Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32471 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32471 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15432/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO è domiciliato ex lege ;
ricorrente –
contro
NOME TRANNE NOMENOME SORCE NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO CHIUMMIENTO con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
e sul ricorso successivo proposto da:
intimati –
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE E DEL RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5270/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2017 R.G.N. 1406/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che :
con sentenza pubblicata in data 22/11/2017 la Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALEa predetta intesa ad ottenere la stabilizzazione, e, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, fissava la data RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione ex art. 1, comma 519, legge n. 296/2006 alla data di collocamento di ciascuno di essi in posizione utile in graduatoria per la stabilizzazione (a decorrere dall’1/11/2008 per la sola NOME COGNOME); inoltre dichiarava il diritto degli appellanti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio a decorrere dalla data di prima assunzione con il contratto di lavoro a tempo determinato;
tutti i suddetti lavoratori avevano convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, affermando: – erano in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 1, comma 519, legge 296/2006 per ottenere la stabilizzazione; avevano presentato la relativa istanza al RAGIONE_SOCIALE convenuto; quest’ultimo aveva presentato il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2007/2009, comprendente altresì le posizioni da coprire a mezzo RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione; – con decreto del 14/4/2008 il RAGIONE_SOCIALE aveva approvato la graduatoria degli aventi diritto alla stabilizzazione, nella quale i ricorrenti risultavano inseriti, ma successivamente, con decreto del 24/3/2009, aveva disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria in autotutela;
avevano, pertanto, domandato l’accertamento del proprio diritto alla stabilizzazione, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il RAGIONE_SOCIALE ed il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità pregressa, oppure, in subordine, il risarcimento dei danni;
il Tribunale aveva respinto la domanda di NOME COGNOME ed accolto quella degli altri lavoratori accertando il loro diritto alla stabilizzazione, con determinate decorrenze, ma dichiarando inammissibili le domande di riconoscimento dei diritti derivanti dall’anzianità di servizio maturata in epoca precedente la stabilizzazione;
la Corte territoriale confermava sostanzialmente l’indicata pronuncia quanto alla stabilizzazione (esclusa solo per la COGNOME) e riconosceva anche l’anzianità di servizio;
in particolare, richiamava un proprio precedente (Corte d’appello di Roma sentenza n. 2426/2015) e riteneva che il meccanismo di assunzione previsto dall’art. 1, comma 519, L. 269/06 fosse condizionato, oltre che al possesso dei requisiti soggettivi degli aspiranti, alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa copertura finanziaria ed alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘effettivo bisogno di copertura dei posti vacanti;
il diritto alla stabilizzazione non spettava, pertanto, in ogni caso, a prescindere dalla posizione in graduatoria, giacché in tanto poteva essere disposta la stabilizzazione in quanto sussistevano la scopertura di organico, la copertura finanziaria, ed il possesso dei requisiti soggettivi;
la graduatoria, quindi, non aveva solo efficacia ricognitiva, e il diritto alla stabilizzazione dipendeva in tutto e per tutto dalla collocazione in posizione utile all’interno RAGIONE_SOCIALEa stessa del lavoratore;
in conseguenza respingeva l’appello di NOME COGNOME che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALEa originaria graduatoria, non risultava collocata nella stessa in posizione utile;
per il resto respingeva l’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’accertato diritto alla stabilizzazione degli altri intimati, richiamando altro proprio precedente (Corte d’appello di Roma n. 7261/2014) ed affermava che il diritto all’assunzione derivasse dall’utile collocazione in graduatoria;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE con due motivi cui hanno opposto difese i controricorrenti indicati in epigrafe mentre gli altri lavoratori non hanno svolto difese;
ha proposto ricorso successivo NOME COGNOME con due motivi cui il RAGIONE_SOCIALE non ha opposto difese;
i controricorrenti al ricorso principale e la ricorrente COGNOME hanno depositato memorie.
Considerato che :
in via preliminare occorre rilevare che il principio di unità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza RAGIONE_SOCIALE‘unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive RAGIONE_SOCIALEa stessa sentenza,
comporta che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni devono essere considerate incidentali (Cass., Sez. Un., n. 24876/2017);
sulla base del richiamato principio va, quindi, qualificato incidentale il ricorso proposto da NOME COGNOME che ha notificato e depositato l’atto in data successiva alla notifica ed al deposito del primo ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE;
RICORSO PRINCIPALE DEL RAGIONE_SOCIALE
2. con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE, quanto alla posizione di NOME COGNOME, denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 1, comma 519 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006, art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo applicabile ai fatti di causa, art. 2697 cc (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.);
assume che le stabilizzazioni si possono effettuare nei limiti RAGIONE_SOCIALEa disponibilità finanziaria stabilita dalla legge e nei limiti RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di organico e che per la cat. C2, alla quale aspirava il COGNOME, erano previsti 29 posti di stabilizzazione, mentre il predetto, nella graduatoria del 14 aprile 2008, come da tabella inserita nel testo del ricorso, era collocato al 98° posto, non utile neppure in caso di aumento dei suddetti posti di ulteriori 28 unità (peraltro, neppure era stato dimostrato che tali 28 unità sarebbero state tutte di C2);
3. con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 117, clausola 4 punto 1 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, art. 6 d.lgs. n. 368/2001, art. 1, comma 519, l. n. 296/2006;
critica l’applicazione del principio di non discriminazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale a fondamento del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità pregressa;
assume che nello specifico, i lavoratori avevano maturato il requisito ai fini RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione, non già in virtù di contratti a termine per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione , ma solo per l’attuazione del progetto operativo RAGIONE_SOCIALE e del Progetto Operativo RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del programma PON ATAS che aveva avuto durata temporalmente limitata;
4. il primo motivo è inammissibile;
la fattispecie oggetto di causa non è sovrapponibile a quella esaminata, in relazione alla stessa procedura, da Cass. 9 novembre 2022, n. 33088;
in quel caso, infatti, come si rileva dalla sentenza, non era stato effettuato alcun accertamento sulla posizione in graduatoria, essendosi attribuita esclusiva rilevanza alla collocazione nella graduatoria medesima entro il numero di posti corrispondenti alla copertura finanziaria (si rileva da tale sentenza che i posti disponibili di C2 erano 28 ed
anche un eventuale aumento a 57 posti avrebbe consentito ai lavoratori lì controricorrenti – collocati alla fine RAGIONE_SOCIALEa graduatoria – di accedere alla stabilizzazione essendo collocati alla fine RAGIONE_SOCIALEa graduatoria);
nel nostro caso, invece, la sentenza impugnata argomenta in modo specifico sul momento temporale in cui, a seguito di plurimi scorrimenti, gli stabilizzandi si sono collocati in posizione utile;
così, in particolare, la Corte d’appello, con riguardo alla posizione degli appellanti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ha affermato che a seguito di una intervenuta stabilizzazione da parte di enti diversi dal RAGIONE_SOCIALE e di uno ‘ scorrimento verso l’alto’ RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, tali appellanti, erano risultati ‘tutti collocati in posizione utile per poter fruire RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione’ ed ha aggiunto che, tuttavia, ‘l’utile collocazione in graduatoria non è avvenuta in data 7/2/2012, bensì alle date del 1/7/2008, 16/7/2008, 1/8/2008, 29/9/2008, 1/11/2008, 1/12/2008’;
tali circostanze, ad avviso dei giudici d’appello, ‘trovano piena conferma nella documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado nel fascicolo d’ufficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione resistente (in date 6 e 8/6/2012)’;
sempre secondo la Corte territoriale, ‘dall’esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiamata emerge che la COGNOME figura in posizione utile, ossia collocata ai primi 29 posti nella graduatoria originariamente predisposto dal RAGIONE_SOCIALE fin dal 1°/11/2008′;
dunque vi è stato l’accertamento di una collocazione nella graduatoria utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione;
il RAGIONE_SOCIALE, che non censura in iure la pronuncia né contesta la possibilità RAGIONE_SOCIALEo scorrimento, nella sostanza sollecita un accertamento di fatto, senza confrontarsi con il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
così il ricorrente fa riferimento solo al decreto direttoriale del 14/4/2008 ma non intercetta il passaggio motivazionale in cui si è fatto riferimento ad uno ‘scorrimento verso l’alto’;
5. il secondo motivo è infondato;
il RAGIONE_SOCIALE non ha riproposto la tesi secondo cui la stabilizzazione sarebbe stata impedita dall’essere stati gli originari ricorrenti utilizzati nell’ambito di un progetto specifico;
in ogni caso, in linea generale, l’identità RAGIONE_SOCIALEe mansioni va valutata in relazione alle caratteristiche proprie del profilo professionale di appartenenza non già con riferimento all’obiettivo che di volta in volta l’Amministrazione raggiunge utilizzando la professionalità che si esprime al momento RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento;
in altre parole, si guarda alla prestazione in sé e non al servizio nell’ambito del quale quelle mansioni, immutate, vengono svolte;
nello specifico la Corte territoriale ha affermato che (pag. 15): ‘ Nella fattispecie l’identità RAGIONE_SOCIALEe mansioni svolte dagli appellanti sopra indicati, prima e dopo la stabilizzazione, non è mai stata in discussione, ed anzi è pacifica tra le parti. Il RAGIONE_SOCIALE non ha dedotto, né provato l’esistenza di ragioni giustificatrici di un trattamento diversificato’;
e tanto basta a respingere il motivo;
RICORSO INCIDENTALE COGNOME
6. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 519, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007), RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 4, Cost.;
censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il meccanismo di assunzione introdotto dalla norma in esame fosse condizionato, non solo dall’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura autorizzativa prevista dalla legge e dal possesso dei requisiti soggettivi ivi previsti, ma anche dal posizionamento in graduatoria, con ciò confondendo lo strumento del concorso con meccanismi diversi rispetto a questo;
con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.;
critica la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di risarcimento del danno;
8. il primo motivo è infondato;
il diritto alla stabilizzazione, nel caso in cui la platea degli stabilizzandi sia superiore al numero dei posti disponibili, può sorgere solo in favore dei soggetti che siano stati selezionati dall’Amministrazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e che, di conseguenza, siano utilmente collocati in graduatoria;
in questo caso, non si è in presenza di un concorso bensì unicamente RAGIONE_SOCIALEa selezione del personale da assumere che si conclude comunque con la redazione di una graduatoria; sul punto è sufficiente richiamare Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16041, punto 5.2. d ) ‘la legge, quindi, non attribuisce all’amministrazione il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendosi procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterm inato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l’ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione RAGIONE_SOCIALEo stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base
RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all’esperienza professionale, per il caso di pari anzianità’;
il secondo motivo è parimenti infondato perché si è in presenza di una pronuncia implicita e non di una omessa pronuncia;
una volta escluso che la sola inclusione nella graduatoria possa far sorgere il diritto alla stabilizzazione, ne discende anche l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria , perché non è ipotizzabile alcuna lesione di un diritto soggettivo nella mancata stipula del contratto;
è la stessa ricorrente ad affermare a pag. 4 del ricorso che nella graduatoria originaria era collocata al 111° posto, sicché nessun pregiudizio può esserle derivato dalla riformulazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria stessa;
anche la Corte territoriale ha affermato che la COGNOME non ha mai asserito di essersi collocata in posizione utile (in nessuna RAGIONE_SOCIALEe diverse formulazioni RAGIONE_SOCIALEa graduatoria) sicché nessuna pretesa, neppure risarcitoria, poteva far valere per il solo fatto di aver presentato domanda di stabilizzazione;
conclusivamente vanno rigettati entrambi i ricorsi;
nel rapporto tra il RAGIONE_SOCIALE e i controricorrenti le spese vanno regolate secondo la soccombenza;
nulla va disposto per le spese, quanto al ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, non avendo il RAGIONE_SOCIALE opposto difese;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 quanto alla sola ricorrente incidentale COGNOME;
non sussistono invece le suddette condizioni processuali quanto al RAGIONE_SOCIALE ricorrente, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi; condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; nulla sulle spese quanto al ricorso incidentale.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa sola ricorrente
incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2023.