Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26183 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26183 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21487-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME con domicilio digitale PEC come da registri di giustizia degli stessi;
– ricorrente –
principale –
contro
MINISTERO DELLA CULTURA (già MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2240/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2024 R.G.N. 2293/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME
Oggetto
Ministero della
Cultura
–
Compenso per
straordinario
festivo.
R.G.N. 21487/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento d ell’appello e in riforma della sentenza impugnata, condannava , per quanto qui di interesse, il Ministero della Cultura al pagamento in favore del dipendente indicato in epigrafe della somma di € 341,25 lordi, oltre interessi , per lo svolgimento di 25,27 ore di straordinario feriale (nell’arco temporale indicato nel ricorso ex art. 4141 c.p.c.), ritenute provate, in quanto risultanti dal cd. ‘Prospetto delle presenze’ , e non contestate dalla parte datoriale, oltre che autorizzate, in virtù dell’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014.
Quanto, invece, alla domanda di pagamento dello straordinario espletato nei giorni festivi, la stessa veniva rigettata, perché infondata, non avendo il lavoratore offerto prova dell’autorizzazione datoriale al compimento della stessa, autorizzazione ritenuta presupposto indispensabile per il riconoscimento della pretesa.
Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, il dipendente.
Resiste con controricorso il Ministero della Cultura, proponendo ricorso incidentale articolato in due motivi.
Entrambe le parti depositano altresì memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1375 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 36 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c., per non aver considerato la sentenza impugnata che le prestazioni di lavoro straordinario festivo sono state in concreto eseguite, su incarico della parte datoriale e comunque non insciente o prohibente domino.
Nello specifico, parte ricorrente lamenta che la Corte Territoriale ha omesso di considerare che il ricorrente ha lavorato 6 giorni su 7 compresa la domenica in regime di straordinario, per eccedenza delle 35 ore settimanali, con l’obbligo di prestare servizio anche nei festivi infrasettimanali, atteso che la turnazione è essenziale e preordinata al corretto funzionamento, nella specie, della Reggia di Caserta.
Ha inoltre trascurato di tener conto del fatto che l’Amministrazione, in ossequio all’ordine di servizio, ha contabilizzato tali festivi lavorati, ammettendo, in sostanza di averli autorizzati, almeno tacitamente.
All’esito della verifica su tali fatti, si argomenta nel motivo, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare che l’ordine di servizio impone le sottoguardie obbligatorie anche la domenica in regime di straordinario e quindi anche nei giorni festivi, con la conseguenza che questi ultimi dovevano considerarsi autorizzati.
1.1. In via preliminare il Collegio dà atto che su una questione complessivamente sovrapponibile alla presente, la S.C. si è di recente pronunziata con la sentenza n. 13661 del 2025, il cui percorso motivazionale è condiviso dal Collegio.
1.2. Il motivo è fondato nei termini segnati dalla presente motivazione.
Il percorso argomentativo della sentenza qui impugnata dà conto dello svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi (senza meglio specificare a che titolo esso sia stato eseguito), fondando il rigetto della domanda di pagamento in ragione della mancanza di una specifica esplicita autorizzazione datoriale, la sola che consentirebbe la remunerazione dell’attività prestata in regime di straordinario, escluso che tale autorizzazione sia contenuta nell’ordine di servizio n. 18 del
17.6.2014 (cfr. la sentenza di atti), da cui si ricava (secondo il giudice di merito) la sola autorizzazione espressa allo svolgimento di lavoro straordinario feriale e non anche festivo. Ebbene, osserva questo Collegio che la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui richiede che il riconoscimento dello straordinario, nella specie quello festivo, dipenda dalla presenza di una autorizzazione formale contrasta con i principi recentemente affermati in tema di straordinario da questa S.C., vieppiù in considerazione del rilievo che -è di tutta evidenza -di certo i lavoratori non sono andati a prestare servizio nei giorni festivi di loro iniziativa, ma, evidentemente, sulla base di una organizzazione del lavoro eterodiretta.
Al riguardo vanno ricordate le affermazioni recentemente compiute da questa S.C. in Cass. n. 23506 del 2022, che, proprio con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, ha precisato che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell’autorizzazione è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.
Nella fattispecie ivi in rilievo, la SRAGIONE_SOCIALE., in applicazione del principio innanzi ricordato, ha riconosciuto il compenso per lavoro straordinario ad un autista di scuolabus, comandato ad effettuare il servizio di trasporto disabili, sebbene
l’autorizzazione implicita allo svolgimento dello straordinario si ponesse in contrasto con l’art. 38 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali.
Il riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario anche in presenza di un’autorizzazione illegittima o contraria alle previsioni del c.c.n.l. di riferimento -nello specifico proprio perché implicita – è stato il presupposto per la successiva generalizzata affermazione da parte di questa Corte ( cfr. Cass. n. 18063 del 2023) che autorizzate devono intendersi tutte le prestazioni effettuate dai lavoratori, anche con autorizzazione tacita o implicita, purché non svolte insciente o prohibente domino.
Nella pronunzia poc’anzi ricordata si statuisce infatti che il riconoscimento del diritto a prestazioni cd. “aggiuntive” – ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità – è subordinato al ricorrere dei presupposti dell’autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e della determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l’attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica (che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione). Il principio è stato poi riaffermato
anche da Cass. n. 17912/2024 ed altresì da Cass. n. 6998/2025 (si veda anche la giurisprudenza ivi richiamata).
Conclusivamente, costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza più recente di questa Corte, quello secondo cui l’autorizzazione, meglio il consenso all’esecuzione della prestazione di lavoro straordinario, può essere anche implicito e costituisce presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al pagamento dei relativi emolumenti.
A tali insegnamenti non si è sicuramente attenuta la Corte territoriale nel percorso motivazionale che ha condotto al rigetto della pretesa del riconoscimento di differenze retributive da svolgimento del lavoro straordinario (nella specie festivo).
Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, perché in relazione al lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, la presenza o meno di una autorizzazione va valutata alla luce di quanto innanzi, sufficiente, quindi, anche una autorizzazione implicita, desumibile dalla mera organizzazione del lavoro predisposta dal datore, che in sé giustifica il riconoscimento dello straordinario, senza necessità di ulteriori atti formali.
Tanto premesso, osserva il Collegio, che dovrà essere il giudice del rinvio a verificare sulla base delle risultanze probatorie, previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto nei giorni festivi debba o meno essere qualificato come straordinario o se esso sia stato eseguito, invece, in adempimento della normale prestazione lavorativa quale prevista dalla contrattazione collettiva applicabile ai cd. dipendenti turnisti.
Andrà quindi verificato -ad opera della Corte d’Appello -in primo luogo, se la prestazione lavorativa, qui in esame, è stata
o meno svolta da un dipendente facente parte del personale cd. turnista.
In tal caso, tenuto conto della particolare articolazione dell’orario di lavoro di detti prestatori – che normalmente lavorano sei giorni su sette, con la coincidenza del giorno di riposo settimanale con quello di chiusura museale (di consueto il martedì) e remunerazione del lavoro festivo domenicale con specifici emolumenti -dovrà il giudice del rinvio accertare se il lavoro festivo domenicale è stato svolto in esecuzione del normale turno di lavoro (che prevede appunto di norma il lavoro domenicale) o piuttosto, in aggiunta, quale straordinario (si veda al riguardo, l’art. 26 del c.c.n.l. del 16.2.1999, nonché la normativa ivi richiamata e, più in generale, tutta la normativa contrattuale applicabile, per la quale, vige il principio iura novit curia; su tale ultimo aspetto si veda -fra le ultime -Cass. n. 7641/2022).
1.3. Alla luce di quanto innanzi, la sentenza va in parte qua cassata.
Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La doglianza sostiene la nullità della sentenza per essere la motivazione della pronunzia solo apparente.
2.1. La censura è infondata, la motivazione della sentenza è presente e percepibile e ben rispetta il minimo costituzionale, pur essendo erronea nei sensi innanzi indicati in accoglimento del primo motivo al punto 1.2.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della pronunzia per violazione dell’art. 112 c.p.c., attesa l’ultrapetizione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È dedotto che la sentenza di appello è affetta da nullità laddove la stessa ‘ ha conferito all’amministrazione appellante un be ne non richiesto o comunque diverso da quello richiesto, avendo ridotto riformato la pretesa creditoria del dipendente, per una somma maggiore di quella indicata in appello. Con l’atto di appello l’amministrazione ha dedotto che il lavoro festivo doveva sc omputarsi per la somma di € 34,398, data da 2520 ore prestate nei festivi per la retribuzione oraria di 13,65, con un residuo dovuto di euro 4.852,05, mentre la Corte Territoriale ha ridotto la pretesa ad € 341,25’.
3.1. Il motivo, che lamenta il riconoscimento dello straordinario feriale nella sola misura di € 341,25, non può essere accolto.
La doglianza invoca erroneamente un vizio di ultrapetizione, laddove quello che intende censurare, in realtà, è la non contestazione, sulla debenza di euro 4.852,05, per il lavoro straordinario feriale, secondo lo stesso calcolo effettuato dal Ministero nella memoria depositata in appello.
Al riguardo, in disparte l’erronea evocazione del canale di accesso al ricorso per cassazione e dei dati normativi di riferimento, che già comportano l’impossibilità di accogliere il motivo, basta rimarcare che il Ministero aveva, in via principale, contestato la fondatezza dell’intera pretesa ( cfr. sul punto la ricostruzione compiuta nella sentenza di appello a pag. 3).
Del resto, lo stesso ricorso per cassazione a pag. 25 riporta stralcio della memoria di appello, in cui è espressamente specificato che le somme (…) ‘ residuerebbero come dovute, in caso di reiezione delle censure sub B1 (…)’.
Peraltro, l ‘utilizzo del tempo condizionale ( ‘residuerebbero’) è anche da solo sufficiente al rigetto della doglianza.
A tanto va aggiunto che questa Corte intende confermare ed aderire all’orientamento già espresso da questa S.C. secondo cui ‘ nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica ‘ (cfr. Cass. n. 20998/2019 ed anche la successiva Cass. n. 15339/2020 con riguardo all’insinuazione al passivo del lavoratore), di modo che, compete sempre al giudice, com’è accaduto nel caso di specie, effettuare il calcolo sulla base dei dati normativi rilevanti, il principio di non contestazione concernendo esclusivamente gli elementi fattuali del calcolo e non quelli giuridici.
Conclusivamente il motivo non può essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso incidentale il Ministero, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c. deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del c.c.n.l. Comparto Funzione Centrali 2016-2018, degli artt. 2016 e 2118 c.c., interpretati alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell’art. 97 Cost; nonché la violazione e/o falsa applicazione delle regole di interpretazione della legge di cui all’art. 12 delle disp. att. c.p.c. e degli artt. 1362 et ss. c.c. La sentenza è censurata nella parte in cui ritiene che l’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 debba considerarsi una autorizzazione almeno implicita.
Nel mezzo si sostiene che sulla scorta della normativa contrattuale applicabile (art. 25 c.c.n.l. del Comparto Funzioni centrali 2016-2018) lo straordinario debba essere espressamente autorizzato dal dirigente, esclusa ogni forma di autorizzazione generalizzata, sicché la pronunzia qui all’attenzione è in contrasto con la norma innanzi richiamata, essendo il citato ordine di servizio n. 18 un mero atto di organizzazione generale.
4.1. Il motivo – in disparte la congiunta evocazione dei n. 3 e 4, del comma 1, dell’art. 360 c.p.c, senza in alcun modo distinguere le censure rivolte ai sensi del n. 3 da quelle proposte ai sensi del n. 4 – è inammissibile perché propone surrettiziamente una rivalutazione del materiale probatorio e, nello specifico, del citato ordine di servizio n. 18 che è stato qualificato dal giudice di merito quale atto volto ad autorizzare lo straordinario feriale , nell’alveo della normativa contrattuale. Al riguardo si legge, tra l’altro, nella pronunzia: ‘ Da tale ordine di servizio si ricava chiaramente l’autorizzazione dei lavoratori a svolgere, in occasione del turno di sottoguardia, lavoro straordinario, il cui ammontare è, tra l’altro, specificamente predeterminato dall’ordine di servizio stesso che indica la durata precisa del turno stesso’.
Le considerazioni ulteriori svolte nel mezzo, volte in realtà a contestare la ammissibilità, poi, di una autorizzazione implicita si pongono in contrasto con tutto quanto innanzi esposto in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, qui ribadito che la valutazione dell’ordine di servizio sui turni e gli orari da osservare come forma di autorizzazione allo svolgimento dei corrispondenti straordinari attiene al merito e quindi in alcun modo può essere censurata in questa sede.
5. Con il secondo ed ultimo motivo del ricorso incidentale è lamentata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 o degli artt 115, comma 1 (ove applicabile ratione temporis ), dell’art. 167, comma 1, 183, c.p.c. e 2697 c.c.
La parte datoriale censura la sentenza di appello nella parte in cui ritiene ‘ non contestata’ la circostanza che le ‘25,27 ore di straordinario riportate nel Prospetto delle presenze devono considerarsi (…) ore eccedenti l’ordinario lavoro svolto in occasione del turno di sottoguardia ‘, riportando nel controricorso -al fine di evidenziare quanto innanzi -lunghi stralci delle difese rese nel corso del giudizio.
5 .1. Sul punto la sentenza di appello così motiva: ‘ In particolare, dall’ordine di servizio sopra richiamato si ricava chiaramente l’autorizzazione dei lavoratori a svolgere, in occasione del turno di sottoguardia, lavoro straordinario, il cui ammontare è, tra l’altro specificamente predeterminato dall’ordi ne di servizio stesso, che indica la durata precisa del turno predetto. Ne consegue che le 25,27 di straordinario riportate nel ‘prospetto presenze’ devono considerarsi, come allegato dal lavoratore e non contestato dal Ministero ore eccedenti l’ordinario orario di lavoro, svolte in occasione del turno di sottoguardia e, pertanto, autorizzate’ (cfr. sentenza impugnata pag. 11) .
Si è riportato il passo integrale della pronunzia al fine di evidenziare che l’accoglimento della domanda in relazione alle 25,27 ore di straordinario feriale è determinata, prima ancora che dal richiamo al principio della non contestazione, dall’esame da parte del giudice di merito della documentazione versata in atti e, in particolare, del prospetto presenze che
rappresenta -secondo quanto rilevato dalla Corte di Appello -lo svolgimento di 25,27 ore di straordinario.
Ne consegue l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso che non si confronta affatto con il decisum ( con la doppia ratio decidendi) che -come anticipato -fonda l’accoglimento, prima che sulla non contestazione, sull’esame e sulla valutazione della documentazione in atti che -come noto -non può più essere rimessa in discussione in questa sede.
Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri motivi, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la causa va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto del ricorso principale e rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi sopra enucleati, altresì provvedendo sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri motivi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione, 9.9.2025.
La Presidente NOME COGNOME