Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25237 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11449/2019 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1695/2018 de lla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 5.10.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente si rivolse al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere, per quanto qui ancora di interesse, che fosse dichiarata la nullità dell’atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 10.2.2009 per lo svolgimento di mansioni di «Collaboratore Professionale Sanitario -Tecnico della Prevenzione» (categoria D ) e l’aveva riassegnato alle mansioni di «Ausiliario Specializzato» (categoria A), oltre al risarcimento del danno.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda principale, ordinando all’RAGIONE_SOCIALE di reintegrare il lavoratore nelle mansioni precedentemente espletate, previa dichiarazione di illegittimità dell’atto di risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale perfezionatosi all’esito del procedimento selettivo.
La sentenza di primo grado venne impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte d’ Appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale accolse il gravame e, quindi, rigettò la domanda del lavoratore, sul dichiarato presupposto che il concorrente, essendo già dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato, sia pure con una qualifica inferiore, non avrebbe potuto partecipare alla selezione riservata ai lavoratori precari e che quindi l’RAGIONE_SOCIALE era tenuta a rilevare, sia pure tardivamente, la nullità del rapporto instaurato.
Contro la sentenza della Corte d’ Appello il lavoratore ha proposto ricorso articolato in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto -art. 1, commi 519-565, della legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007), art. 30 L.R. Puglia n. 10/2007, art. 12 preleggi, artt. 3 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere ritenuto necessario per la legittimità della stabilizzazione del lavoratore con contratto a termine un requisito (la condizione di lavoratore «precario», inteso come lavoratore privo di un qualsiasi contratto di lavoro a tempo indeterminato) che non è previsto dal testo delle disposizioni di legge, statali e regionali, che si assumono violate.
1.1. Il motivo è infondato, perché la Corte d’Appello ha dato alle disposizioni di legge rilevanti una interpretazione corretta, ancorché non meramente letterale, bensì coerente con la ratio delle norme così come già enucleata dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre partire dal presupposto che, nel pubblico impiego, le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell ‘ accesso mediante concorso, di cui all ‘ art. 97 Cost., e che, pertanto, non solo non possono essere applicate in via analogica a casi non espressamente contemplati (Cass. n. 21200/2020), ma devono anche essere interpretate in senso strettamente coerente con la ratio che legittima la deroga al principio costituzionale.
In proposito, questa Corte ha statuito che « Il presupposto della procedura delineata dal legislatore è, con ogni evidenza, quello dell ‘ assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato » e che « Ritenere, al contrario, che la
partecipazione alla procedura di stabilizzazione possa essere estesa a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione entrerebbe in contraddizione con la ratio della norma, alterandone il carattere speciale di reclutamento ristretto alla platea dei dipendenti in servizio ‘ precari ‘ , in quanto titolari di contratti a tempo determinato ».
Infatti, « Il concetto stesso di stabilizzazione trova … logico ed immanente fondamento anzitutto nella esistenza in atto di un rapporto precario da stabilizzare » ed è « proprio l ‘ eliminazione del precariato che costituisce, in presenza di determinate condizioni preordinate a verificarne la coincidenza con le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, apprezzabile interesse pubblico idoneo a giustificare l ‘ eccezione alla regola della concorsualità, in misura compatibile con i principi costituzionali » (Cass. n. 6310/2021; alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ).
A tale condivisibile precedente si intende ora dare continuità, con l’aggiunta dell’osservazione che il fatto che, nel caso qui in esame, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse pendente con la medesima pubblica amministrazione non rappresenta certo una valida ragione per discostarsi e decidere diversamente, essendo semmai applicabile a più forte ragione la medesima ratio . Sarebbe, infatti, ancora più evidente in questo caso, il pericolo che le norme sulla stabilizzazione vengano utilizzate « con operazioni di mero reinquadramento migliorativo di soggetti già dipendenti a tempo indeterminato di una RAGIONE_SOCIALE, relegando a mera eventualità l ‘ obiettivo del superamento del precariato ».
Il secondo motivo censura «violazione ed errata applicazione di norme di legge: art. 2, comma 3, art. 5, comma 2, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e art. 1418 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il motivo si concentra sulla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE non solo ammise il ricorrente a partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato quale «Collaboratore Professionale Sanitario -Tecnico della Prevenzione», ma, all’esito della selezione, stipulò il relativo contratto, salvo poi sciogliersene, annullando la procedura selettiva, ritenuta illegittima in parte qua .
Il ricorrente sostiene che, una volta concluso il contratto che «ha forza di legge tra le parti» (art. 1372 c.c.) , l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto sciogliere il vincolo con un atto unilaterale di autotutela.
2.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, la Corte territoriale non ha risolto la lite valorizzando i poteri amministrativi di autotutela della pubblica amministrazione, bensì utilizzando la categoria civilistica della «nullità negoziale», considerata da sola sufficiente a reggere la decisione, cui ha aggiunto, quale «componente aggiuntiva», il cenno alla figura -anch’ essa civilistica -della risoluzione contrattuale per l’avvera mento del fatto previsto da una clausola risolutiva espressa (annullamento della procedura di stabilizzazione).
Il motivo non censura la statuizione sulla nullità del contratto di lavoro, sicché è addirittura superfluo ribadire che, anche su questo aspetto, la decisione della Corte territoriale è
conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. Cass. nn. 1307/2022; 4057/2021; 30992/2019).
2.2. Il motivo è altresì inammissibile laddove, nella parte finale della sua illustrazione, sostiene che l’RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata ad annullare in autotutela la delibera conclusiva del procedimento selettivo di stabilizzazione e non il bando iniziale, sicché questo continuerebbe a sorreggere la validità del contratto di lavoro concluso in conformità alle sue previsioni.
A prescindere dal rilievo che la nullità del contratto deriva dalla violazione di legge, alla quale non può certo porre rimedio un bando illegittimo, il motivo in parte qua è inammissibile anche perché prospetta una versione del fatto (annullamento solo dell’atto finale della selezione) che non risulta essere stata allegata e discussa nei gradi di merito, mentre dalla motivazione della sentenza impugnata risulta in contrasto con l ‘ allegazione della pubblica amministrazione (« l’azienda deduce la legittimità della deliberazione di annullamento in autotutela del procedimento di stabilizzazione»).
Il terzo motivo denuncia «omessa pronuncia sulle domande formulate in via subordinata -violazione dell’ art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ».
Il ricorrente si lamenta che il giudice d’appello, avendo accolto il gravame e respinto la domanda di condanna alla reintegra nelle funzioni superiori, abbia poi omesso di pronunciarsi sulle domande subordinate -e ribadite in appello -di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine.
3.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché non coglie il decisum , dal momento che la Corte d’Appello si è
pronunciata sulle domande di condanna al risarcimento, indi viduandole quale oggetto dell’ appello incidentale, che ha dichiarato improcedibile, in mancanza di prova della notificazione all’appellante (« Non vi è prova della notifica dell’appello incidentale all’azienda. Esso resta pertanto improcedibile»).
Tale specifica statuizione non è menzionata -e, quindi, men che meno è censurata -nel ricorso, sicché la Corte non ne può vagliare la correttezza. Essa, comunque, rappresenta una decisione, sia pure in rito, sulle domande subordinate di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, che , infatti, nella parte narrativa della sentenza sono riportate quale oggetto specifico dell’appello incidentale.
È dunque esclus a l’omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 c.p.c., che il ricorrente prospetta sulla base di una lettura parziale della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata.
Rigettato il ricorso, le spese legali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, euro 200 per esborsi e agli accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma, il 10.9.2024.