Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14249-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2636/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/01/2021 R.G.N. 2002/2016;
Oggetto
Personale scolastico in servizio all’estero Conglobamento i.i.s.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 04/06/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa :
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, affermando di essere dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, collocati fuori ruolo a disposizione del RAGIONE_SOCIALE, e lamentavano tutti l’illegittimità della trattenuta sulla busta paga dell’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale, poi conglobata nello stipendio tabellare. Il COGNOME, dirigente scolastico, rivendicava anche la corresponsione della quota variabile della retribuzione di posizione, percepita quando prestava servizio sul territorio nazionale. Chiedevano la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione delle differenze retributive maturate. Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, accoglieva la domanda.
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza. NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituivano in giudizio contestando l’impugnazione proposta nei loro confronti e chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 2636/2020 depositata il 04/01/2021 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha respinto l’appello. La C orte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale il Minis tero aveva dedotto la violazione dell’art. 76 del CCNL 2003 e dell’art. 1 bis del d.l. 138/2011 ed ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per sostenere che a decorrere dalla sottoscrizione del C.C.N.L. scuola 29 novembre 2007 e del C.C.N.L. dirigenza V area 2006 l’importo
corrispondente alla indennità integrativa speciale conglobata si cumulava con l’assegno di sede.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. I lavoratori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono costituiti con controricorso e hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione. NOME COGNOME è rimasto intimato.
La parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Ragioni della decisione:
Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del CCNL comparto Scuola del 24/07/2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..
Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del CCNL comparto Scuola del 24/07/2003, delle previsioni del c.c.n.l. di comparto applicabili, dell’art. 36 del c.c.n.l. di comparto del 19/04 /2018 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, addebitano in sintesi alla corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che i contratti successivi a quello del 2003 avessero superato la previsione secondo cui il «conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti di disposizioni dal personale in servizio all’estero». Attraverso i due strumenti di impugnazione il ricorso ripercorre lo sviluppo della contrattazione per sostenere che i contratti collettivi avevano
confermato l’intera disciplina del conglobamento, ivi compresa quella relativa agli effetti.
3.1. I primi due motivi di ricorso sono infondati perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, enunciato a partire da Cass. n. 17134/2013 e ribadito da ultimo da Cass. n. 17517/2023. Questa Corte ha già ritenuto che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 (CCNL 2002/2005) va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all’estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (CCNL 2006/2009), non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (Cass. 10 luglio 2013, n. 17134; Cass. 8 novembre 2019, n. 28941).
3.2. Le difese del RAGIONE_SOCIALE ricorrente non consentono di mutare tale indirizzo; intanto, non è fondato il richiamo alla normativa previgente alla contrattazione, risultando essa superata ai sensi del d. lgs., 165 del 2001, art. 69, secondo cui «le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate… sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati» e comunque «cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 19982001».
3.3. Quanto alla disciplina insita nella contrattazione collettiva, è decisivo il rilievo, di cui già a Cass. 17134 cit., secondo cui non è conciliabile «il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio
tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata – del D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni – dell’assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della IIS quale componente dello stipendio tabellare e l ‘ assegno stesso».
3.4. In sostanza, stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare conglobato, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall’assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo.
Con il terzo motivo di ricorso, riguardante la sola posizione di NOME COGNOME, il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 13 e 48 del CCNL 2006/2009 e dell’art. 658 del d.lgs. n. 297/1994 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..
4.1. Il motivo, come eccepito dalla parte controricorrente, è inammissibile perché sulla questione della spettanza della retribuzione di posizione parte variabile non era stato formulato (secondo quanto si legge nella sentenza impugnata) uno specifico motivo di appello con conseguente formazione del giudicato.
Il ricorso è, allora, infondato e deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6.1. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 –
quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24/12/2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione