Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4002 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4002 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21753/2021 R.G. proposto da:
I RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE LI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Lelettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SINDACO DI ROMA CAPITALE, elettiva mente domiciliato in ROMA
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE
che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
TUTORE DEL MINORE
Numero sezionale 292,2023
RAGIONE_SOCIALE
nonché contro
Numero di raccolta generale 4002(2023
Data pubblicazione 09,1112,2023
IC.
A.C. RAGIONE_SOCIALE INQ DIFENSORE MINOREI
NOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE I.C.
I
I RAGIONE_SOCIALE k PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D’APPELLO ROMA, PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE MINORENNI ROMA
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5579/2021 depositata il 29/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/20 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di Roma, per quel che ancora interessa, h rigettato con sentenza n. 5579/2021 l’appello proposto dai sia.ri
I.E.
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I e I
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RAGIONE_SOCIALE I, quali genitori di
I.C.
(nato il DATA_NASCITA), avverso la pronuncia del Tribuna di Roma che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore.
A sostegno della decisione, sulla base delle criticità eviden dalla CTU espletata in secondo grado circa l’eventuale recuper delle competenze genitoriali, la Corte d’appello ha affermato:
la sussistenza di un’incapacità strutturale di entrambi i genit potersi occupare adeguatamente del figlio, il quale pertanto si tr in una condizione di abbandono morale e materiale. In particolar con riguardo alla madre, è stato rilevato la presenza di fatt rischio all’assunzione di un ruolo genitoriale responsabile, alla di un “disturbo istrionico di personalità di particolare severità” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) che l’ha portata, sin dalla nas del bambino, ad essere collocata presso la casa-famiglia “Iniziat
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di COGNOME . COGNOME ge Amica” e, in seguito, a rientrare nel Paese d’origi Numero raccolta ngrale 4002f2023 i ne, ai fne. dl uata p ubiolicazione 09,1112,2023 sottoporsi ad un percorso di cure;
con riguardo al padre, invece, sono state riscontrate difficoltà da parte dello stesso, quale richiedente asilo di origine nigeriana nell’assumere un ruolo genitoriale all’interno di un contesto in cui non si è ben inserito culturalmente (si fa leva, tra l’altro, su mancata conoscenza della lingua italiana che gli avrebbe impedito di integrarsi con un ruolo attivo nel Paese di accoglienza; cfr. pag 15 della sentenza impugnata);
inoltre, è stata respinta la domanda subordinata di affidamento etero-familiare del minore, a fronte dell’irrecuperabilità dell competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze evolutive dello stesso; è stata affermata, altresì, l’impossibilità parte del minore, nel frattempo inserito in un altro contesto familiare a scopo adottivo, di mantenere un rapporto con i genitori biologici, data l’assenza di legami di attaccamento ad essi.
2.Avverso la decisione di secondo grado i genitori hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, cui ha resistito co controricorso il Sindaco di Roma, quale tutore provvisorio del minore.
3.Con un’ordinanza interlocutoria del 13.09.2022 la Prima Sezione Civile di questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza del 20.01.2023, stante la particolare complessità delle questioni sollevate e dei diritti coinvolti, nonché la necessità di un’analisi puntuale sull’attuale situazione dei ricorrenti, i quali, medio tempore, sono divenuti genitori di altre due bambine, hanno reperito un lavoro ed un appartamento in cui risiedono stabilmente.
4.11 PG, in sede di discussione orale, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per l’assorbimento dei restanti motivi.
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Nir2fi .o di ryce gralerale NUMERO_CARTA
5.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno g r a l tahlicazione 09,1112,2023 violazione e falsa applicazione ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1 e 8 della legge 184/1983, dell’art. 31 Cost., per ave Corte d’appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilità, stant l’assenza di un accertamento concreto ed attuale dello stato di abbandono materiale e morale del minore. In particolare, i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di vicende personali (le stesse prese in considerazione anche dalla CTU) riferite esclusivamente al passato e non al presente;
con il secondo motivo hanno lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussion tra le parti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., per aver la Cort d’appello omesso di valutare le condizioni attuali dei ricorrenti i relazione alla sussistenza attuale dello stato di abbandono;
con il terzo motivo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., dell’art. 8 della leg 184/1983, per aver la Corte d’appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilità del minore, stante l’assenza del requisito dell privazione di assistenza morale e materiale del minore. In particolare, i ricorrenti ritengono che il giudice di secondo grado s sarebbe limitato a riportare in motivazione alcune frasi estrapolate dalla relazione peritale che non sarebbero sufficienti a fondare la sussistenza della pretesa privazione;
con il quarto motivo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma1 n.3, dell’art. 8 della legge 184/1983, per non aver la Corte d’appello correttamente rilevato la presenza di una situazione di forza maggiore nella prima fase dell’accertamento delle condizioni del minore, inidonea ad integrare lo stato di abbandono, posto che i ricorrenti si erano resi disponibi ad interventi di sostegno esterno alla genitorialità;
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con il quinto motivo hanno lamentato l’omesso esame uan atto t pu olicazione 09,1112,2023 decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra l parti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso di valutare la sussistenza della forza maggiore quale elemento sufficiente ad escludere lo stato di abbandono;
con il sesto motivo hanno lamentato la violazione dell’art. 132 comma 2 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., pe aver la Corte d’appello errato nell’aver rigettato la domanda richiedente un periodo di affido etero-familiare per il minore, discostandosi cosi dalle risultanze della CTU, la quale a contrario aveva suggerito un percorso che potesse riavvicinare i genitori biologici con il figlio.
6. Il primo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione. I primo luogo, si evidenzia che il giudizio di inidoneità sulla madre s è fondato esclusivamente su condotte e disagi psichici legati alla prima gravidanza. Essa era risultata affetta da uno stato depressivo particolarmente severo “che l’ha portata a porre al centro i propri bisogni e a trascurare quelli del bambino” (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata); sul padre invece, il giudizio di inidoneità si fondato quasi totalmente su difficoltà di integrazione sociolavorativa che gli avrebbero impedito di assumere un responsabile ruolo genitoriale “all’interno di un contesto culturale profondamente diverso dal suo background” (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).
Tuttavia, si rileva che gli aspetti su cui il giudice d’appello basato il proprio convincimento si riferiscono solo alle problematiche personali pregresse dei ricorrenti (protrattesi fino al 2018), mentre è stato allegato da entrambi i ricorrenti che nella fase successiva della loro vita (dal 2018 in poi) una divers conduzione delle rispettive esistenze. La madre, dopo il percorso di cure nelle I omissis I, è rientrata in Italia con certificato medico
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Nurnero di acolta I attestante il suo recupero psicofisico, ha reperito due iavQri CQ e colf e baby sitter), ha contratto matrimonio con il RAGIONE_SOCIALE I.E. RAGIONE_SOCIALE , da I quale ha avuto altre due bambine e sulle quali entrambi esercitano la responsabilità genitoriale, e vive stabilmente con l’intero nucle familiare in un appartamento unitamente alla madre che la coadiuva; il padre, dal canto suo, ha dimostrato di essere capace ad integrarsi, avendo reperito un lavoro come addetto alle pulizie presso un’autoconcessionaria e frequentando anche un corso di lingua italiana presso una scuola per stranieri.
Alla luce di questo quadro complessivo, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che non sia stata effettuata alcuna valutazione attuale della situazione dalla quale far derivare la valutazione dell idoneità dei genitori e l’eventuale stato di abbandono. Peraltro la valutazione relativa al padre si fonda in larga parte sull’appartenenza ad un contesto culturale e sociale diverso da quello della famiglia affidataria, e da un giudizio negativo sull volontà d’integrazione, contrastato dalla rappresentazione della situazione dedotta a sostegno degli allegati mutamenti di vita interpersonale e di stabilizzazione sociale. Ciò contrasta con il pi recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabifità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori” (Sent. Cass. n.24445/2015). In tal senso, nel caso di specie, il giudice d’appello ha omesso svolgere in concreto un esame attuale della situazione di abbandono morale e materiale del minore, avendo fondato la sua sussistenza esclusivamente su osservazioni ed accertamenti datati (fino al 2018), richiamati tra l’altro anche dalla relazione perital
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Nijrrierci registro generale 21753/2021
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Numero di raccolta ynerale NUMERO_DOCUMENTO oltre che sulla difficile storia personale dei genitorli a se n u t pubbiicalone 09,1112,2023 confrontarsi con le allegazioni relative ai significativi mutament successivi ed in particolare, con la circostanza della nascita e pieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle due figl minori, oltre al rilievo di aver reperito un lavoro ed una casa d abitazione in cui poter collocare anche il primogenito. La valutazione da svolgere non può ignorare questi profili e deve essere svolta prendendo in esame la situazione attuale, al fine di rilevarne l’incidenza sulle criticità rilevate nonché il grado superamento e di stabilizzazione delle nuove condizion in correlazione con le condizioni normative dello stato di abbandono del minore.
7. L’accoglimento del primo motivo assorbe i rimanenti.
8.In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, perché si pronunci anche sulle spese processuali della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe gli altri e cass la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione perché provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023.