Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32518 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21195/2018 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in INDIRIZZO sono domiciliati ex lege ;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5553/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2017 R.G.N. 8/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che :
con sentenza pubblicata in data 09/01/2018 la Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dal predetto nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni odierne controricorrenti;
il COGNOME, originariamente assunto dal RAGIONE_SOCIALE con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 124 del 1985 e con la qualifica di OTD, aveva agito al fine di ottenere: a ) l’accertamento del suo diritto ad essere inserito nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE quale dipendente a tempo indeterminato; b ) l’accertamento del suo diritto a partecipare ai concorsi interni per la progressione di carriera e/o ad usufruire RAGIONE_SOCIALE quote di riserva con effetto retroattivo a far data dall’assunzione a tempo indeterminato e, per l’effetto , la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione convenuta resistente al risarcimento del danno per perdita di chance da quantificare in via equitativa; c ) l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto svolgimento di mansioni di istruttore di equitazione nell’ambito di dieci corsi di specializzazione tenuti tra il 2006 ed il 2008 quale docente titolare e, per l’effetto, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione convenuta a provvedere al rilascio di idonee attestazioni relative allo svolgimento di detti corsi in qualità di docente titolare RAGIONE_SOCIALE materie di insegnamento “equitazione” e “tecniche di governo dei quadrupedi “; d ) l’accertamento del suo diritto ad essere qualificato come Istruttore di equitazione del CFS e, per l’effetto, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione convenuta a provvedere al suo impiego nelle mansioni per le quali era stato assunto, con riconoscimento, altresì, del diritto ad essere iscritto nell’albo dei docenti del CFS ed a godere dei permessi per l’aggiornamento professionale richiesto dalla normativa in tema di formazione continua degli istruttori di equitazione FISE; d ) l’accertamento del danno alla professionalità subito e conseguente al non utilizzo nelle mansioni di istruttore di equitazione a far data dal novembre 2008 e, per l’effetto, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione convenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 50.000,00 o RAGIONE_SOCIALEa diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento; e ) l’accertamento del suo diritto a percepire i buoni pasto del valore di euro 7,00 per ogni giorno di effettivo servizio (n. 1.140 giorni dal 01.11.2008 al 15.05.2013) con effetto retroattivo a far data dall’assunzione e, per l’effetto, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione convenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto a titolo di arretrati, alla data de l deposito del ricorso pari ad euro 8.285,00, oltre interessi, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
il Tribunale aveva respinto la domanda evidenziando che il COGNOME era stato originariamente assunto dal RAGIONE_SOCIALE con contratti a
tempo determinato stipulati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 124 del 1985 e con la qualifica di OTD, il cui ultimo comma prevedeva espressamente che ‘l’operaio assunto ai sensi RAGIONE_SOCIALEa presente legge non acquista la qualifica di operaio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘;
l’assunzione disposta dal RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALEa procedura di stabilizzazione di cui alla l. n. 296/2006 non aveva mutato la natura privatistica del rapporto di lavoro del ricorrente, da cui derivava l’infondatezza sia RAGIONE_SOCIALEa domanda avente ad oggetto i buoni pasto, non suscettibile di accoglimento anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro svolto, sia RAGIONE_SOCIALEa pretesa ad essere incluso nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE e ad essere iscritto nell’albo dei docenti del RAGIONE_SOCIALE oltre che ad essere inquadrato quale istruttore di equitazione del RAGIONE_SOCIALE (tanto più che dalla espletata prova testimoniale era emerso che al ricorrente era affidata solo una prima valutazione del candidato in materia di equitazione ma non anche che egli fosse effettivamente membro RAGIONE_SOCIALEa Commissione Esaminatrice);
3. il suddetto impianto argomentativo era confermato dalla Corte territoriale;
quest’ultima riteneva, in particolare che, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, continuava ad essere vigente la speciale disciplina dettata dalla legge n. 124/1985, che comporta l’applicazione agli operai assunti in forza RAGIONE_SOCIALEa stessa di un contratto collettivo di diritto privato individuato nel “RAGIONE_SOCIALE “;
precisava che tale contratto era stato recepito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con un Protocollo aggiuntivo del 18 febbraio 1989, con il quale erano stati individuati i profili e le declaratorie nei quali inquadrare i lavoratori (mansionario confermato da Protocolli aggiuntivi successivi);
aggiungeva che anche il RAGIONE_SOCIALE era stato coinvolto nel processo di stabilizzazione, avviato dalla legge n. 266/2005 e proseguito con la legge n. 296/2006 e che, pur continuando a restare invariata la norma RAGIONE_SOCIALEa legge 124/85 (v. art. 1, comma 4), la quale fissava in 500 unità per anno il limite numerico massimo di personale operaio a tempo indeterminato in servizio, il RAGIONE_SOCIALE era stato autorizzato una tantum , a procedere alla stabilizzazione oltre il limite del contingente fissato purché nell’ambito RAGIONE_SOCIALE disponibilità del fondo;
così con Decreto del Capo RAGIONE_SOCIALE del 18 febbraio 2008 era stata avviata la procedura ‘per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, nel limite di n. 1008 unità, riservata al personale operaio a tempo determinato assunto dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1985, che, in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto, ne faccia specifica istanza’;
assumeva che non era fondata la tesi RAGIONE_SOCIALE‘appellante secondo cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione, il rapporto di lavoro avrebbe mutato natura, con conseguente immissione nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, diversi essendo i presupposti per tale immissione (procedura concorsuale o selettiva, graduatoria), non riscontrabili nella speciale stabilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘appellante ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1985;
precisava che l’inquadramento nel 4 ° livello retributivo, profilo professionale 3, attribuito all’appellante, era del tutto conforme alle mansioni svolte dal COGNOME, quali risultanti dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale svolta (considerato, peraltro, che tale livello era quello più elevato tra quelli previsti dal Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL del 1° agosto 2002 per il personale assunto ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1985, comprendente anche la qualifica di istruttore di equitazione nonché quella di operatore esperto di allevamento);
riteneva che la non appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘appellante ai ruoli del RAGIONE_SOCIALE costituisse, in base alla normativa applicabile ratione temporis , circostanza di per sé ostativa alla possibilità per lo stesso di esercitare legittimamente attività di insegnamento ed addestramento e di ottenere l’iscrizione all’Albo;
da ultimo, quanto al pregiudizio alla professionalità lamentato, assumeva che lo stesso risultava dedotto in maniera assolutamente generica e che l’appellante non aveva in alcun modo precisato le mansioni che è stato chiamato a svolgere dopo il novembre 2008, il che precludeva in radice la possibilità di verificare se ed in che misura tali mansioni avessero comportato un vulnus alla professionalità;
in ogni caso evidenziava che, a seguito del trasferimento del COGNOME dall’Ufficio Biodiversità di Follonica, lo stesso era stato assegnato presso l’Ufficio coordinamento logistico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in Roma (ora Ufficio per le Biodiversità) e distaccato al RAGIONE_SOCIALE Cinofilo e per i servizi a cavallo RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE e che con istanza del 10.7.2009, indirizzata dall’appellante all’Ufficio anzidetto, il predetto aveva richiesto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa qualifica di capo operaio, evidenziando proprio di essere in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE e di occuparsi di docenze nelle materie di insegnamento di equitazione, ippologia e tecnica di governo quadrupedi nei corsi di formazione e specializzazione per il personale CFS, di essere stato incaricato RAGIONE_SOCIALE‘addestramento del personale e RAGIONE_SOCIALE cavalcature per le Feste RAGIONE_SOCIALE Repubblica anche negli anni 2008 e 2009, di essere incaricato RAGIONE_SOCIALE‘addestramento del personale e RAGIONE_SOCIALE cavalcature per annuario di fondazione RAGIONE_SOCIALEa scuola del RAGIONE_SOCIALE;
da tanto emergeva l’espletamento da parte del COGNOME RAGIONE_SOCIALE mansioni di istruttore anche in epoca successiva al novembre 2008;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con tre motivi;
le Amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che :
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006, art. 1, commi 519, 521, 526, 536, 1077, RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.M. n. 3/2004, degli artt. 3, 35, 51 e 97 Cost. su fatti decisivi per il giudizio e/o nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento per omessa motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia;
lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la stabilizzazione disposta dal RAGIONE_SOCIALE fosse di tipo speciale e non si fosse svolta secondo le regole RAGIONE_SOCIALEa finanziaria del 2007 e del d.lgs. n. 165/2001;
assume che anche in questo caso le modalità (domanda, formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria) era state le stesse RAGIONE_SOCIALE altre stabilizzazioni;
deduce che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale ha determinato una disparità di trattamento;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1176 cod. civ. in relazione alla legge n. 296/2006, art. 1, commi 519, 521, 526, 536, 1077, all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, agli artt. 3, 35, 51 e 97 Cost. su fatti decisivi per il giudizio e/o nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento per omessa motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia;
censura la sentenza impugnata per non aver fatto derivare dalla sua appartenenza al ruolo del RAGIONE_SOCIALE la fondatezza RAGIONE_SOCIALE rivendicazioni relative ai buoni pasto e sulle altre richieste derivanti dal riconoscimento del diritto all’immissione nei ruoli;
con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc civ. e art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002;
censura la sentenza impugnata per la condanna alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato (strettamente connessi) è infondato;
la stabilizzazione in questione trova le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che « il RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei RAGIONE_SOCIALE condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.» ed era
stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento »;
questa Corte, regolando una questione di giurisdizione, ha affermato che il rapporto di lavoro del personale operaio assunto dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1985, con contratto a tempo determinato o indeterminato, per la gestione conservativa del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa ex RAGIONE_SOCIALE, ha natura di rapporto di diritto privato, ponendosi detta normativa, come emerge dai RAGIONE_SOCIALE preparatori, in continuità con la disposizione di cui all’articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che prevede espressamente l’assunzione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE, di operai con contratto di diritto privato e trovando conferma tale conclusione da una lettura sistematica RAGIONE_SOCIALEa norma, la quale rinvia, in materia di assunzione e trattamento economico, alla disciplina del c.c.n.l. e alle norme sul collocamento, escludendo l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di ‘statale’ all’operaio così assunto; ne consegue che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto competente per gli ordinari rapporti di lavoro di diritto privato, senza che rilevi la qualità pubblica del soggetto datore di lavoro, né la disciplina dettata con i decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 165 del 2001, dettata per i rapporti di pubblico impiego privatizzato’ (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2009, n. 24670);
se così è, allora anche la stabilizzazione non poteva che portare alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo privatistico;
la Corte territoriale ha ricostruito compiutamente il quadro normativo dal quale si ricava la perdurante vigenza RAGIONE_SOCIALEa risalente legge n. 124 del 1985 che, qualificando il rapporto di diritto privato, comporta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva richiamata nella sentenza impugnata;
l’autorizzazione specificamente concessa al RAGIONE_SOCIALE per la stabilizzazione del personale precario richiamava la legge n. 124 del 1985, ha consentito la stabilizzazione stessa ‘anche in deroga’: la deroga , tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato nei suoi tratti essenziali, si deve ritenere riferita al limite del contingente e non certo alla natura del rapporto;
né può ritenersi sussistente una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti che hanno beneficiato di (diversa) procedura di stabilizzazione;
quella che ha riguardato l’odierno ricorrente è una stabilizzazione che rimane nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa legge del 1985 e non ha comportato l’assunzione in ruolo quale pubblico dipendente;
5. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto, giacché, quanto al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, la Corte distrettuale ha correttamente applicato il regime RAGIONE_SOCIALEa soccombenza ed il mancato esercizio da parte del giudice del merito del
potere di compensazione ( esercitabile nei casi espressamente previsti dalla legge) non può essere oggetto di censura in sede di legittimità (cfr. fra le tante Cass. 26 aprile 2019 n. 11329);
anche in questa sede la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese segue la soccombenza;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2023.