Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32448 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8652/2018 R.G. proposto da: AVV_NOTAIO COGNOME con domicilio
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ legale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SUD, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato di ROMA INDIRIZZO presso la SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5805/2017 della CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29/09/2017 R.G.N. 897/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che :
con sentenza pubblicata in data 29/09/2017 la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, respingeva la domanda azionata da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE intesa ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria collaboratore sanitario, profilo infermieristico;
la COGNOME, premesso di aver svolto sin dal 2000, senza soluzione di continuità, l ‘ incarico ‘ esterno ‘ di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE, giusta distinti contratti a termine, ritenendo di essere in possesso dei requisiti per avere diritto alla stabilizzazione aveva presentato istanza per ottenere l ‘ inserimento negli elenchi formati presso la Regione Campania ai fini della trasformazione del rapporto;
con telegramma del 27/7/2020 e successiva nota n. 5236 del 30/7/2020 l ‘ RAGIONE_SOCIALE le aveva comunicato l ‘ assunzione a tempo indeterminato e l ‘ aveva convocata per la sottoscrizione del contratto;
in data 2/8/2010, previo deposito della documentazione richiesta dall ‘ ASL, la COGNOME aveva sottoscritto il contratto nel quale era indicata come data di inizio del rapporto a tempo indeterminato il 16/8/2010;
in data 3/8/2010 le OO.SS sindacali (RAGIONE_SOCIALE) avevano contestato la ASL per l ‘ utilizzo, ai fini della procedura di stabilizzazione, di graduatorie diverse da quelle autorizzate dalla Regione Campania e presentato, altresì, denuncia alla competente Procura della Repubblica;
la RAGIONE_SOCIALE aveva, quindi, disposto la sospensione della procedura di immissione in ruolo della COGNOME, cui aveva fatto seguito il decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania con cui si era disposto il divieto per le Aziende sanitare della Regione Campania di procedere ad assunzioni fino al 31/12/2011 e la revoca da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE delle precedenti determinazioni relative alla COGNOME per la mancanza della preventiva autorizzazione da parte della Regione;
pronunciando sul ricorso della lavoratrice il Tribunale aveva accolto la domanda sul rilievo che il divieto del commissario e i provvedimenti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE non potessero incidere su un diritto già perfezionato;
diversamente la Corte territoriale evidenziava che l ‘ Azienda aveva solo inviato alla COGNOME telegramma in data 27 luglio 2010 per la scelta della sede e la presentazione dei documenti e disposto, poi, in data 6/9/2010 la sospensione della procedura di immissione in ruolo;
valorizzava la mancanza di autorizzazione del Commissario ad acta (significativa della mancanza di copertura finanziaria) e riteneva che la stessa fosse necessaria ai fini della configurabilità del diritto all ‘ assunzione, diritto che non sussisteva per effetto dell ‘ inserimento in graduatoria e dell ‘ invio da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di un telegramma per la scelta della sede;
evidenziava che, contrariamente all ‘ assunto della ricorrente, nessun contratto era stato sottoscritto e che la mancanza di copertura finanziaria costituiva un fatto impeditivo dell ‘ assunzione;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con un motivo;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1. con l ‘ unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006, dell ‘ art. 81 della L. Regionale Campania n. 1/2008, omesso esame di un fatto decisivo, carenza dei presupposti;
censura la sentenza impugnata sostenendo che sia stata occasionata da un ‘ erronea ricostruzione dei fatti ed adottata in aperta violazione della normativa indicata in rubrica;
rileva che era stata proprio la legge regionale ad avviare la procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006 e l ‘ istanza della COGNOME (utilmente collocata nella graduatoria regionale) all ‘ ASL era conforme a quanto previsto dall ‘ art. 81 della L.R. Campania n. 1/2008;
inoltre, la Regione Campania, con nota del 7/7/2010 aveva rilasciato ‘ nulla osta ‘ e parere favorevole alla suddetta assunzione;
assume che in data 2/8/2020 presso la sede dell ‘Ente aveva ‘depositato la documentazione richiesta per il perfezionamento dell ‘ incarico e sottoscritto l ‘accettazione’;
anche nella memoria la ricorrente evidenzia che ‘i n data 02.08.2010, la sig.ra COGNOME si presentava presso la sede dell ‘ Ente resistente e, previo deposito della documentazione richiesta, firmava accettazione dell ‘ incarico: l ‘ ASL le indicava quale data di inizio del servizio il 16.08.2010’;
sostiene che il contratto di assunzione aveva fatto maturare il diritto all ‘ immissione in ruolo;
assume la ricorrente che alla data del decreto blocca assunzioni (30/9/2010) era già titolare del diritto soggettivo all ‘ assunzione;
il motivo è infondato;
2.1. va in primo luogo evidenziato che le critiche mosse alla sentenza impugnata si sostanziano nell ‘ opporre alla ricostruzione della Corte territoriale una diversa lettura dei fatti di causa, assumendosi che il contratto era stato sottoscritto in data 2/8/2020 (con l ‘ accettazione dell ‘ incarico) là dove è stato escluso che ciò fosse avvenuto;
si assume che vi era stato il nulla osta regionale all ‘ assunzione, circostanza questa negata dalla Corte d ‘ appello, la quale, al contrario, ha posto a base della ritenuta legittimità della sospensione della procedura di stabilizzazione proprio la mancanza dell ‘ autorizzazione del Commissario ad acta (v. pag. 5 della sentenza);
sotto i suddetti profili le doglianze si risolvono nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell ‘ interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, inammissibile in sede di legittimità;
2.2. per il resto si osserva che, come da questa Corte già affermato (v. Cass. 17 agosto 2022, n. 24864; Cass. 20 luglio 2023, n. 21806), in linea di principio, deve negarsi che i soggetti titolari dei requisiti previsti dalle varie leggi di stabilizzazione del personale del pubblico impiego intervenute negli anni, a livello sia statale sia regionale, abbiano il diritto ad essere assunti;
per ciò che concerne la normativa nazionale, Cass. 26 agosto 2021, n. 23509, che ha deciso una controversia analoga a quella oggetto del contendere, ha esattamente rilevato che l ‘ art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all ‘ assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, ma ha solo inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso, da parte dell ‘ aspirante alla stabilizzazione, dei requisiti necessari per l ‘ accesso all ‘ impiego pubblico (Cass., Sez. Un., 2 agosto 2017, n. 19166);
allo stesso modo, Cass. 2 novembre 2021, n. 31112 ha precisato che la previsione dell ‘ art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 non attribuisce al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l ‘ ente di appartenenza, atteso che la determinazione dell ‘ amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall ‘ esistenza dei posti in organico da ricoprire, né dà diritto all ‘ assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell ‘ ambito dell ‘ ultimo rapporto di lavoro a termine; in tale ultimo caso, non è neppure configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo questa dirsi integrata solo qualora sia prospettata in giudizio e dimostrata l ‘ esistenza di un ‘ operazione di preordinato fraudolento
frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtà connotato da un ‘ intrinseca unitarietà, con l ‘ intento dell ‘ ente di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell ‘ unico rapporto illecitamente frazionato;
in particolare, per Cass. 26 settembre 2018, n. 23019, in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati – in presenza dei requisiti soggettivi previsti – nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno;
di conseguenza, in assenza dei presupposti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione – escludendosi, pertanto, l ‘ esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari – né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell ‘ ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
2.3. le esposte considerazioni palesano che la ricorrente non poteva domandare che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL controricorrente ai sensi dell ‘ art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008 avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario, con condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni;
indubbiamente, la ricorrente era stata inserita nella graduatoria predisposta e regolarmente approvata dal Commissario ad acta per effettuare la stabilizzazione ed aveva pure ricevuto un telegramma per la sottoscrizione del contratto con successiva indicazione per il 16/8/2010 dell ‘ immissione in servizio;
queste circostanze, però, non sono sufficienti a giustificare l ‘ accoglimento delle domande di NOME COGNOME poiché la procedura de qua non si era conclusa con la stipula del contratto, come evidenziato dalla Corte territoriale sulla base di un accertamento di merito, come detto, non rivedibile in questa sede di legittimità;
a fronte di tale accertamento non rileva, del resto, che la COGNOME abbia, come assume, ‘firmato accettazione dell’incarico’ atteso che manca ogni elemento per ritenere che vi sia stato il formale incontro delle volontà dei contraenti;
peraltro, come evidenziato nella sentenza impugnata, nel telegramma inviato alla COGNOME era stato precisato che l ‘ assunzione era subordinata alla presentazione della prescritta documentazione ed alla sottoscrizione del contratto, impedita dalla accertata mancanza di copertura finanziaria;
in assenza della formale stipula del detto contratto, la revoca della procedura di stabilizzazione era, perciò, ancora possibile;
nella specie, inoltre, la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE ha verificato che i decreti nn. 59 e 62 del Commissario ad acta (che avevano rispettivamente disposto la sospensione delle precedenti determinazioni e quindi il divieto di procedere ad assunzioni sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato fino al 31.12.2011) si riferivano anche alla procedura di stabilizzazione avviata con decreto n. 22 del 26.03.2010 e specificamente posta dalla ricorrente a fondamento della pretesa;
da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;
la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2023.