Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20963 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 20963 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
SENTENZA
sul ricorso 18863-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PER L’AREA DI RAGIONE_SOCIALE INDUSTRIALE DI MESSINA IN LIQUIDAZIONE – GESTIONE SEPARATA DELL’ RAGIONE_SOCIALE;
R.G.N.18863/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
PU
avverso la sentenza n. 159/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 743/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, già dirigente del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, collocato in pensione dal 30.10.2003, deduceva che da quando era stato messo a riposo aveva percepito il trattamento pensionistico integrativo da parte del RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del Regolamento di organizzazione e che, dal novembre 2013, in coincidenza con la istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) che era subentrato ai RAGIONE_SOCIALE soppressi in forza RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 8/2012, gli era stata comunicata la sospensione del suddetto trattamento integrativo. Adiva, pertanto, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sostenendo la illegittimità di tale privazione e chiedendo il ripristino RAGIONE_SOCIALEa prestazione sia a carico del RAGIONE_SOCIALE– sia a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con condanna di quanto dovuto dal novembre 2013, oltre accessori.
Nel contraddittorio tra le parti, l’adito Tribunale dichiarava il diritto del ricorrente al mantenimento del trattamento pensionistico integrativo erogatogli dal RAGIONE_SOCIALE e condannava il detto RAGIONE_SOCIALE ripristino RAGIONE_SOCIALEa prestazione e al pagamento degli importi richiesti; dichiarava, altresì, il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 159/2019, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di prime cure, dichiarava la
legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il diritto del NOME a percepire il trattamento pensionistico integrativo a carico del predetto RAGIONE_SOCIALE a far data dalla chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE del soppresso RAGIONE_SOCIALE, confermando nel resto la pronuncia impugnata.
I giudici di seconde cure rilevavano che: a) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 legge Regione Sicilia n. 8/2012 e RAGIONE_SOCIALEa interpretazione autentica di cui all’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 15.5.2013 n. 9, i RAGIONE_SOCIALE mantenevano la loro autonoma personalità giuridica fino a che non fosse intervenuta la attestazione, con decreto di chiusura, RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE; b) la scelta del legislatore era stata nel senso di un avvicendamento dei soggetti obbligati e che la disciplina RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ASI non scalfiva il fondamento dei diritti maturati (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 45/2016); c) ne derivava che l’RAGIONE_SOCIALE era da considerarsi legittimato passivo in ordine alla controversia a suo tempo attivata nei confronti dei singoli RAGIONE_SOCIALE ASI sia pure con il limite di responsabilità derivante dalla incomunicabilità al patrimonio proprio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE obbligazioni già facenti capo ai soppressi RAGIONE_SOCIALE, costituito dalla capienza del pertinente patrimonio separato, come già affermato dal giudice amministrativo.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo cui resisteva con controricorso NOME COGNOME. Il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE– non svolgeva attività difensiva.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis1 c.p.c. e nuovamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c. (così a me risulta).
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 2/2012 nonché la violazione e
falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 9/2013. L’RAGIONE_SOCIALE sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la normativa richiamata aveva previsto che tutti i rapporti contrattuali, in essere al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, proseguivano con le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE le quali, però, erano soggetti giuridicamente distinti rispetto all’RAGIONE_SOCIALE in quanto dotati di un proprio codice fiscale e di avere una propria partita IVA per cui era errato affermare la sussistenza di un fenomeno successorio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella posizione precedentemente rivestita dal RAGIONE_SOCIALE il quale rimaneva l’unico titolare di ogni vicenda giuridica relativa ai rapporti di lavoro del proprio personale.
2. Il ricorso non è fondato.
La Corte territoriale, con la gravata sentenza, ferma la legittimazione passiva -in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico integrativo erogato al AVV_NOTAIONOME dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE– ha dichiarato la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stesso a far data dalla chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni del soppresso RAGIONE_SOCIALE.
La suddetta ricostruzione è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con pronuncia n. 45/2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana 12.8.2014 n. 12, ha ricostruito la vicenda del passaggio dei RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa soppressione dei primi e RAGIONE_SOCIALEa istituzione del secondo, nei seguenti termini.
Secondo le fasi scandite dall’art. 19, la suddetta legge regionale ha prefigurato il compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge regionale, «con l’approvazione del bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE e la definizione RAGIONE_SOCIALE posizioni attive e passive RAGIONE_SOCIALEa gestione liquidatoria» (art. 19, comma 4, primo periodo). Ultimata la procedura, «la gestione dei singoli RAGIONE_SOCIALE per le aree di sviluppo industriale transita all’RAGIONE_SOCIALE» (art. 19, comma 4, secondo periodo). Ove il termine di centottanta giorni sia trascorso
infruttuosamente, «i rapporti attivi e passivi dei soppressi RAGIONE_SOCIALE per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’RAGIONE_SOCIALE tale da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione RAGIONE_SOCIALE masse patrimoniali, dei rapporti di credito e RAGIONE_SOCIALE passività di ogni singolo RAGIONE_SOCIALE soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE» (art. 19, comma 8, primo periodo). In sede d’interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale»), poi, il legislatore regionale ha specificato che i RAGIONE_SOCIALE, transitati nella gestione separata presso l’RAGIONE_SOCIALE, «mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l’Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, non attesti con decreto la chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE. La legge interpretativa ha riproposto la netta distinzione RAGIONE_SOCIALE masse patrimoniali RAGIONE_SOCIALE gestioni separate dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: «In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio RAGIONE_SOCIALEa Regione» (art. 64, comma 1, ultimo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 9 del 2013).
Si può, quindi, affermare, all’esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di RAGIONE_SOCIALE, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito RAGIONE_SOCIALEa fase RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE separata, tutta la gestione dei rapporti passa all’RAGIONE_SOCIALE (art. 19 co. 2).
I dubbi prospettati dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente circa un subentro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella sola gestione RAGIONE_SOCIALE aree di sviluppo industriale, cui non seguiva affatto una successione nei rapporti di lavoro del RAGIONE_SOCIALE di talché tutti i rapporti contrattuali in essere al momento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sarebbero proseguiti con la RAGIONE_SOCIALE Liquidatoria, possono dirsi fugati dalla successiva legge RAGIONE_SOCIALE Siciliana n. 16 del 10.8.2022 che -prevedendo ai commi 103 e 104 RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 che l’RAGIONE_SOCIALE era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dovuto al personale in quiescenza dei RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sicilia e i
relativi trattamenti di reversibilità spettanti limitatamente al personale posto in quiescenza antecedentemente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 12 agosto 2014 n. 121- ha proprio avvalorato l’ipotesi di una successione di enti, con esclusione RAGIONE_SOCIALEa confluenza del patrimonio del RAGIONE_SOCIALE in quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE cui, comunque, è stato posto a carico l’onere RAGIONE_SOCIALEa erogazione del trattamento pensionistico integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così assicurando la continuità RAGIONE_SOCIALEa permanenza degli obblighi previdenziali.
Ciò, del resto, trova ulteriore conferma con quanto dichiarato dal controricorrente nella memoria del 7.11.2023, depositata presso questa Corte, ove è stato appunto precisato che l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto ad eseguire il pagamento del trattamento integrativo, in suo favore, dall’1.1.2023 al 30.9.2023.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente. Nulla per il RAGIONE_SOCIALE rimasto intimato.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l’intimato. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.