Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10548 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10548 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2587-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 58/2018 della C orte d’appello di Trento, depositata l’ 11/10/2018 R.G.N. 69/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – L a Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE autonoma di Trento avverso la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME, docente a tempo determinato, alle differenze retributive maturate per gli scatti di anzianità che sarebbero maturati se il rapporto fosse stato a tempo indeterminato,
R.G.N. 2587/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
con conseguente condanna dell’amministrazione al relativo pagamento nei limiti della prescrizione quinquennale, e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal lavoratore, ha condannato altresì la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di sette mensilità della retribuzione globale di fatto quale risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine.
– Per quel che rileva nella presente sede, la Corte territoriale:
-ha ritenuto che al docente spettasse il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in virtù dei diversi contratti a termine stipulati, in applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, non essendo state addotte valide ragioni oggettive per giustificare il diverso trattamento riservato ai docenti di ruolo;
ha escluso che il lavoratore fosse incorso in decadenza per non aver depositato nuovi conteggi del credito fatto valere a seguito di invito del Tribunale, considerato che conteggi analitici erano già stati depositati e non contestati;
ha ritenuto che dovesse riconoscersi l’anzianità in base alla normativa legale e contrattuale vigente nel tempo e non in base alla disciplina introdotta nel 2011;
-ha ravvisato l’abusivo ricorso al termine in relazione ai contratti a tempo determinato analiticamente indicati in sentenza (dal l’a.s. 1999/2000 sino all’ a.s. 2013/2014), con i quali erano stati coperti in sostanziale continuità tredici anni scolastici, compreso il periodo estivo, nella stessa cattedra e nello stesso istituto (con esclusione di due ipotesi) ed immissione in ruolo nell’anno scolastico 2014/2015 nel medesimo istituto;
-ha ritenuto non satisfattiva e riparativa dell’abus o per gli anni di precariato l’avvenuta stabilizzazione, con riconoscimento del danno liquidato in sette mensilità.
– Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE autonoma di Trento articolando cinque motivi, cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 della legge n. 312 del 1980, degli artt. 485 e 526
del d.lgs. n. 297 del 1994, della clausola n. 4 dell’ accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro in relazione agli artt. 83 e 86 CCPL del personale docente della RAGIONE_SOCIALE di Trento del 29 novem bre 2004, dell’art. 3 del biennio economico 2000 -2001 del 15 maggio 2001 per il personale docente della RAGIONE_SOCIALE autonoma di Trento, dell’art. 22 dell’accordo provinciale del biennio economico 2008 -2009 per il personale docente della RAGIONE_SOCIALE autonoma di Trento, per avere il giudice d’appello ritenuto che la disciplina legale interna relativa al trattamento economico dei docenti non di ruolo sia suscettibile di realizzare un trattamento discriminatorio a svantaggio dei predetti esclusivamente in ragione della temporaneità del rapporto, per aver ritenuto la contrarietà della normativa interna rispetto alla fonte europea (con disapplicazione della prima in favore della seconda), nonché per aver applicato al docente non di ruolo la normativa -di legge e collettiva -che disciplina il trattamento retributivo dei docenti di ruolo.
1.1. – La censura è inammissibile nella parte in cui assume la violazione di contratti collettivi diversi da quelli nazionali, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro è consentita dall’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. soltanto in relazione alle fonti della autonomia collettiva di carattere ‘nazionale’, con esclusione dei contratti provinciali, anche delle province autonome, senza che tale limitazione possa dar luogo ad un dubbio di costituzionalità, att eso che il rilievo nazionale della disciplina, che giustifica l’intervento nomofilattico di questa Corte, rappresenta, altresì, l’elemento differenziale tra le fattispecie sufficiente a giustificare l’esercizio della discrezionalità del legislatore statale nel disciplinare i rimedi giurisdizionali (così, fra molte, Cass. Sez. L, 14/01/2021, n. 551).
1.2. – Nel resto, la doglianza è infondata, come da numerosi precedenti in termini di questa Corte, dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (fra molte, Cass. Sez. L, 29/12/2021, n. 41887, Cass. Sez. L, 04/01/2022, n. 67, Cass. Sez. L, 26/01/2022, n. 2341). Anche in riferimento ai docenti
a termine della RAGIONE_SOCIALE Autonoma di Trento, vanno, pertanto, ribaditi, i medesimi principi affermati in relazione al trattamento economico dei docenti a termine della scuola statale dalla giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata nel ritenere il carattere discriminatorio di tale trattamento, nella parte in cui non prevede, in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro, alcuna progressione economica legata all’anzianità di servizio acquisita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro.
Nella specie, le considerazioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate dai docenti a termine e fanno leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, argomenti già ritenuti dalla Corte di Giustizia UE non idonei a giustificare la diversità di trattamento; ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine alle argomentazioni svolte dalla ricorrente sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, i.e. sulle ragioni oggettive del ricorso al contratto a tempo determinato, che possono, ove del caso, assumere rilievo ai sensi della clausola 5 dell’ accordo quadro e non sul piano delle ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che valgano a differenziare i due tipi di rapporto in comparazione.
– Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o falsa applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione al riconoscimento del danno comunitario nonostante l’avvenuta stabilizzazione del rapporto.
2.1. – Il motivo è fondato, atteso che, per quanto emerge dallo stesso controricorso, l’immissione in ruolo è avvenuta in base al sistema di reclutamento fondato sulle iscrizioni nelle graduatorie provinciali per titoli e in forza della medesima iscrizione, senza partecipare ad alcun concorso. Tale forma di stabilizzazione, che ha comportato per l’interessato il conseguimento del medesimo ‘bene della vita’ in diretta connessione con il sistema di reiterazione delle assunzioni a termine, rappresenta una
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a «cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione », secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, in conformità a quella resa sul punto dalla Corte di giustizia UE (in tal senso, già Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22552), anche in esito alla specifica questione pregiudiziale sollevata proprio dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 13 luglio 2017 (in particolare, Cass. Sez. L, 12/02/2020, n. 3472), alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Né risulta che il docente abbia dedotto e provato l’esistenza d i danni diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dalla immissione in ruolo, per i quali l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, non beneficiato in caso di stabilizzazione dalla agevolazione probatoria di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 (così, fra molte, Cass. Sez. L, 12/02/2020, n. 3472, cit.), in difetto, peraltro, di ricorso incidentale del docente sul punto.
– Con il terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 della legge provinciale della RAGIONE_SOCIALE autonoma di Trento n. 18 del 27 dicembre 2011 e della deliberazione della Giunta provinciale della RAGIONE_SOCIALE autonoma di Trento n. 744 del 20 aprile 2012, nonché per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro in relazione all’art. 2 del C .C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell’art. 9, comma 17, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, per avere la Corte d’appello ritenuto che alla ricostruzione della carriera del docente dovesse procedersi sulla base del contratto collettivo vigente alla data di maturazione dei singoli scatti di anzianità invece che in forza della nuova disciplina contrattuale in vigore già al momento dell’emissione della sentenza di primo grado .
3.1. Il motivo è infondato, come già ritenuto da questa Corte in conformità al diritto eurounitario con diversi precedenti in termini, dai quali non vi sono motivi per discostarsi ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118
disp. att. cod. proc. civ., (in particolare, Cass. Sez. L, 20/02/2023, n. 5214; Cass. Sez. L, 29/03/2023, n. 8915).
– Con il quarto motivo la RAGIONE_SOCIALE torna a censurare il riconoscimento dell’indennità per abusivo ricorso al termine, prospettando la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in relazione alla legge n. 604 del 1996, art. 8, sotto il profilo della esorbitanza dell’indennizzo liquidato in sentenza, nonché per carenza assoluta di motivazione.
4.1. -La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo, relativo al riconoscimento dell’indennità in questione.
– Infine, con il quinto motivo si deduce la violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., l’illegittimità dell’ordine di condanna per intervenuta decadenza dalla produzione documentale, per non avere il giudice d’appello rilevato la decadenza circa il deposito e l’integrazione dei conteggi ordinato dal giudice di primo grado .
5.1. – La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché non è configurata alcuna violazione della regola sull ‘onere probatorio, bensì una decadenza relativa alla produzione dei conteggi, decadenza rispetto alla quale il giudice d’appello ha offerto una specifica motivazione (i conteggi erano già stati depositati in precedenza e non vi era alcuna necessità di un nuovo deposito), con cui parte ricorrente non si confronta, sviluppando doglianze inconferenti con il decisum .
– Va, pertanto, accolto il secondo motivo, assorbito il quarto, respinti gli ulteriori motivi.
– La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., atteso che la Corte d’appello si è limitata riconoscere il danno cd. eurounitario, nulla essendo stato dedotto e provato sull’eventuale danno ulteriore, in difetto peraltro di ricorso incidentale sul punto, la domanda del docente intesa al riconoscimento del danno da abusivo ricorso al termine va respinta per l’intervenut a immissione in ruolo.
-L e spese dell’intero processo possono essere integralmente compensate fra le parti, tenuto conto dell’intervenuta stabilizzazione e dell’evoluzione della giurisprudenza sulle questioni in esame .
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il quarto e respinti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda avanzata da NOME COGNOME di risarcimento del danno da abusivo ricorso al contratto a tempo determinato.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/03/2024