Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 262 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23327-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2173/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza del 27-4-2021, su istanza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE;
la Corte d’appello di Venezia ne ha respinto il reclamo;
la società propone adesso ricorso per cassazione in tre motivi;
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
la curatela del fallimento non ha svolto difese.
Considerato che:
I. – col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 legge fall., criticando l’affermazione della corte territoriale secondo cui, nel raffronto tra l’attivo e il passivo, il compendio immobiliare della società era da
considerare di difficile liquidazione, tanto che la procedura esecutiva su di esso intrapresa aveva avuto tre esperimenti d’asta inf ruttuosi e un quarto ancora pendente dinanzi al giudice dell’esecuzione al momento della sentenza di fallimento; ciò a fronte di un debito erariale di oltre 1,7 mil. EUR, portato da cartelle esattoriali;
II. il motivo, consegnato all’assunto per cui l’immobile era stato messo all’asta dalla stessa amministrazione, in sede di esecuzione esattoriale, con prezzo base gonfiato rispetto all’effettivo valore venale, per poi ottenerne l’assegnazione, è inammissibile perché si risolve in una complessiva censura di merito;
questa Corte ha chiarito che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori; da questo punto di vista la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. (v. Cass. Sez. 1 n. 28193-20);
l’accertamento dello stato di insolvenza deve essere compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non a quella di presentazione del relativo
ricorso (v. Cass. Sez. 1 n. 19790-15, Cass. Sez. 1 n. 27200-19);
III. la corte d’appello ha sottolineato che, a distanza di quattro anni dalla messa in liquidazione, l’attivo della società non era st ato realizzato e che non era stato possibile vendere il compendio immobiliare neppure in sede esecutiva, a fronte di una perizia di parte (del marzo 2021), peraltro qualificata dallo stesso estimatore come ‘sommaria’, indicativa di un valore inattendibile;
il valore (di 4.000.000,00 EUR) attribuito al compendio immobiliare era, secondo la corte d’appello, non solo da considerare spropositato, ma comunque tale da non consentire, neppure se confermato, l’integrale pagamento di tutti i debiti accertati; i quali, in base al passivo di bilancio, erano pari a oltre 5.000.000,00 EUR;
la difficoltà di realizzo, apprezzata in modo plausibile tenendo conto dell’infruttuoso abbattimento in asta del prezzo di vendita a 2.615.000,00 EUR, non è stata ritenuta dunque neppure decisiva, vista l’esorbitanza in ogni caso del passivo di bilancio;
IV. – col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 116 od. proc. civ. con riguardo al giudizio relativo al superamento del limite di cui all’art. 15 legge fall.;
il motivo è inammissibile perché assolutamente generico, a fronte dell’indicazione circa l’ammontare milionario dell’indebitamento emergente dall’impugnata sentenza;
V. – col terzo motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 111 cost. e 101 cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo, dolendosi della non avvenuta attribuzione di rilevanza alla citata perizia di parte e della non avvenuta concessione di un termine per integrare l’atti vità difensiva;
il motivo è inammissibile perché riflette, nuovamente, una (generica) critica di merito;
la corte d’appello ha ben spiegato in qual senso e in base a quali emergenze si dovesse giungere alla conclusione dell’effettività dell’insolvenza del la società in liquidazione; ha esaminato e ritenuto inattendibile la perizia di parte; ha ritenuto pacifica l’insolvenza alla luce della esorbitanza dell’indebitamento rispetto ai valori dell’attivo;
tutto questo appartiene al merito e la critica della ricorrente è inammissibile perché intendere rimetterne in discussione l’esito; cosa non consentita nel giudizio di cassazione;
VI. -le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor to a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°