Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22626 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
comportare solo le conseguenze economiche e previdenziali di cui all’art. 2126 c.c., ma non la possibilità di valorizzare a fini giuridici, per la stabilizzazione, l’attività asseritamente subordinata;
-per completezza, altresì, che l’art. 1, co. 558 della legge n. 296 del 2006, prevedeva la stabilizzazione di chi era o era stato in servizio, ma non imponeva alla RAGIONE_SOCIALE di estendere la procedura a tutte le categorie e quindi anche a chi non era più in servizio come il ricorrente, che non lavorava più presso il Comune già dal 31.12.2005, sicché, avendo il Comune, con la delibera n. 344 del 19.10.2007, limitato l’effetto al personale in servizio, comunque il diritto azionato non sussisteva;
2.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Comune di Formia;
è in atti memoria del ricorrente;
CONSIDERATO CHE
1.
con il primo motivo il ricorrente adduce la violazione falsa applicazione degli art. 1 co. 558 della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 36, co. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 anche in relazione agli art. 1325 c.c., nonché agli artt.1, co. 1, 2 co. 2, 3, 5, co. 2, 35, co. 1, 51, co. 1 e 63, co. 1 e 2 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2094 c.c. e del diritto vivente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sugli indici rivelatori e sintomatici della subordinazione; con la censura si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che per l’accesso alla procedura di stabilizzazione sarebbe stato necessario il requisito formale del contratto di lavoro subordinato, in luogo di quelli di prestazione professionale sottoscritti dal ricorrente e che egli viceversa assume essersi svolti in regime di subordinazione;
2.
il motivo è infondato;
RAGIONE_SOCIALE ha infatti fissato il principio, qui condiviso e da porre a base della decisione, per cui « in tema di stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, non è valorizzabile ai fini dell’accesso alla procedura, atteso che le norme sulla stabilizzazione, prevedendo un regime speciale di reclutamento finalizzato a sanare situazioni di precariato formalizzate, costituiscono una deroga al principio dell’accesso mediante concorso, di cui all’art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati » (Cass. 10 marzo 2021, n. 6718; v. poi anche Cass. 9 novembre 2022, n. 33090);
il principio, sviluppato proprio in tema di procedura ai sensi della L. n. 296/2006 è decisivo e essendo tra l’altro pacifico che il ricorrente non abbia mai insistito per la propria stabilizzazione per effetto in sé dei contratti di lavoro autonomo intercorsi (v. ricorso per cassazione, pag. 14 lett. c) -assorbente;
infatti, una volta stabilito che i contratti intercorsi con il ricorrente non erano idonei a sorreggere la sua domanda di stabilizzazione, è irrilevante discutere in ordine all’ulteriore affermazione, svolta dalla Corte di merito espressamente ad abundantiam , in ordine alla facoltà o meno del Comune di escludere dalla procedura i lavoratori subordinati che fossero già cessati dal servizio (secondo motivo del ricorso per cassazione) o la circostanza che i rapporti con il ricorrente (terzo motivo del ricorso per cassazione) avessero di fatto la connotazione della subordinazione;
3.
alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21.5.2024.