Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36120 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36120 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
Oggetto
SUCCESSIONE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -SETTORE ARTISTICO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 32169-2019 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 575/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, ispettore d’orchestra del RAGIONE_SOCIALE, assunto con plurimi contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1997, conveniva in giudizio (con ricorso depositato il 27/7/2012) detto RAGIONE_SOCIALE al fine di accertare l’illegittimità delle clausole appositive del termine ai contratti di lavoro stipulati tra il 1997 e il 2011, il proprio diritto alla conversione del rapporto, la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive al risarcimento del danno, nonché il diritto alla stabilizzazione del rapporto;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava, quanto al termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra il 1997 e il 2007 e a quelli successivi all’1/4/2009, la violazione dell’art. 5, comma 4 -bis, d. lgs. n. 368/2001, per superamento del limite massimo complessivo di 36 mesi, e (esclusa la stabilizzazione) condannava l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno commisurato a una somma pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, ai sensi dell’art. 8 legge n. 604/1966, quale parametro conforme alla disciplina europea;
la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, decidendo sull’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dal prof. COGNOME;
per quanto ancora qui rileva, la Corte distrettuale osservava che:
-il primo giudice aveva fatto applicazione dell’art. 1, comma 43, legge n. 247/2007 che, nel regolamentare il regime transitorio in fase di prima applicazione, aveva previsto che i contratti a termine in corso alla data del gennaio 2008, continuassero fino al termine previsto dal contratto anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’art. 5 d. lgs. n. 368/2001, lett. a);
-per il primo giudice, il periodo di lavoro già effettuato alla data dell’1/1/2008 doveva essere computato assieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data (ai sensi della lett. b);
-rimanendo così non computabili nel periodo complessivo di 36 mesi i periodi di attività compresi tra l’1/1/2008 e il 31/3/2009, cumulando i contratti a termine stipulati fino al 31/12/2007 con quelli tra le parti dall’1/4/2009 doveva, sempre per il Tribunale, ritenersi superato il periodo massimo di durata di 36 mesi di cui al citato art. 5, comma 4-bis, non essendo applicabili i casi di esclusione previsti dall’art. 10, comma 7, d. lgs. n. 368/2001 circa l’esenzione da limitazioni quantitative dei contratti a tempo determinato conclusi per specifici spettacoli, perché
riguardanti la sola esenzione dal cd. contingentamento;
-invece, per il giudice di secondo grado, doveva essere escluso il superamento del termine massimo di 36 mesi, perché non erano valutabili i periodi di lavoro tra l’1/1/1997 e il 15/9/2001, in quanto sottoposti al regime della legge n. 230/1962, né erano valutabili a tale fine quelli tra l’1/1/2008 e il 31/3/2009 per espressa previsione del regime transitorio di cui alla legge n. 247/2007 già sottratti dal giudice di primo grado; pertanto, valutando esclusivamente i periodi iniziati in data successiva al 21/9/2001 (successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 368/2001), cioè stipulati in concreto dal 10/11/2001 al 2/12/2007 e dall’1/4/2009 al 2/1/2011, la somma dei periodi lavorati risultava inferiore a 36 mesi (975 giorni e non almeno 1095);
il prof. COGNOME propone ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidato a due motivi, concludendo in via principale per la decisione della causa nel merito con conferma di quanto deciso dal giudice di prime cure; resiste il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 5, comma 4 -bis, d. lgs. n. 368/2001, in relazione alla disciplina del limite massimo di 36 mesi, sostenendo erronea mancata applicazione, nella sentenza gravata, ai fini del computo
del limite suddetto, dei contratti di lavoro intercorsi nel periodo tra il 1997 e il 2001;
con il secondo (art. 360, n. 3, c.p.c.), erronea applicazione alla fattispecie del regime transitorio di cui alla legge n. 247/2007 ed erronea non valutazione dei periodi di lavoro compresi tra l’1/1/2008 e il 31/3/2009 ai fini del computo dei 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-bis, d. lgs. n. 368/2001, regime transitorio che varrebbe solo in fase di prima applicazione, ma non sarebbe interpretabile come ‘ una sorta di periodo franco ‘ non conteggiabile nel caso in cui l’abuso sia continuato dopo la scadenza del periodo previsto dalla legge;
il primo motivo di ricorso è fondato;
l’art. 1, comma 43, legge n. 247/2007 (‘
al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
5. art. 5, comma 4-bis, d. lgs. n. 368/2001 (‘
introdotto dalla legge n.
247/2007 di cui sopra, poi abrogato dal d. lgs. n. 81/2015 (‘
decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. NUMERO_DOCUMENTO, e succe
l’argomento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fatt o propria dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, secondo cui non erano valutabili, al fine del computo del termine massimo di 36 mesi per la legittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore in esame, i periodi di lavoro tra l’1/1/1997 e il 15/9/2001, in quanto sottoposti al regime della legge n. 230/1962, non resiste alle critiche sollevate nel primo motivo del ricorso del lavoratore;
tale esclusione non trova fondamento in ragioni di ordine sistematico, perché non si tratta di valutare la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro al tempo della loro stipulazione ai sensi della legge n. 230/1962, ma la legittimità o meno del superamento del termine massimo di durata fissato dalla legge in caso di successione di plurimi contratti a tempo determinato, con finalità di prevenzione della loro abusiva reiterazione;
è infatti l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, ossia l’uso improprio
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, di attuazione dell’accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato, devono prevenire; non è, quindi, in discussione la legittimità delle condizioni legittimanti il ricorso alla clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, ma la successione di contratti di tale natura tra le stesse parti;
10. al fine di prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, sono tenuti ad inserire nella legislazione nazionale almeno una delle seguenti misure: ragioni oggettive per il rinnovo dei contratti a tempo determinato; durata complessiva massima del susseguirsi dei contratti a tempo determinato; numero di rinnovi massimo dei contratti a tempo determinato;
11. come chiarito da questa Corte in numerosi arresti (tra i quali Cass. 10480/2019, n. 11121/2019, n. 11122/2019), l’ interpretazione conforme della normativa considerata, in base alle sentenze della Corte di giustizia UE 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, Sciotto e 9 marzo 2017, in causa C-406/15, COGNOME, impone di evitare il rischio che la distinzione, operata da una normativa nazionale tra i lavoratori subordinati a tempo determinato alle dipendenze di un qualsiasi datore di lavoro privato e quelli che svolgano le medesime mansioni nel settore artistico e dello spettacolo alle dipendenze di una RAGIONE_SOCIALE (o di enti similari come l’attuale controricorrente), non risulti adeguata al fine perseguito da tale normativa; pertanto, se è vero che la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente, per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione, e quindi può costituire una ‘ragione obiettiva’ ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), del suddetto accordo quadro, tuttavia la nozione di ragioni obiettive dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di
una successione di contratti di lavoro a tempo determinato; dette circostanze possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro,
12. nondimeno, non è sufficiente la sola natura artistica de ll’attività gestita dal datore di lavoro; per quanto concerne le “ragioni obiettive”, strumento fondamentale di argine all’abusivo ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore, in cui indubbiamente è prevista e ammessa la possibilità di ricorrere a rinnovi, va sottolineata l’assoluta necessità di interpretare in termini rigorosi e restrittivi la sussistenza di tale requisito;
13. nel caso di specie, la sentenza gravata non si è attenuta a tali principi, essendosi soffermata soltanto sulla natura temporanea degli spettacoli in programmazione presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, anziché sulla questione dirimente della continuativa reiterazione di contratti a tempo determinato nel quadro di una programmazione artistica stabile e che costituisce la ragione costitutiva e organizzativa dell’ente odierno controricorrente;
14. si presenta, altresì, non corretto il riferimento operato nella decisone impugnata alla legge n. 230/1962 nella sua integralità;
15. art. 5, d. lgs. n. 368/2001 escludeva l’applicazione del termine massimo di durata alla successione di contratti ‘
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 ‘; tale d.P.R.
elenca le attività per le quali, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, era
consentita per il personale assunto temporaneamente l’apposizione di un termine nei contratti di lavoro; ma si tratta del personale di cui alla lett. a) della legge n. 230/1962 (‘
lett. e) (‘
16.
17.
n tema di contratti a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata di trentasei mesi, vanno inclusi anche i contratti già conclusi, stipulati prima dell’aggiunta del comma 4-bis al testo dell’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, effettuata dall’art. 1, comma 40, della l. n. 247 del 2007, in quanto il comma 43 del medesimo art. 1 li attrae nel conteggio della durata complessiva, al fine della suddetta verifica (Cass. n. 24847/2022);
econdo motivo è inammissibile, in quanto, in via assorbente, dalla lettura della sentenza gravata non risulta appello incidentale sull’esclusione (operata in primo grado) del computo dei contratti stipulati nel periodo transitorio di cui all’art. 1, comma 43, lett. b), legge n. 247/2007);
la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto;
20. poiché, alla luce delle conclusioni del ricorso per cassazione, tenuto conto del superamento per mancanza di specifiche censure anche dei criteri di parametrazione del danno, non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
21. ferma la regolazione delle spese operata in tale sede, l’ente odierno controricorrente deve essere condannato alla rifusione per intero delle spese del secondo grado di giudizio e di quelle del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la violazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’art. 5, comma 4-bis, d. lgs. n. 368/2001 e, per l’effetto, condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno.
Condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore del ricorrente di metà delle spese di lite di primo grado, che liquida per l’intero in € 2.400 per compensi, spese generali al 15%, accessori di legge, compensando il residuo; alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in € 3.000 per compensi, spese generali al 15%, accessori di legge; alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 24