Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31656 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31656 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18112/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE BARI
– intimata – avverso la sentenza n. 2756/2017, depositata il 4.12.2017 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘attuale ricorrente , già dipendente della RAGIONE_SOCIALE con rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale coadiutore amministrativo (Categoria B), a seguito di concorso pubblico per
soli titoli, venne assunto dalla medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo di assistente amministrativo (Categoria C). Dopo alcune proroghe del termine di scadenza, il rapporto venne convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato in esito a una «selezione per la stabilizzazione del personale precario del comparto». Successivamente, però l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicò al ricorrente l ‘ esclusione dalla stabilizzazione e la risoluzione del contratto, con conseguente riassegnazione alle mansioni corrispondenti al profilo di coadiutore amministrativo (Categoria B).
Il ricorrente, insieme ad altri lavoratori in situazione analoga, si rivolse al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del suo diritto al mantenimento della posizione acquisita con il contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo (Categoria C). Il Tribunale , in contumacia dell’Azienda convenuta, accolse la domanda.
L ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si rivolse quindi alla Corte di Appello della medesima città, la quale accolse l’impugnazione nei confronti dell’attuale ricorrente (mentre per tutti gli altri lavoratori venne dichiarata la cessazione della materia del contendere).
Contro la sentenza della C orte d’ Appello il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia testualmente « violazione dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione ed erronea interpretazione dell’art. 97 Cost. nonché della normativa RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO sulla stabilizzazione del precariato -violazione delle disposizioni codicistiche sul
contratto in generale -violazione della legge n. 241/1990 e della normativa in materia di autotutela amministrativa».
Il ricorso è inammissibile, perché alla vaghezza e genericit à dell’indicazione in rubrica di quelle che sarebbero le norme di diritto violate segue una trattazione tanto prolissa quanto carente di un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
2.1. Tale ratio è semplice e chiaramente esposta nella motivazione:
« La legge 2 7 dicembre 2006, n. 296 …, all’art. 1, comma 565, lett. c, n. 3, seconda parte, prevedeva, per gli ‘enti del RAGIONE_SOCIALE‘, ‘la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo determinato ‘. ( … ) La legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 …, all’art. 30 … ha conferito alla ‘Giunta AVV_NOTAIO‘ di deliberare ‘un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra indicata’ … la disciplina legislativa pugliese in materia di stabilizzazioni è di per sé neutra e rispettosa della legge statale ( … ). Proseguendo, … la vicenda dedotta in questa controversia si è allontanata dal percorso legale, sviluppandosi in modo distorto, in particolare, per effetto della delibera del Direttore generale della ASL BA n. 1486 del 31.10.2008. Invero, in forza di tale delibera ‘sono stati ammessi al processo di stabilizzazione anche i dipendenti a tempo indeterminato in aspettativa presso la stessa RAGIONE_SOCIALE, perché titolari di un contratto a tempo determinato in altro profilo professionale alla data prevista dalla delibera di Giunta AVV_NOTAIO …’ ( … ) . Questo ripensamento [ id est : l’annullamento del processo di
stabilizzazione] … è maturato grazie all’intervento medio tempore … dell’AVV_NOTAIO che ha messo in evidenza l’abuso, semplicemente, perché ‘coloro che hanno già un rapporto a tempo indeterminato non possono essere considerati precari …’ ( … ) la conclusione è che, mediante la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato … ‘col profilo professionale di assistente amministrativo ‘, si è consumata … una violazione della regola imperativa dell’assunzione mediante pubblico concorso, sancita come principio generale del comparto pubblico dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione. Infatti, … la stabilizzazione costituisce una deroga ammissibile nei soli casi tipicamente previsti dalla legge ordinaria … ».
In sostanza, la Corte d’Appello ha rilevato la nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo in quanto stipulato con un dipendente che non era un lavoratore precario, perché titolare di un rapporto a tempo indeterminato presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, sicché la stipulazione non era consentita dalla disposizione eccezionale contenuta nell’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 1996.
Il ricorrente non prospetta un’errata interpretazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 1996, né mette in discussione il generale divieto di assunzione nel pubblico impiego mediante concorso, con la conseguente nullità del contratto stipulato in violazione di quel divieto. Ebbene, ferma la nullità del contratto, non sono pertinenti e non hanno alcuna rilevanza tutte le considerazioni del ricorrente su ll’affidamento e sulle aspettative generate dalla stabilizzazione, nonché sui presupposti per l’annullamento o per la revoca degli atti amministrativi che hanno preceduto la
conclusione del contratto, il quale, essendo nullo, rimane comunque privo di effetti giuridici. Sotto questo profilo, la Corte d’Appello ha correttamente evidenziato che « è nella disciplina dei negozi giuridici che essenzialmente bisogna cercare la soluzione idonea a comporre la contrapposizione tra ».
2.2. Per quanto riguarda il fatto, il ricorrente ribadisce qui l ‘affermazione di non essere stato messo in aspettativa quale dipendente a tempo indeterminato per il profilo di coadiutore amministrativo. Ma, a prescindere dall’inammissibilità in questa sede di questioni relative all’accertamento dei fatti, nella sentenza impugnata è stato correttamente osservato che ciò che rileva non è l ‘essere stato il dipendente «in aspettativa» (presupposto menzionato nella illegittima delibera del Direttore generale che ammetteva alla stabilizzazione i lavoratori già assunti con altro profilo), ma soltanto la pendenza di un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che contraddice il suo stato di lavoratore precario, presupposto necessario per la legittimità della deroga alla regola imperativa del concorso pubblico.
E che il ricorrente fosse già assunto dalla ASL di RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato è un fatto ribadito nello stesso ricorso per cassazione, ove si sostiene che quel rapporto sarebbe implicitamente cessato solo «attraverso la sottoscrizione stessa del nuovo contratto di lavoro derivante dalla procedura di stabilizzazione» (pag. 18). In altri termini, secondo il ricorrente, il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe cessato solo al momento, e proprio per effetto, del l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo, il che non fa che confermare che è stato illegittimamente stabilizzato un dipendente che non era un
lavoratore precario (aspetto, questo, già sottolineato anche nella sentenza impugnata, a pag. 6).
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3.10.2023.