Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31924 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31924 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7666-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3622/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2022 R.G.N. 1592/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 7666/2023 Cron. Rep. Ud. 18/11/2025 CC
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Con sentenza del 26 ottobre 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli che in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dichiarava illegittimi i contratti tanto di somministrazione a termine quanto di lavoro a tempo determinato in forza dei quali aveva prestato servizio in favore del RAGIONE_SOCIALE ed, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 quantificato in 7 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti e fondata la sola pretesa risarcitoria, per trovare questa riconoscimento nella pronunzia di questa Corte a sezioni unite, con la sentenza 5072/2016 con la quale, ribadita l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa conversione, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative con applicazione del c.d. danno comunitario che prescinde da oneri di prova del pregiudizio subito e da liquidare secondo i criteri fissati dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs. n. 165/01, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale per avere questa erroneamente escluso la valenza di c ancellazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, con esonero dal relativo
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risarcimento, RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione del rapporto prevista dal D.M. 21.12.2017 che si dichiara essere intervenuta a decorrere dall’1.1.2018;
Il motivo risulta meritevole di accoglimento, atteso che l’intervenuta stabilizzazione del COGNOME attesta la ricorrenza nella specie RAGIONE_SOCIALEa condizione che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia (cfr. CGE 8.5.2019, in causa C-494/2017 Rossato/MIUR), assume valenza di ‘cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito’, dovendo ritenersi l’immissione in ruolo del lavoratore ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causaeffetto per essere l’assunzione a tempo indeterminato avvenuta o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima RAGIONE_SOCIALE‘abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale (cfr. Cass. n. 15353/2020) e ciò per risultare fondate le difese del RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui esse evidenziano come la stabilizzazione sia avvenuta senza alcuna procedura concorsuale, realizzando così un nesso causale diretto tra periodo di precariato e stabilizzazione poi pacificamente intervenuta, essendo lo stesso decreto ministeriale allegato al ricorso per cassazione a fare riferimento ad una stabilizzazione ai sensi del d.lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 1, che ha a presupposto un originario concorso per assunzioni a termine, ma che si realizza non per effetto di esso, quanto per il suo coesistere, come mero fatto pregresso, con successivi periodi di precariato e con il persistere RAGIONE_SOCIALEa presenza in servizio (così Cass. n. 29292/2022 in fattispecie del tutto sovrapponibile).
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro del 18 novembre 2025
La Presidente NOME COGNOME