione stabilita dalle parti, finendo per contraddire il principio stabilito dall’art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Va ricordato in proposito che il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta dai giudici d’appello una differente interpretazione solo perché reputata più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente. C ome è noto, anche l’accertamento della volontà negoziale
si sostanzia in un accertamento di fatto ( ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006). Ne consegue che le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di un ‘ interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000).
7.Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112, 115 e 416 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la continuatività dello svolgimento delle mansioni da parte del COGNOME.
In particolare lamenta un vero e proprio ‘travisamento della prova’, sostenendo che non vi sia alcun contratto e/o proroga per il periodo ottobre 2013 -marzo 2014 e che le uniche due buste paga di quel periodo sono della datrice di lavoro e non contengono alcun riferimento ad Amazon come utilizzatrice.
Il motivo è inammissibile, perché non investe quell’altra parte della motivazione -che costituisce autonoma ratio decidendi -secondo cui la continuità del lavoro presso Amazon e fatto non specificamente contestato dalla società, che si è limitata a contestare la mancanza di prova documentale, ma non il suo verificarsi sul piano storico.
Va dunque ribadito che quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendi non censurata.
8.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in