Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11647 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20011-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati
Oggetto
R.G.N. 20011/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5340/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2018 R.G.N. 2173/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Roma, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto completamente sfornita di prova la percezione del superminimo, in forma fissa e continuativa, che l’attuale ricorrente, dipendente RAGIONE_SOCIALE in pensione, aveva preteso venisse incluso, con la domanda azionata, nella base di calcolo della pensione integrativa per il trattamento di RAGIONE_SOCIALE e quiescenza del personale RAGIONE_SOCIALE;
per la Corte di merito, la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato, fin dalla prima difesa, di aver corrisposto il superminimo oltre il periodo convenuto nel contratto di dirigenza e l’assicurato, dal suo canto, non aveva prodotto alcun documento comprovante l’erogazione fino al 2009, sicchè il fatto costitutivo, di aver percepito il superminimo
per tutto il periodo dedotto in ricorso, non era pacifico, né documentato;
soggiungeva la Corte di merito che, in ogni caso, il periodo convenuto si appalesava oggettivamente poco apprezzabile (diciannove mesi) per inferirne la corresponsione dell’emolumento con continuità e stabilità, e dalla stessa scrittura di conferimento del l’incarico dirigenziale si evinceva il pattuito assorbimento nei rinnovi contrattuali, onde era rimasto sguarnito di prova documentale il diverso assunto dell’assicurato, nel senso del non riassorbi mento;
avverso tale sentenza ricorre NOME, con ricorso affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
le parti hanno depositato memorie;
l’Ufficio del Procuratore generale non ha depositato memorie scritte;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l. 70/1975, dell’art. 64 della l. 144/1999, dell’art. 5 del regolamento RAGIONE_SOCIALE approvato con d.m. Ministro del Lavoro e Previdenza sociale 2.2.1972, dell’art. 36 Cost., dell ‘art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di merito erroneamente interpretato le norme relative al computo della pensione integrativa, al trattamento RAGIONE_SOCIALE di quiescenza valido fino al 1/10/1999 (poi abrogato), atteso
che, per essere l’assicurato ancora in servizio alla data di soppressione del RAGIONE_SOCIALE (art. 64, co.2, legge 144/1999 recante soppressione dei fondi integrativi di RAGIONE_SOCIALE degli enti pubblici), aveva diritto al trattamento pensionistico RAGIONE_SOCIALE calcolato alla stregua delle norme regolamentari in vigore presso detti fondi, confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999 (art.64, co.3 cit. ). Assume, pertanto, che il computo della pensione integrativa doveva avere ad oggetto esclusivamente la retribuzione percepita, con carattere di fissità e continuità, fino al 1°/10/1999, motivo per cui la documentazione utile, tempestivamente introdotta in giudizio, atteneva solo al mese di settembre 1999 per essere priva di rilievo la retribuzione successiva ai fini del calcolo della pensione integrativa;
con il secondo motivo si deduce l’illegittimità dell’art. 5 del regolamento RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui subordina alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione il computo dei compensi percepiti in via continuativa e fissa, ai fini del calcolo della pensione integrativa;
9. il ricorso è da rigettare;
va premessa l’inammissibilità della documentazione prodotta a corredo del solo giudizio di legittimità, asseritamente volta a dimostrare che l’assicurato, anche
successivamente al dicembre 1999, avrebbe sempre percepito il superminimo così come previsto dalla contrattazione collettiva con valenza biennale, a suffragio della tesi patrocinate, per cui il superminimo sarebbe stato previsto quale voce non assorbita;
tanto premesso, è assorbente il rilievo secondo cui la statuizione impugnata è rimasta non efficacemente censurata nello snodo essenziale, incentrato sul tenore della scrittura di conferimento dell’incarico dirigenziale dal quale inferire il pattuito assorbimento nei rinnovi contrattuali e sull’onere probatorio non assolto, nelle forme della prova documentale, del diverso assunto dell’assicurato, tutto incentrato sulla non riassorbibilità;
dunque, l’affermato carattere assorbibile – risultato nei gradi di merito non efficacemente contrastato ed ora, nel giudizio di legittimità, cristallizzato dalla devoluzione di mezzi di gravame inidonei ad incrinarne la portata -esclude, in radice, la possibilità di inscrivere detto emolumento nella retribuzione globale di fatto, trattandosi di una eccedenza retributiva attribuita, nella specie, all’assicurato e con questi convenzionalmente pattuita, per un tempo, trascorso il quale detto emolumento è risultato assorbito fino a concorrenza di successivi aumenti del minimo contrattuale;
una diversa pattuizione, recante l’espressa dichiarazione del superminimo come non assorbibile, avrebbe implicato la
conservazione dell’emolumento anche a seguito dei rinnovi contrattuali e l’inclusione nella retribuzione globale di fatto;
il secondo motivo, per il quale peraltro la RAGIONE_SOCIALE adombra una questione giurisdizione in riferimento alla domanda di declaratoria d’illegittimità della norma regolamentare sul trattamento pensionistico RAGIONE_SOCIALE, è inammissibile perché le questioni ad esso sottese, non scrutinate dal giudice del gravame perché ritenute assorbite, non possono formare oggetto del giudizio di legittimità;
segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 25 ottobre 2023
Il Presidente
NOME COGNOME