SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 2476 2025 – N. R.G. 00006916 2024 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025 PUBBLICAZIONE 26 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 6916/2024, pendente tra
rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME studio sito in Milano, INDIRIZZO dichiara di eleggere domicilio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente
e
, P.IVA in persona del procuratore speciale, Sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui Studio, sito in Milano, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla memoria difensiva P.
Convenuta
Oggetto: superiore inquadramento; differenze retributive
Conclusioni:
Per il ricorrente:
Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza:
1) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 27.09.2021 e successive proroghe del 31.12.2021, del 3.04.2022, del 3.07.2022 e del 27.09.2022 e/o del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 1°.10.2022 e successive proroghe del 31.10.2022, del 31.03.2023, del 1°.04.2023 e del 1°.07.2023, accertare e dichiarare la sussistenza, a far data dal 1°.10.2021, ovvero dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa, tra la ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e ind nto nel livello 6°J del CCNL Trasporto merci e logistica;
2) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e/o nullità e, comunque, inefficacia della interruzione e/o sospensione del rapporto di lavoro così come intervenuta a far data dal 30.09.2023 ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in causa, ordinare il ripristino e/o la riammissione in servizio del ricorrente;
3) condannar , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/2015 e/o dell’art. 39 D.Lgs. 81/2015, la somm i € 18.586,86 (€ 1.548,88 x 12 mensilità) ovvero di quell’altra diversa somma ritenuta di giustizia;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore inquadramento nel 4° livello categoria dal 27.09.2021 del CCNL di categoria, ovvero dalle diverse date che verranno accertate e/o che saranno ritenute di giustizia e, comunque, il diritto dello stesso a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal predetto CCNL, con riferimento al livello predetto;
5) condannar in solido co ex art. 29, secondo comma, 2 D.Lgs 276/2003, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare al ricorrente, per le parti di rispettiva spettanza, le differenze retributive maturate dallo stesso dal 27.09.2021 al 30.09.2023, ovvero dalle diverse date che verranno accertate e/o che saranno ritenute di giustizia, in ragione dell’accertamento di cui al punto che precede, dunque l’importo lordo di € 6.343,93, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
6) in via subordinata ai punti nn. 4 e 5 che precedono, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore inquadramento nel 4°J livello dal 27.09.2021 del CCNL di categoria, ovvero dalle diverse date che verranno accertate e/o che saranno ritenute di giustizia e, comunque, il diritto dello stesso a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal predetto CCNL, con riferimento al livello predetto;
7) condannar in solido co ex art. 29, secondo comma, 2 D.Lgs 276/2003, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare al ricorrente, per le parti di rispettiva spettanza, le differenze retributive maturate dalla stesso dal 27.09.2021 al 30.09.2023, ovvero dalle diverse date che verranno accertate e/o che saranno ritenute di giustizia, in ragione dell’accertamento di cui al punto che precede, dunque l’importo lordo di € 5.073,39, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
8) in via ulteriormente subordinata ai punti nn. 4, 5, 6 e 7 che precedono, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore inquadramento nel 5° livello dal 27.09.2021 del CCNL di categoria, ovvero dalle diverse date che verranno accertate e/o che saranno ritenute di giustizia e, comunque, il diritto dello stesso a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal predetto CCNL, con riferimento al livello predetto;
9) condannar in solido co ex art. 29, secondo comma, 2 D.Lgs 276/2003, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare al ricorrente, per le parti di rispettiva spettanza, le differenze retributive maturate dalla stesso dal 27.09.2021 al 30.09.2023, ovvero dalle diverse date che verranno accertate e/o che saranno ritenute di giustizia, in ragione dell’accertamento di cui al punto che precede, dunque l’importo lordo di € 4.648,78, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Per la convenuta :
– Autorizzare la chiamata in causa e/o in garanzia d
– Nel merito, rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, assolvendo la
convenuta da ogni domanda in esso contenuta;
– In subordine, ove venga accertato il diritto del ricorrente a ricevere qualsiasi importo, a titolo di differenze retributive per inquadramento superiore relativamente al periodo precedente al 1.10.2022, condannar (ora , in persona del legale rappres to diretto mporto, ovvero a rifondere a quanto la stessa fosse tenuta a versare al ricorrente, tenendola così indenne e manlevata da
qualsiasi responsabilità, spesa, onere e/o danno, per tutti i motivi innanzi esposti;
– In ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese di giudizio
Svolgimento del processo
Il sig. a convenuto in giudizio la e la deducendo: – di avere svolto attività lavorativa in favore della società complessivi 24 mesi di prestazione effettiva (rectius, 24 mesi e tre giorni), lurimi contratti a tempo determinato e relative proroghe dapprima per società appaltatrice dei servizi di movimentazione merci di RAGIONE_SOCIALE (da ora: , poi direttamente per la società committente; to, per tutta l ta complessiva del rapporto, al magazzino di Livraga (LO) per lo svolgimento della mansione di ‘ manovale di magazzino ‘ ed inquadramento nel livello 6°J del CCNL applicato; – di avere in realtà svolto mansioni rientranti nei livelli superiori a quello formalizzato; – di avere impugnato i contratti a termine e di avere chiesto le differenze retributive discendenti dal superiore inquadramento, senza ottenere alcun risultato.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
è rimasta contumace.
Si è costituita chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Autorizzata detta chiamata in causa, si è costituita concludendo
anch’essa per il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 28.1.2025 il ricorrente, e RAGIONE_SOCIALE hanno conciliato la causa con esclusivo domande avanzate dal ricorrente per il conseguimento delle differenze retributive connesse con l’inquadramento contrattuale relative al periodo fra il 27/09/2021 ed il 30/09/2022, periodo nel quale lo stesso aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
Proseguito il giudizio, svolta attività istruttoria con l’escussione di testimoni, alla udienza del 27.5.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono fondate nei limiti che di seguito si espongono
1. Il ricorrente ha lavorato con i seguenti contratti a tempo determinato dapprima per in seguito per
– contratto a tempo determinato stipulato con dal 27.09.2021 al 31.12.2021 (all. n. 1 -contratto a termine ;
– con prima proroga dal 31.12.2021 al 3.04.2022;
– con seconda proroga dal 3.04.2022 al 3.07.2022;
– con terza proroga dal 3.07.2022 sino al 26.09.2022;
– con quarta proroga dal 27.09.2022 al 30.09.2022 (doc. n. 2, fascicolo ricorrente);
– contratto a tempo determinato stipulato con dal 1°.10.2022 al 31.12.2022 (all. n. 3 -contratto a tempo determinato ;
– con prima proroga dal 31.12.2022 al 31.03.2023;
– con seconda proroga 1°.04.2023 al 30.06.2023;
– con terza proroga dal 1°.07.2023 al 30.09.2023 (doc. n. 4, fascicolo ricorrente).
Sostiene, quindi, che i termini apposti ai contratti a termine sarebbero illegittimi con conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato nei confronti di , riammissione in servizio e conseguenze sanzionatorie.
In secondo luogo, il ricorrente afferma di avere operato presso il magazzino di Livraga, svolgendo dapprima mansioni di prelievo; successivamente (dal mese di gennaio 2022) mansioni di scarico delle merci in arrivo; dal 2023 di nuovo mansioni di prelievo. In relazione a dette mansioni rivendica l’inquadramento al superiore livello 4, piuttosto che il livello 6j di inquadramento, ritenuto inadeguato.
2. Quanto alle contestazioni relative ai contratti a termine, deve richiamarsi, in quanto condivisibile, quanto deciso da questo Tribunale in un caso del tutto sovrapponibile a quello odierno (cfr. sentenza n. 4778/2024 del 31/10/2024):
‘ Secondo l’impostazione di parte ricorrente, tutti i contratti predetti e le relative proroghe sarebbero stati privi di motivazio ssi, sarebbe stata sempre assegnata al magazzin di Livraga (LO) per l o svolgimento della mansione di ‘manovale di magazzino’, con inquadramento nel livello 6°J del CCNL Trasporti Merci e Spedizioni.
Secondo la difesa attorea, inoltre, nella fattispecie, non risulterebbero rispettati i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa in vigore.
In primo luogo, il rinnovo con la RAGIONE_SOCIALE in data 1°.10.2022 sarebbe stato stipulato senza rispettare il c.d. ‘stop & go’ di cui all’art. 21, secondo comma, del decreto legislativo n. 81/15.
In secondo luogo, il medesimo sarebbe privo di causale, con conseguente ulteriore violazione degli artt. 19 e 21 dello stesso decreto delegato.
In terzo luogo, tale rinnovo avrebbe comportato il superamento del termine di 12 mesi complessivi di rapporto in assenza di causale e, in ogni caso, vi sarebbe il dubbio della specificità della stessa, ove vi fosse.
Inoltre, i contratti di lavoro temporaneo stipulati, anche per il tramite di una società appaltatrice, sarebbero, comunque, da qualificarsi come contratti in frode alla legge, ex art. 1344 c.c., in quanto tesi ad eludere la regola della temporaneità dell’o ccasione di lavoro che connota tale disciplina.
Infatti, così, di fatto, avrebbe lavorato in forza alla RAGIONE_SOCIALE per ben due anni (tra contratti e proroghe).
Ciò posto, valutate le difese attoree, non risulta tuttavia alcuna violazione di legge. Infatti, nelle deduzioni contenute nel ricorso, non vi è alcuna allegazione per cui si possa ritenere che il periodo di contratto a termine intrattenuto da con l fosse da imputarsi, in realtà, all
Non vi è, in particolare, alcun capitolo in cui vi si potesse ricevere ordini e direttive dal personale dell nel periodo dal 1°.10.2021 al 30.9.22, ossia di quell’elemento che avrebbe potuto consentire un’imputazione della relazione lavorativa direttamente in capo a
quest’ultima società.
Piuttosto, è stato allegato, nell’atto introduttivo del giudizio, in senso cont come non abbia avuto affatto rapporti con i responsabili della (cap. 19 ric.).
Non vi è, poi, nelle conclusioni, alcuna domanda per l’accertamento di una somministrazione illecita o di un’imputazione differente del rapporto di lavoro.
Cosicché, quand’anche la ricorrente abbia prestat 1°.10.2021 al 30.09.2023 sempre presso il medesimo magazzin di Livraga (LO), non vi è motivo di non prendere atto di come abbia svol ione alle dipendenze di due differenti datori di lavoro, dapprima l fino al 30 settembre 2022 e, poi, l dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023.
Le due relazioni lavorative, perciò, si debbono considerare instaurate con soggetti distinti, risultando entrambe nel limite di 12 mesi, non vi è alcuna violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/15, non essendo richiesta causale alcuna per instaurare un negozio a tempo determinato in tali limiti temporali.
Anche il numero delle proroghe risulta rispettoso del dettato dell’articolo 21 dello stesso decreto delegato e, trattandosi di rapporti con datori di lavoro differenti, non vi era esigenza di rispettare la regola dello ‘c.d. stop & go’, di cui al comma sec ondo di tale previsione, tra un contratto e l’altro.
Per le stesse ragioni, perciò, non vi è alcuna elusione delle stesse norme, in frode alla legge ex articolo 1344 cc.
Peraltro, ad ulteriore conferma della legittimità della condotta delle convenute, la difesa dell a anche provato, documentalmente, che, in data 3 n i sindacati un accordo in merito alla progressiva assunzione della gestione diretta di alcune attività sino ad allora conferite in appalto, quali la movimentazione delle merci (doc. 1 res.).
Quanto, poi, all’allegazione attorea per cui ‘per il periodo considerato, il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a termine o con contratto di somministrazione a termine addetti presso il magazzino di Livraga (LO) è stato superiore 0% del n dei lavoratori a tempo indeterminato in forza tanto a
quanto , occorre osservare come non vi siano motivi per cumul delle due società convenute al fine di verificare il superamento della percentuale (cfr., peraltro, per le percentuali, anche il capo 3.2 del doc. 1 res.).
Si rilevi, poi, ad abundantiam come, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 23, comma quattro, del decreto legislativo n. 81/15, la violazione di tale norma non determinerebbe la riammissione al lavoro della dipendente, quanto, piuttosto, solo sanzioni ammin istrative’.
Pertanto, non si rinviene illegittimità alcuna nei rapporti a termine instaurati, dovendosi rigettare le domande collegate a tale verifica.
3. Quanto alla domanda di superiore inquadramento, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che ‘ Il procedimento logicogiuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini ‘ (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 – 01).
Sicché, ‘ nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell’adempimento degli oneri imposti dall’art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile; ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di
comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata ‘ (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). In altre parole, il ricorrente deve allegare e provare quali siano le mansioni concretamente svolte ed indicare i profili di inidoneità dell’ attuale livello di inquadramento e le caratteristiche che, individuabili nelle mansioni svolte, siano proprie in via esclusiva del livello richiesto.
Agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 cod. civ. ‘ condizione essenziale è che l’assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità diretta e l’esercizio dell’autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata ‘ (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 – 01)
Le declaratorie della contrattazione collettiva di settore che vengono in considerazione (CCNL Logistica, trasporto e spedizione, doc. 7, fascicolo ricorrente) sono le seguenti.
Livello 6°J:
Vi rientrano i lavoratori che: ‘ svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico ‘.
Livello 5°:
Vi rientrano i lavoratori che: ‘ svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l’utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi Operai: – attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura; ‘.
Livello 4°:
Vi rientrano i lavoratori che : ‘ svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavo ratori che con mansioni d’ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l’esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi Operai: – Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti,
prelievo e approntamento delle merci); – conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li -carrellisti’.
Livello 4°J:
‘Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori
4. In corso di causa è stata svolta attività istruttoria con l’escussione di testimoni, i quali sulle mansioni svolte dal ricorrente hanno dichiarato quanto segue.
Teste
Conosco il ricorrente, lavoravamo insieme nello stesso stabiliment a Livraga. Abbiamo lavorato insieme per due anni, dal settembre 2021 al settembre 2023.
Facevamo all’inizio la stessa cosa perché tutti all’inizio facevano picking. Poi io ho continuato con il picking, mentre lui l’hanno messo a scaricare i camion. Poi ho fatto anch’io altre attività.
Quando facevamo picking, con una bolla di carta andavamo a prendere le medicine indicate nella bolla stessa e poi all’inizio le mettevamo su un vassoio e altre persone le controllavano e le spuntavano per verificare se quello che avevamo preso noi corrispondesse alla bolla; poi, dopo un anno, ci hanno dato un palmare e la bolla non era più di carta ma tramite sistema elettronico; sul palmare arrivava l’elenco delle medicine che dovevamo prelevare e poi si saltava il passaggio in cui c’erano altre persone a controllare perché il controllo lo facevamo noi in quanto andava tutto in automatico.
Una volta prelevate le medicine, le chiudevamo in una scatola e avevamo una stampante di fianco associata al palmare, con la quale stampavamo l’etichetta da apporre sulla scatola con la destinazione per il corriere.
Facendo picking non utilizzavamo nessun mezzo, c’era solo un carrello dove appoggiavamo i medicinali.
Poi il ricorrente è andato a fare scarico dei camion e per quella attività utilizzava il e il muletto; sono mezzi elettrici, che si guidano stando a bordo.
Accettava anche le bolle quando arrivava l’autista, facendo la parte più burocratica. Non so se controllasse la merce, presumo che scaricando il camion dovesse dare anche una controllata alla merce che arrivava.
Questa attività di scarico del camion il ricorrente l’ha fatta fino alla fine, ossia fino al 2023. Non ricordo però da quando.
Io quando lui faceva scarico del camion ero rimasta a fare picking.
ADR Avv. Resistente. Ho fatto anche io una causa per gli stessi motivi del ricorrente. La causa è in corso
Teste
ha lavorato per un po’ di tempo presso l’azienda
Conosco il sig dove lavoro anch’io, ossia l di Livraga.
Io sono dipendente d in qualità di operation manager dal giugno 2017.
Il sig a lavorato in un subappalto per un periodo prima dell’ottobre 2022, quindi in a questo periodo non ricordo cosa facesse perché mi interfacciavo con i responsabili della ditta AshelCOGNOME
Poi, dopo l’ottobre 2022, quando c’è stato l’insourcing e sono passati tutti sotto ha svolto le mansioni di picking e di inbound. Il picking è la mansione che occupa i il maggior numero di persone nel nostro lavoro, l’operatore riceve delle etichette dal proprio responsabile, poi col palmare spara le etichette ed è totalmente guidato dal palmare che gli dice cosa deve prelevare. Per qualsiasi anomalia o problema c’era sempre un responsabile a disposizione per risolverla. Sul palmare, quindi, è indicato il quantitativo di merce da prendere e la collocazione della stessa; poi l’operatore va e preleva la merce e, una volta terminato il cartone assegnato all’etichetta, posizionava il collo nell’area idonea e proseguiva con un’altra missione.
L’inbound consiste nello scarico dei mezzi in entrata e la spunta della merce; l’operatore controlla tramite la packing list che in genere riceviamo insieme alla merce, controlla che la merce ricevuta sia uguale a quella della packing list. Anche in inbound per qualsiasi problema c’era sempre un preposto per dare le indicazioni.
Non ricordo per quali periodi il ricorrente abbia fatto queste attività.
Per scaricare il camion il ricorrente utilizzava dei mezzi elettrici, ossia il transpallet con uomo a bordo. Per il picking, invece, non si usano mezzi elettrici, si usa un carrello a due vasche, che si movimenta manualmente oppure un transpallet manuale.
ADR Avv. Resistente. Ricordo che il ricorrente o faceva un’attività di quelle che ho descritto oppure faceva l’altra; se non ricordo male ha fatto un periodo a fare solo picking, poi è andato a fare inbound ed infine è tornato a fare picking. Non riesco però a dire le tempistiche.
Teste
Conosco il sig. abbiamo lavorato insieme a Livraga. Io sono dipendente d da ottobre 2022 e mi occupo di gestione delle persone e del lavoro con particolare riferimento al magazzino di Livraga.
Ho conosciuto il sig NOME c’era ancora la cooperativ lui allestiva gli ordini; poi ha fatto chiusura delle scatole ed infine spostato al ricevimento della merce.
Per quello che ricordo il ricorrente lavorava in un reparto in cui non c’era la radiofrequenza, ossia il palmarino. Può essere che per necessità sia stato spostato in un reparto dove il palmare si usava, ma comunque lui lavorava in un reparto in cui non si usava il palmarino. Quindi il prelievo della merce lo faceva con carta e penna.
Al ricevimento della merce usava il transpallet uomo a bordo, il paperino, sono mezzi elettrici. Faceva in questa occasione anche la spunta della merce.
5. Le deposizioni testimoniali hanno dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di picking e di confezionamento ed in seguito di scarico merce, che, in linea generale, non richiedono ‘ operazioni delicate e complesse ‘, per ‘ la cui corretta esecuzione siano necessarie specifiche e non comuni capacità tecnico pratiche ‘.
Già sotto tale profilo di ordine generale il ricorrente non può essere inquadrato nel quarto livello.
Va poi osservato che la declaratoria in questione prevede, tra i profili esemplificativi, gli ‘ operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci) ‘; dette operazioni non sono state svolte dal ricorrente in maniera contestuale, ma in tempi diversi, avendo egli svolto dapprima esclusivamente mansioni di picking e in un momento successivo esclusivamente mansioni di scarico di merce in entrata e da ultimo nuovamente mansioni di picking, sicché non può dirsi che avesse svolto mansioni multiple di magazzino.
Inoltre nella declaratoria in questione rientrano i ‘ conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (C.C.N.L. trasporto merci) ‘, categoria nella quale non può rientrare il ricorrente che risulta non aver utilizzato carrelli elevatori, bensì mezzi di limitata complessità quali i transpallet o muletti elettrici o manuali per lo spostamento della merce e per il picking.
Per le medesime ragioni il ricorrente non può essere inquadrato al livello 4J, che fa riferimento a lavoratori che ‘ impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi’.
Le mansioni svolte dal ricorrente possono, invece, rientrare nel 5° livello, che contempla ‘ anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l’utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva ‘.
Tra le figure professionali, vi sono, infatti, quelle che svolgono ‘ attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici ‘ e quelle che svolgono ‘ attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura ‘
Ne deriva, il diritto di l riconoscimento delle differenze retributive secondo i conteggi proposti che appaiono corretti non contestati dalla (con esclusione dell’importo di € 1.422,70 relativa al periodo intercorrente dal 27.09.2021 al 30.09.2022 durante il quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore di e per il quale è intervenuta la conciliazione parziale sopra richiamata) secondo la somma di cui al dispositivo.
6. La parziale soccombenza reciproca impone la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 50 per cento.
Per la restante parte, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione dell’attività svolta e della complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
rigetta le domande da 1 a 3 delle conclusioni del ricorso;
accerta il diritto del ricorrente all’inquadramento nel V livello del CCNL Trasporto, Merci, Spedizioni nel periodo dal 1.10.2022 al 30.09.2023 nel rapporto di lavoro con la
condanna la versare al ricorrente la somma di euro 3226,08 lordi, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 per cento;
condanna a versare al ricorrente la restante parte delle spese di lite che si liquidano, per tale parte, in euro 1300,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se versato e dovuto;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa NOME COGNOME