Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11431 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28775-2021 proposto da:
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME FIRENZE NOME , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 386/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/06/2021 R.G.N. 512/2020;
Oggetto
Successione nell’appalto
R.G.N. 28775/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. NOMECOGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure, ha respinto le domande dei lavoratori in epigrafe con cui si chiedeva l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art . 2112 c.c. presso la RAGIONE_SOCIALE quale società succeduta nell’appalto avente ad oggetto ‘il servizio di controllo accessi e in generale l’attività di reception da svolgere presso strutture socio sanitarie di Milano, gestite da RAGIONE_SOCIALE Milano’;
la Corte, in sintesi estrema, ha escluso la configurabilità ‘dell’ipotesi di cui all’art. 2112 c.c. nei termini previsti dal comma 3, dell’art. 29, d. lgs. n. 276/2003’, essendo pacifico che ‘nel caso in esame non risulta trasferito né il personale né alc un bene o strumento’;
la Corte ha anche escluso un obbligo di assunzione della società appellata nei confronti del personale impiegato precedentemente nell’appalto, atteso che l’art. 5 del CCNL Servizi Fiduciari, applicato dall’azienda subentrante, prevedeva solo, nel caso l’im presa uscente non applicasse detto contratto collettivo, solo la facoltà di attivare ‘tentativi di cambio di appalto’, non equivalenti in alcun modo ad un obbligo di assunzione nei confronti dei lavoratori;
per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i soccombenti con unico articolato motivo; ha resistito con
contro
ricorso l’intimata società;
solo la controricorrente ha comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
il motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell’art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 30 della legge n. 122 del 2016, nonché dell’art. 5 CCNL Servizi RAGIONE_SOCIALE;
con una prima censura si critica la sentenza impugnata per avere escluso l’operatività dell’art. 2112 c.c., deducendo che, soprattutto nell’ambito degli appalti labour intensive , gli ‘elementi di discontinuità’ di cui alla novella del 2016 possano coincidere con beni o strumenti, del tutto marginali; si contesta che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto possa assurgere a criterio unico e determinante ai fini della configurabilità di un trasferimento d’azienda; sotto altro profilo si contes ta l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale all’art. 5 del CCNL Servizi Fiduciari;
il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. l’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 nella versione originaria escludeva l’applicazione delle tutele dettate dall’art. 2112 per il trasferimento di azienda o di parte di azienda in caso di cambio di appalto;
l’art. 30 della legge n. 122 del 2016, in pendenza della procedura di infrazione comunitaria relativa all’elusione della direttiva 2001/23 in materia di trasferimento di azienda, ha così modificato il suddetto comma 3 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003: «L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda»;
questa Corte ha avuto modo di affermare che la formulazione letterale e la costruzione sintattica della disposizione normativa, così come novellata, rende chiaro che il legislatore, pur mantenendo distinti due fenomeni giuridici caratterizzati da vicende negoziali differenti, ha ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che -in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa -opera una sorta di presunzione di operatività dell’art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da ‘elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa’, con onere della prova della sopravvenuta discontinuità sull’imprenditore subentrante (cfr. Cass. nn. Cass. n. 27607 e 27707 del 2024);
i precedenti ora richiamati, in coerenza con la disciplina comunitaria, indicano che l’elemento della discontinuità d’impresa deve accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione, tra cui il tipo d’impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate, di modo che ‘il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso
funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto’, con una ‘valutazione dei fattori, che attiene tipicamente all’accertamento demandato al giudice di meri to’;
2.2. tanto premesso in diritto, occorre rilevare che, per espressa previsione testuale contenuta nell’ incipit dell’art. 29, comma 3, novellato, presupposto di applicabilità della disposizione è ‘L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto’, mentre nella specie la Corte territoriale ha accertato che nessun trasferimento di personale è avvenuto nell’avv icendarsi dell’appalto; ciò, unitamente alla mancanza di trasferimento di ‘alcun bene o strumento’, ha evidentemente indotto i giudici del merito a ritenere che fossero presenti nel caso concreto elementi di discontinuità tali da escludere la configurabilità di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., con un accertamento di merito che non consente diverse valutazioni da parte di questo giudice di legittimità (per tutte v. Cass. n. 7364 del 2021; più di recente, Cass. n. 19977 del 2024);
quanto alla contestazione dell’interpretazione dell’art. 5 CCNL Servizi fiduciari offerto dalla Corte territoriale, i ricorrenti neanche individuano adeguatamente da quale contenuto della disposizione collettiva dovrebbe evincersi un vero e proprio obbligo dell’impresa subentrante nell’appalto di assumere i lavoratori dell’impresa cessante, al di fuori di un obbligo di attivare la procedura ivi prevista come ritenuto dai giudici milanesi;
pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre esborsi per euro 200,00, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME