Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11760 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11760 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20272-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
STATE NOMECOGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 112/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/02/2022 R.G.N. 746/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello avverso la sentenza del tribunale che aveva riconosciuto a State NOME COGNOME il diritto alle differenze
Oggetto
R.G.N.20272/2022
COGNOME
Rep.
Ud.11/02/2025
CC
retributive dovute per avere RAGIONE_SOCIALE erroneamente assorbito gli aumenti retributivi conseguiti a seguito di passaggio automatico di livello contrattuale con l’incremento retributivo di euro 50 erogato in corso di rapporto a titolo di superminimo assorbibile.
La Corte d’appello ha confermato che il superminimo non fosse assorbibile perché l’aumento in questione (l’aumento dello stipendio tabellare dopo 18 mesi di anzianità) non era un frutto di un superiore inquadramento ex art 2103 c.c. o in forza di un più favorevole disposto promanante da un atto di autonomia collettiva ma unicamente atto di autonomia negoziale datoriale. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con ricorso contenente tre motivi. State NOME COGNOME è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria prima dell’udienza. Il collegio ha riservato la motivazione, ai s ensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art 1362 c.c. per avere la Corte affermato che in materia di superminimo vige una presunzione di assorbibilità salvo concludere per la non assorbibilità del superminimo de quo nella maggiore retribuzione minima dovuta a seguito della assegnazione nel livello superiore Tale conclusione era errata perché il lavoratore in applicazione delle norme indicate aveva diritto ad essere inquadrato e retribuito in base al contenuto effettivo delle sue mansioni e del conseguente livello di inquadramento, e l’assegnazione di un superiore livello di inquadramento comporta quindi un aumento dei minimi retributivi dovuti per legge e CCNL; l’assorbimento del super minimo nei miglioramenti retributivi costituisce un principio generale, salvo
diversa previsione del contratto collettivo ( ex plurimis Cass. n. 10945/ 2016).
2.- Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2099 e 2103 c.c. anche in relazione alle disposizioni in tema di retribuzione minima prevista dal CCNL, avendo la Corte d’appello errato ad affermare che il superminimo non potesse essere assorbito dall’una tantum erogata in quanto verrebbe in rilievo un atto di autonomia negoziale.
3.Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1365, 1367 e 1371 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. , subordinatamente al rigetto del primo motivo di ricorso, si rileva che i giudici hanno violato i criteri ermeneutici , quando hanno concluso per la non assorbibilità del superminimo nella maggiore retribuzione minima dovuta a seguito dell’assegnazione del superiore livello in quanto in sede di assunzione le parti hanno espressamente convenuto che l’eventuale importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL le verrà corrisposto a titolo di superminimo assorbibile. 4.- I motivi di ricorso sono tutti connessi e possono essere decisi unitariamente.
5.Preliminarmente deve essere respinta l’istanza di giudicato riflesso con la quale la parte ricorrente rivendica gli effetti a sè favorevoli di una diversa sentenza di appello non fatta oggetto di impugnazione, in parte qua, da un terzo soggetto ( tale NOME COGNOME .
Si tratta di una pretesa infondata posto che non vi è spazio per il riconoscimento di una efficacia del suddetto giudicato in questa causa, in mancanza di qualsiasi nesso di dipendenza tra le situazioni dedotte in lite (Cass. n. 5377/2023) che non sia il fatto di riguardare una pretesa sostanziale relativa all’interpretazione di una medesima clausola negoziale.
Il giudicato inter alios espande la sua efficacia solo se vi è un particolare legame dei rapporti sul piano sostanziale (inscindibilità tale da determinare una consequenzialità necessaria ovvero pregiudizialità dipendenza sul piano dell’accertamento proces suale) che non si rinviene nel caso di specie.
Nel merito i motivi sono infondati.
La Corte d’appello, confermando l’interpretazione resa dal primo giudice, ha affermato che il superminimo riconosciuto al lavoratore non fosse assorbibile perché l’aumento in questione (l’aumento dello stipendio tabellare dopo 18 mesi di anzianità) non era un frutto di un superiore inquadramento ex art. 2103 c.c. o in forza di un più favorevole disposto promanante da un atto di autonomia collettiva, ma unicamente frutto di un atto di autonomia negoziale.
7.- In sostanza la Corte ha interpretato restrittivamente, la previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell’eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio automatico, dopo 18 mesi, dal quinto al quarto livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi né per opera della legge, né per opera del CCNL.
8.- Deve essere in proposito considerato che nella previsione relativa al superminimo in discorso si sostiene che il superminimo sarebbe ‘assorbibile’ in ‘ogni eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizione di legge o dal CCNL’, mentre la progressione retributiva dovuta al passaggio automatico del lavoratore dal quinto al quarto livello, oltre a non potersi dire ‘eventuale’, essendo collegata ad un automatismo stipendiale; non potrebbe definirsi nemmeno frutto della ‘introduzione’ di disposizioni di legge o del CCNL
essendo pure già prevista e regolata al momento della comunicazione della clausola.
9.- Sulla scorta di tali premesse deve quindi affermarsi che la Corte ha quindi operato un accertamento non erroneo nè illogico rispetto alla lettera della disposizione negoziale con la quale le parti hanno limitato l’assorbibilità del superminimo soltanto nel caso di eventuale aumento dei minimi tabellari ad opera dell’introduzione di disposizioni di legge o di CCNL .
10.- Oltre alla lettera, tale tesi appare volta ad attribuire particolare valore alla volontà negoziale a fronte del principio generale dell’assorbimento del superminimo negli aumenti dovuti a progressione professionali che, seppure costituisce orientamento costantemente ripetuto dalla giurisprudenza, fa però sempre salva la diversa previsione delle parti.
11.V. in punto Cass. n. 26017/2018 ‘ Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento’. 12. Sulla scorta di tali premesse, la sentenza impugnata si sottrae pertanto a tutti i rilievi ad essa rivolti con il primo e con il secondo motivo sul piano della individuazione del contenuto della clausola, della regolamentazione contrattuale collettiva e del rispetto dei criteri di ermeneutica negoziale. Essendo essa altresì conforme sotto questo aspetto anche al criterio finale di conservazione del contratto.
13.- Laddove, al contrario, la diversa tesi sostenuta dalla ricorrente, oltre che in contrasto con la interpretazione letterale e logica del voluto contrattuale operata dai giudici di merito, renderebbe del tutto pleonastica ed inutile la speciale regolamentazione stabilita dalle parti finendo per contraddire il principio stabilito dall’art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
14.- Va poi ricordato che il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ovvero nell’anteporre a quella prescelta dai giudici d’appello una differente interpretazione reputata solo più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente.
Come è noto, anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).
07/05/2018, n. 10862; Cass. 13/10/2022, n. 29952).
Complessivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese non avendo l’intimato effettuato attività difensiva
16. Sussistono altresì le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del l’11.2.2025