Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4413 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4413 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13208-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/03/2019 R.G.N. 575/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di
Oggetto
Pensione eredi
R.G.N. 13208/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2026
CC
revocazione per errore di fatto proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e avente ad oggetto una sentenza che aveva attribuito a COGNOME, quale erede pro quota del padre, gli arretrati di pensione spettante al defunto.
L’errore di fatto era consistito nella mancata considerazione di un testamento pubblico redatto in vita dal defunto padre, sicché, a seguito della revocazione, gli arretrati spettavano agli eredi nominati secondo testamento, ovvero la sola moglie.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 345 c.p.c., per essere incorsa la Corte d’appello in vizio di ultrapetizione avendo statuito che gli arretrati spettavano alla sola moglie quale unico erede testamentario, laddove il Tribunale di era limitato ad affermare che gli arretrati spettavano a chi rivestiva la qualità di erede in forza di testamento, senza entrare nel merito dell’interpretazione delle disposizioni testamentarie riguardo all’attribuzione delle somme tra i due eredi.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione dell’art.2909 c.c., perché era passata
in giudicato interno, stante la mancata impugnazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE su punto, la statuizione di primo grado secondo cui gli arretrati spettavano a chi rivestiva la qualità di erede in forza di testamento, ma senza entrare nel merito dell’interpretazione delle disposizioni testamentarie riguardo all’attribuzione delle somme tra i due eredi.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono infondati.
Non sussiste alcun vizio di ultrapetizione della sentenza d’appello, la quale si è limitata a respingere i motivi di gravame senza incidere sul comando giudiziale della sentenza di primo grado, rimasto immutato.
Allo stesso modo, non sussiste alcuna violazione di giudicato interno, la quale presupporrebbe che la sentenza d’appello fosse intervenuta a modificare la statuizione di primo grado, incidendo su punti o parti della stessa non impugnate. Nel caso di specie, come detto, la Corte d’appello ha invece confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello in modo integrale, dunque senza operare alcuna riforma della prima pronuncia, le cui statuizioni sono rimaste ferme anche dopo l’esito del giudizio d’appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.