Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13038 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13038 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22182-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 962/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/02/2021 R.G.N. 1238/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N.22182/2021
COGNOME
Rep.
Ud.11/02/2025
CC
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello avverso la sentenza del tribunale che aveva riconosciuto alla lavoratrice NOME COGNOME il diritto alle differenze retributive dovutele per avere RAGIONE_SOCIALE erroneamente assorbito gli aumenti retributivi conseguiti a seguito di passaggio automatico di livello contrattuale con l’incremento retributivo di euro 50 erogato in corso di rapporto a titolo di superminimo assorbibile.
La Corte d’appello ha confermato che sulla base delle declaratorie relative ai livelli 4 e 5, del CCNL applicato dalla società, la lavoratrice avesse maturato il diritto al passaggio automatico al livello superiore, a seguito della permanenza nel livello 5 per i primi 18 mesi di servizio, in considerazione dello svolgimento della stessa attività di lavoro.
Quindi il riconoscimento con la lettera dell’1/3/2017 sotto la voce una tantum delle differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei 18 mesi di servizio non era altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore, non di un incremento economico rispetto ai minimi tabellari, che solo avrebbe potuto essere assorbito nel super minimo, come comunicato più volte dalla stessa società (in tal senso la lettera dell’1/7/2014 e la stessa lettera di assunzione).
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con ricorso contenente quattro motivi ai quali ha resistito NOME COGNOME con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2103 c.c. anche in relazione alle disposizioni in tema di retribuzione minima prevista dal CCNL, avendo la Corte d’appello errato ad affermare che il superminimo non potesse essere assorbito dall’una tantum erogata in quanto la stessa rappresenterebbe le differenze retributive maturate dal 18º mese di servizio alla data in cui Amazon ha attribuito il quarto livello alla signora COGNOME.
Tale conclusione era errata perché il lavoratore in applicazione delle norme indicate aveva diritto ad essere inquadrato e retribuito in base al contenuto effettivo delle sue mansioni e del conseguente livello di inquadramento, e l’assegnazione di un superiore livello di inquadramento comporta quindi un aumento dei minimi retributivi dovuti per legge e CCNL; l’assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi costituisce un principio generale, salvo diversa previsione del contratto collettivo ( ex plurimis Cass. n. 10945/ 2016).
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1365, 1367 e 1371 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. ; subordinatamente al rigetto del primo motivo di ricorso, si rileva che i giudici hanno violato i criteri ermeneutici quando hanno concluso per la non assorbibilità del superminimo nella maggiore retribuzione minima dovuta a seguito dell’assegnazione del superiore livello in quanto in sede di assunzione le parti hanno espressamente convenuto che l’eventuale importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL verrà corrisposto a titolo di superminimo assorbibile.
3.- Col terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 2103 e 2697 c.c., 100 del CCNL del Terziario in atti, 112 e 115 c.p.c. laddove i giudici di secondo grado hanno ritenuto che il CCNL preveda un passaggio
automatico dal quinto al quarto livello dopo 18 mesi di servizio nel quinto livello.
4.- Col quarto motivo, subordinatamente al rigetto del terzo, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ( ex art. 360 n.3 e n. 5 c.p.c) per avere l’impugnata sentenza integralmente riconosciuto alla signora COGNOME le differenze retributive richieste nel ricorso di primo grado lamentando che l’una tantum riconosciuta a copertura della maggiore retribuzione spettante per il quarto livello dovesse essere quantificata considerando anche le differenze dovute rispetto a quanto corrisposto ( tra il 18° mese di servizio e la data di assegnazione del 4°livello) a titolo di lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo ed incidenza su TFR al fondo tesoreria. La società sin dal primo grado a veva contestato che l’una tantum dovesse essere computata considerando anche tale voci mentre ne’ tribunale né la corte d’appello hanno pronunciato su dette questioni in violazione dell’art. 112 c.p.c.
5.- I primi due motivi di ricorso sono connessi e possono essere decisi unitariamente. Essi sono infondati.
La Corte d’appello, confermando l’interpretazione resa dal primo giudice, ha affermato che con la lettera del 1/3/2017 sotto la voce una tantum fossero state erogate le differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei 18 mesi di servizio.
Queste non erano altro che la conseguenza del passaggio al livello di inquadramento superiore e non di un incremento economico rispetto ai minimi tabellari, che solo avrebbe dovuto essere assorbito nel superminimo, come comunicato più volte dalla stessa società.
6.La Corte d’appello ha in particolare attribuito efficacia risolutiva all’interpretazione della lettera dell’1 luglio 2014 nella
quale la società RAGIONE_SOCIALE, successivamente all’assunzione, riconosceva un incremento retributivo di € 50 a titolo di superminimo assorbibile, con la precisazione che ‘L’importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Le verrà corrisposto a titolo di superminimo assorbibile e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal CCNL”.
7.Tale lettera replicava l’analoga previsione contenuta nella ‘lettera di assunzione’ ove pure si precisava ‘ ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal CCNL sarà assorbito nel superminimo assorbibile’.
8.Secondo i giudici di merito tali previsioni, limitando l’assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludevano l’assorbimento retributivo discendente dall’aumento deriva nte da un superiore inquadramento professionale.
9.La Corte ha perciò interpretato, restrittivamente, la previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell’eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio automatico, dopo 18 mesi, dal quinto al quarto livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all’esercizio delle mansioni ed all’anzianità di servizio.
10.- Soprattutto nella previsione in discorso si sostiene che il superminimo sarebbe ‘assorbibile’ in ‘ogni eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizione di legge o dal CCNL’, mentre la progressione retributiva dovuta al
passaggio automatico del lavoratore dal quinto al quarto livello, oltre a non potersi dire ‘eventuale’, essendo collegata ad un automatismo stipendiale; non potrebbe definirsi nemmeno frutto della ‘introduzione’ di disposizioni di legge o del CCNL essendo pure già prevista e regolata compiutamente al momento della comunicazione della clausola.
11.- Sulla scorta di tali premesse la Corte ha quindi operato un accertamento non erroneo o illogico rispetto alla lettera della disposizione negoziale con la quale le parti, fin dall’assunzione, hanno limitato l’assorbibilità del superminimo soltanto nel caso di eventuale aumento dei minimi tabellari ad opera dell’introduzione di disposizioni di legge o di CCNL .
12.- Oltre alla lettera, tale tesi appare volta ad attribuire particolare valore alla volontà negoziale a fronte del principio generale dell’assorbimento del superminimo negli aumenti dovuti a progressione professionali che, seppure costituisce orientamento costantemente ripetuto dalla giurisprudenza, fa però sempre salva la diversa previsione delle parti.
13.V. in punto Cass. n. 26017/2018: ‘ Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento’. 14. Sulla scorta di tali premesse, la sentenza impugnata si sottrae a tutti i rilievi ad essa rivolti con il primo e con il secondo motivo di ricorso sul piano della corretta individuazione del
contenuto della clausola, della regolamentazione contrattuale collettiva e del rispetto dei criteri di ermeneutica negoziale.
15.- Essa è altresì conforme al criterio finale di conservazione del contratto. Mentre la tesi sostenuta dalla ricorrente, oltre che in contrasto con la ricostruzione letterale e logica del voluto contrattuale operata dai giudici di merito, rende pleonastica ed inutile la speciale regolamentazione stabilita dalle parti finendo per contraddire il principio stabilito dall’art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
16.Quanto all’interpretazione degli atti di autonomia negoziale individuale, va ricordato inoltre che il controllo di legittimità su tali atti non può scadere nel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta dai giudici d’appello una differente interpretazione solo perché reputata più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente.
Come è noto, anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).
17.- Il terzo motivo è pure esso infondato perché la Corte d’appello ha rilevato come dal confronto della declaratoria del CCNL relativa ai livelli quarto e quinto emergesse in maniera chiara che il ricorrente dovesse essere collocato nel quarto livello dopo 18 mesi di servizio in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comportava un cambiamento dell’attività svolta dal lavoratore che rimaneva invariata. Tale accertamento rispetta il criterio triadico del confronto tra la declaratoria contrattuale, la ricostruzione dell’attività svolta e infine la sussunzione nel corrispondente livello di riferimento. Ogni altra censura sul punto risulta inammissibile perché tende alla rivalutazione del fatto sotteso all’operazione interpretativa operata dai giudici ai fini della specifica progressione professionale. Ovviamente non può negarsi anche l’interesse ad agire della parte ricorrente la quale mirava a conseguire uno specifico vantaggio patrimoniale col richiedere ad Amazon il pagamento delle somme maturate a titolo di differenze retributive e che non le erano state corrisposte in quanto ritenute assorbite nel superminimo.
18.- Il quarto motivo è inammissibile per la promiscuità della censura con cui si deduce insieme l’omessa pronuncia e l’omessa valutazione di un fatto che postula invece la pronuncia sulla domanda.
Inoltre la parte ricorrente reclama l’omessa valutazione di fatti decisivi senza considerare che si versa in una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte d all’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022) che non consente la denuncia prevista dall’art. 360 n. 5 c.p.c. senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello,
dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
19.- Va inoltre considerato che lo stesso motivo lamenta l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle eccezioni proposte ma senza fare univoco riferimento alla nullità della decisione ( ex art. 360 n. 4 c.p.c.) derivante dalla dedotta omissione limitandosi ad affermare che la motivazione fosse mancante o ad argomentare sulla violazione di legge (per l’inammissibilità di tale denuncia v. Cass. 24/07/2013, n. 17931; Cass. Sez.Un. 12 /5/2012, n. 8077; Cass. 07/05/2018, n. 10862; Cass. 13/10/2022, n. 29952).
20. Complessivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
21.- Sussistono altresì le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1500,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge; ai sensi dell’arti colo 13, comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale dell’11.2.2025
La Presidente
dott.ssa NOME COGNOME