Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31498 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31498 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Oggetto
Lavoro pubblico contrattualizzato Superiore inquadramento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 33523-2018 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 493/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/05/2018 R.G.N. 50/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello che l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, la quale, in accoglimento delle domande formulate dall’attrice COGNOME NOME, aveva dichiarato il diritto di quest’ultima, inquadrata quale impiegata di concetto, all’inquadramento nella superiore categoria di funzionaria di sesto livello a far tempo dall’1 agosto 2010 ed aveva condannato l’istituto convenuto al versamento delle differenze retributive maturate dall’1 maggio 2010 sino alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il primo motivo d’appello a mezzo del quale
l’RAGIONE_SOCIALE lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Regolamento del Personale, in base all’argomento che il giudice di prime cure avrebbe omesso di applicare in maniera concorrente le norme del contratto collettivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelle del Regolamento del Personale. Respingeva, altresì, il secondo motivo d’appello, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE censurava la pronuncia di primo grado, nella parte in cui, nell’applicare la disposizione di cui all’art. 4 del Regolamento del Personale, aveva erroneamente interpretato tale norma con conseguente violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Rigettava, ancora, il terzo motivo di gravame, con il quale l’allora appellante denunciava l’erroneità della sentenza nella parte in cui af fermava che la COGNOME ‘ non era soggetta ad alcun controllo sostanziale preventivo e/o successivo da parte dei superiori prima dell’esame del Direttore Generale ‘. Disattendeva, infine, il quarto motivo, con il quale l’istituto contestava la statuizione di prime cure là dove riconosceva alle mansioni svolte dalla COGNOME carattere di particolare responsabilità e di elevato contenuto professionale.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Regolamento del
Personale dell’Istituto e degli articoli 1362, 2071 e 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)’ per non avere ritenuto la Corte d’appello che l’assegnazione di un Ufficio configura un ulteriore e necessario elemento che distingue e caratterizza la categoria di funzionario di grado 6°, corrispondente al livello Q4 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Col secondo motivo deduce ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., e degli artt. 73 e 84 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e dell’art. 1 e 6 del Regolamento del Personale dell’Istituto (art. 360 n. 3 c.p.c.) per: a) non aver dato conto della disposizione del contratto collettivo e del Regolamento del personale dell’Istituto relativamente alla qualifica rivestita dalla sig.ra COGNOME; b) non avere svolto alcuna comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato omettendo, così, di individuare i tratti differenziali tra il livello rivestito e quello chiesto in giudizio; c) avere considerato un inesistente principio di parità di trattamento in materia di attribuzione di qualifiche; d) avere ritenuto che l’assenza di una supervisione del funzionario amministrativo abbia determinato lo svolgimento di mansioni superiori, omettendo così di valutare la corrispondenza delle mansioni svolte con i contenuti contrattuali che distinguono la qualifica superiore. Nullità della sentenza sotto il profilo della motivazione apparente considerata l’assenza di una completa descrizione di cui che avrebbe dovuto essere sottoposto a comparazione con la fattispecie legale’.
Con il terzo motivo deduce ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697, 1363 c.c.; 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 73 e 84 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e dell’art. 1 e 6 del Regolamento dell’Istituto (art. 360 n. 3 c.p.c.) per: a) non avere valutato la corrispondenza delle mansioni svolte con le previsioni contrattuali che distinguono la qualifica superiore; b) non avere svolto la necessaria comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato individuando i tratti differenziali tra il livello rivestito e quello chiesto in giudizio; c) avere considerato l’inesistenza di un principio di parità di trattamento in materia di attribuzione di qualifiche’.
Con il quarto motivo deduce ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697 1363 c.c.; 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 73 e 84 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e dell’art. 1 e 6 del Regolamento dell’Istituto (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sotto il profilo della motivazione apparente (art. 360 n. 4 c.p.c.) considerato il contrasto logico tra le premesse del ragionamento decisorio e gli elementi di prova acquisiti’.
Il primo motivo è infondato.
5.1. Recita l’art. 4 del Regolamento del Personale dell’RAGIONE_SOCIALE: ‘ I capi ufficio amministrativi e qualifiche equipollenti sono preposti, normalmente, all’ufficio e
curano, coadiuvati da dipendenti, il regolare svolgimento delle competenze affidate all’ufficio, assumendone la responsabilità a norma delle disposizioni che sono tenuti ad osservare e a fare osservare dai dipendenti assegnati agli Uffici. Partecipano a commissioni, comitati e collegi.
I vice capi ufficio amministrativi e qualifiche equipollenti coadiuvano il capo ufficio e assolvono mansioni e/o compiti di particolare responsabilità nell’ambito degli uffici cui sono assegnati.
I funzionari amministrativi e qualifiche equipollenti assolvono a mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale nell’ambito di un Ufficio assegnato loro dal capo dell’ufficio stesso ‘.
5.2. Nel caso in esame viene specificamente in considerazione tale ultimo alinea della norma regolamentare che riguarda appunto la qualifica di funzionario amministrativo, nella quale l’attuale controricorrente chiedeva di essere inquadrata (cfr. fine dell a seconda facciata dell’impugnata sentenza).
La Corte territoriale in proposito ha richiamato la propria giurisprudenza ‘in merito al significato da attribuire all’art. 4 del Regolamento del personale (cfr. Corte d’Appello di Palermo, Sez. Lav., sent. n. 622/2015) statuendo in particolare che tale disposizione deve essere interpretata intendendo la locuzione ‘nell’ambito di un Ufficio assegnato’ non già nel senso di preposizione ad una struttura organizzativa dell’Ente ma di assegnazione di un ‘ officium ‘
inteso nella sua accezione etimologica di incarico, funzione, servizio’.
5.3. Ebbene, la propria precedente sentenza n. 622/2015, citata dalla Corte di merito, aveva formato oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, in base a motivo analogo al primo qui in esame.
E questa Corte nell’ordinanza n. 16572/2020, nel disattendere quel motivo di ricorso, aveva considerato che la sentenza allora impugnata ‘ha spiegato i motivi per i quali non è la preposizione ad una unità organizzativa dell’Istituto a costituire il criter io di riferimento per l’inquadramento nella qualifica rivendicata, in quanto la titolarità di una struttura articolata in mezzi e personale è propria della figura professionale di Capo Ufficio, rispetto alla quale, ove si accedesse alla tesi proposta dall’ Istituto ricorrente, non vi sarebbe alcuna differenziazione rispetto alla qualifica di Funzionario rivendicata dalla lavoratrice’, ed ha giudicato tale interpretazione ‘coerente con i canoni dell’interpretazione letterale e logico -sistematica’.
Ritiene, quindi, il Collegio di dover confermare la perfetta plausibilità di tale soluzione esegetica anche nel caso di specie, perché, come ben risulta dal complessivo contenuto dell’art. 4 sopra riportato, detta norma regolamentare riserva ai capi ufficio amministrativi e alle qualifiche equipollenti la ‘preposizione’ ad un ufficio, mentre per tutte le figure sottordinate, compresa quella inferiore di funzionario amministrativo, utilizza costantemente i termini ‘assegnati’ o ‘assegnato’, riferiti ad un ufficio.
Del resto, il ricorrente si limita a contrapporre una propria diversa lettura della norma regolamentare, senza illustrare perché l’interpretazione della stessa fornita dalla Corte di merito sarebbe in contrasto con il criterio ermeneutico principale del tenore letterale ex art. 1362, comma primo, c.c. e perché integrerebbe il dedotto ‘intervento manipolativo’.
Gli ulteriori tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati.
6.1. Il terzo motivo presenta profili d’inammissibilità per la parte in cui propone una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. in particolare pagg. 16 e 17 del ricorso). E a maggior ragione il medesimo rilievo vale per il quarto motivo di ricorso, che si basa su un completo riesame di deposizioni testimoniali e documenti (cfr. pagg. 19-31 dello stesso atto).
6.2. Nel considerare tali censure, poi, come in Cass. n. 16572/2020 già cit., si deve premettere che, nel giudizio relativo all’attribuzione di una qualifica superiore, l’osservanza del c.d. criterio ‘trifasico’, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le
conclusioni (Cass. n. 18943 del 2016; v. pure Cass. 8589 del 2015; 20272 del 2010).
Orbene, nel caso in esame, la valutazione complessivamente compiuta dal giudice di secondo grado ha rispettato il procedimento c.d. trifasico, del quale, invece, il ricorrente assume l’inosservanza sia nel secondo che nel terzo motivo.
6.3. Occorre, infatti, sottolineare che, come emerge dalla precedente narrativa, la Corte di merito ha riesaminato il caso nei limiti dei quattro motivi di appello formulati dall’RAGIONE_SOCIALE, che riguardavano aspetti alquanto precipui.
Invero, con tali censure l’appellante non poneva in discussione le mansioni in concreto svolte dall’attrice nel periodo che interessa in causa, bensì si limitava ad assumere, nel terzo motivo di appello, che erroneamente la sentenza di primo grado aveva af fermato che l’istante ‘non era soggetta ad alcun controllo sostanziale preventivo e/o successivo da parte dei superiori prima dell’esame del Direttore Generale’, per tal modo implicitamente, ma chiaramente ammettendo che l’assenza di quei controlli, se esclusa, poteva assumere rilievo ai fini del riconoscimento della superiore qualifica rivendicata.
Né l’allora appellante sosteneva che dette mansioni fossero riconducibili al livello in cui la lavoratrice era inquadrata. Neppure, del resto, l’istituto datore di lavoro imputava al primo giudice, con qualcuno dei motivi d’appello, di non aver seguito il ridetto procedimento trifasico.
6.4. Più nello specifico, la Corte distrettuale ha anzitutto respinto il primo motivo d’appello sul rilievo che ‘il Giudicante di primo grado non ha affatto ignorato il contratto collettivo di RAGIONE_SOCIALE‘, ritenendo che ‘l’effettiva portata della disposizione ‘, di cui al già cit. art. 4 del Regolamento del personale dell’istituto, ‘sia stata ricostruita proprio sulla scorta della declaratoria del quadro direttivo prevista dal CRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, la quale infatti consente di specificare il contenuto della norma regolamentare in parola e, più precisamente, cosa debba intendersi per mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o elevato contenuto professionale’. Come si è già visto, poi, incensurabilmente la stessa Corte ha respinto il secondo moti vo d’appello circa l’interpretazione della locuzione ‘nell’ambito di un ufficio assegnato’, presente nell’ultimo comma del più volte cit. art. 4 del Regolamento.
6.5. Inoltre, nel disattendere anche il terzo motivo d’appello ha diffusamente accertato le mansioni in concreto svolte dall’attrice nel periodo aprile 2010/aprile 2013, ‘senza la supervisione del funzionario amministrativo e del Direttore del Servizio Affidamenti, atteso che la stessa trasmetteva le relazioni da lei redatte direttamente al Direttore Generale’ (cfr. in extenso § 6 dell’impugnata sentenza). E tale accertamento è stato completato nel motivare la reiezione del quarto ed ultimo motivo d’appello . La Corte di merito, infatti, ha ritenuto che: ‘Dalla prova testimoniale svolta in primo grado, infatti, risulta adeguatamente provato che i compiti assolti dalla COGNOME, lungi dall’essere riconducibili al mero inserimento di dati
contabili all’interno di un programma informatico, denotavano il possesso di precise competenze tecniche’, e che la stessa ‘era chiamata (nel periodo che occupa) non già ad effettuare una mera somma aritmetica di dati bensì ad occuparsi della riclassificazione dei bilanci e della redazione di un articolato parere tecnico circa la concedibilità del prestito nonché le modalità di erogazione dello stesso’ (cfr. in extenso il § 6 della sua motivazione).
Ed è all’esito di tutte tali valutazioni che la Corte territoriale ha confermato che ‘l’attività svolta dalla ricorrente, oltre a sostanziarsi in mansioni di evidente contenuto tecnico, sia stata gravata, a seguito del trasferimento dei suoi superiori, da ben più onerosi compiti, riconducibili, come detto, alla superiore qualifica di funzionario amministrativo’.
Pertanto, la Corte di merito neppure ha violato il principio, evocato dal ricorrente, secondo cui non assume rilievo giuridico l’eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata.
Invero, la stessa Corte non ha richiamato un principio di parità di trattamento, né ha fatto leva sull’identità delle mansioni disimpegnate dall’attrice e di quelle di competenza dei suoi diretti superiori. Ha, piuttosto, considerato che nell’arco temporal e in cui difettava la supervisione del funzionario amministrativo a lei direttamente sovraordinato e del Direttore del Servizio Affidamenti, l’istante ‘sia stata gravava da responsabilità di certo superiori a quelle
normalmente connesse alla qualifica di impiegata di concetto, svolgendo nella fattispecie mansioni spettanti a dipendenti inquadrati in livelli sicuramente più alti rispetto a quello di formale competenza’; ed ha aggiunto che, a far tempo dal trasferimento di detti superiori, ella era ‘divenuta, in concreto, l’unica garante del contenuto delle relazioni finanziarie trasmesse al Direttore Generale, laddove, per converso, tale funzione di garanzia era in precedenza rimessa all’COGNOME, il quale effettuava un controllo preliminare sulla relazione e chiedeva eventuali modifiche ove ritenute necessarie (cfr. dichiarazioni verbale udienza 26.10.2015), e della COGNOME, alla quale spettava il compito di sottoscrivere i pareri prima della loro trasmissione al Direttore Generale (cfr. dichiarazioni del Commissario Straordinario RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME udienza 8.6.2015)’.
Infine, nemmeno si riscontrano nella decisione gravata le anomalie motivazionali denunciate dal ricorrente in chiave di motivazione apparente nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo.
Invero, da un lato, la Corte d’appello ha fornito argomentate risposte ai motivi di gravame sottoposti al suo esame, i quali motivi, come già evidenziato, riguardavano aspetti particolari, e, dall’altro, secondo quanto pure già notato, i pretesi contrasti, profilati dal ricorrente, tra le premesse del ragionamento decisorio e gli elementi di prova acquisiti si basano in realtà su una diversa lettura delle emergenze istruttorie; laddove è pacifico che sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della
concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (così, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. II, 22.2.2022, n. 5732).
Il ricorrente, di nuovo soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 13.9.2023.
La Presidente NOME COGNOME