Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9408 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 9408 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2023
Stato.
Neppure può assumere rilievo dirimente l’art. 77, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2004 che prevede: ‘le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili’, poiché occorre considerare l’art. 5 della legge n. 24 del 2010 (inserito nel Capo II ‘Procedure di stabilizzazione e proroga di contratti’), riferibile anche alla normativa di stabilizzazione degli LSU, che ha richiamato, con riguardo al lavoro flessibile, l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e il d.lgs. n. 368 del 2001, e che avrebbe determinato l’abrogazione del citato art. 77.
Il ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 2017 in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ‘ordinamento civile’, e la giurispr udenza della CGUE: sentenza Adelener del 4 luglio 2006 (in causa C-212/04), sentenza Fenoli del 26 marzo 2015 (in causa C-316/13), in particolare con riguardo alla nozione di lavoratore a tutti gli effetti con applicazione della relativa disciplina.
Qual ora fosse dubbia l’applicazione del diritto eurounitario, il ricorrente chiede di disporsi rinvio pregiudiziale.
I suddetti motivi, che devono essere trattati insieme in ragione della loro connessione, sono fondati e vanno, pertanto, accolti nei sensi di seguito indicati.
Occorre premettere che la Corte d’Appello, nel richiamare la legislazione regionale intervenuta in materia ratione temporis (la legge reg. n. 85 del 1995, artt. 11 e 12; la legge reg. n. 2 del 2001, art. 2; la legge reg. n. 20 del 2003, art. 39; la legge reg. n. 16 del 2006, art.1; la legge reg. n. 24 del 2010, art. 7) ha affermato che: nel primo contratto e nei provvedimenti di proroga, attraverso il riferimento alle deliberazioni dell’Autorità comunale, si rinveniva la specifica indicazione dell’approvazione del progetto di utilità collettiva e dell’assegnazione dei progetti per la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, sicché era indubbio che la causale del contratto andasse individuata nella stabilizzazione dei lavoratori LSU secondo le disposizioni vigenti.
Le diverse disposizioni normative contenute nelle suddette leggi regionali avevano previsto l’utilizzazione di contratti di diritto privato a termine e/o a tempo parziale, per realizzare progetti di utilità col lettiva, finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali e in possesso dei requisiti di legge, la prosecuzione dei rapporti e attività socialmente utili in vista della stabilizzazione (come si rileva dal ricorso per cassazione, pag. 2, nella specie il contratto stipulato dall lavoratore nel 2001 veniva prorogato di 12 mesi e poi per tre anni, e poi ulteriormente prorogato per dodici mesi e poi quattro anni fino al 31 dicembre 2021).
Era da escludere, quindi, che i contratti sottoscritti con il ricorrente fossero soggetti alle disposizioni sui contratti a termine e, in particolare, al regime delle proroghe e della successione dei contratti previsti per i comuni contratti a termine.
A ciò si aggiungeva , afferma la Corte d’Appello, che, anche se l’impiego del lavoratore presso il Comune di Barcellona P.G. fosse
avvenuto non in esecuzione di un progetto specifico, ma in adempimento di attività di tipo ordinario, necessarie per garantire ai cittadini un servizio finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, che altrimenti avrebbero dovuto essere svolte da un dipendente di ruolo, ciò non avrebbe qualificato diversamente la natura giuridica del rapporto, alla luce di quanto previsto dall’arti colo 5, comma 5, della legge reg. n. 24 del 2000, a norma della quale: ‘L’elenco generale delle attività socialmente utili di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell’ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo’.
Il richiamato art. 1, comma 2, della legge reg. n. 3 del 1998, a sua volta stabilisce: ‘ I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati ne ll’ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori’.
Espone la Corte d’Appello che la legislazione regionale ha istituito e disciplinato i contratti in questione in ragione di esigenze di natura politico sociale, per il superamento del rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile, e per far acquisire professionalità e qualificazione al personale appartenente a tale categoria, con la finalità della stabilizzazione del personale precario.
6. La Corte d’Appello, quindi, nella f attispecie in esame ha escluso che i contratti in questione, in ragione della matrice assistenziale,
ricadano nell’ambito applicativo della disciplina statale di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 – e di ciò costituisce conseguenziale sviluppo logico-giuridico, l’esclusione dell’applicabilità della disciplina eurounitaria sui contratti a termine – per la causale riportata negli stessi, ritenuta coerente con la legislazione regionale richiamata che trova riscontro nella disciplina statale del d.lgs. n. 81 del 2000. La normativa regionale è interpretata dalla Corte d’Appello come univocamente volta a disciplinare attività mutualistiche assistenziali riconducibili sul piano della disciplina statale al d.lgs. n. 81 del 2000, art. 4, secondo cui, tra l’altro ‘L’utili zzo nelle attività di cui all’articolo 3 non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro’.
7. Di ciò si duole il ricorrente, atteso che prospetta di essere stato chiamato ad operare all’interno dell’organizzazione ammin istrativa del Comune di Barcellona P.G. in mansioni ordinarie di natura impiegatizia, attesa la carenza di personale, e i contratti in questione, che richiamavano tra l’altro il rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenuti nelle disposizioni di servizio e degli obblighi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione, non si differenziavano dagli ordinari contratti a termine, di talchè avrebbe dovuto trovare l’applicazione la Direttiva CE 1999/70 e i l d.lgs. n. 368 del 2001 che vi aveva dato attuazione, sia pure , come precisato nella memoria, quanto al diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione, e non per la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, come precisato nella memoria in ragione della intervenuta stabilizzazione, e ancor prima della sentenza CGUE 25 ottobre 2018, causa C-332/17, Sciotto.
8. Per un compiuto esame della fattispecie, occorre in sintesi richiamare la legislazione statale in materia di LSU e la disciplina regionale posta dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione, atteso che il giudice di secondo grado, dalla qualificazione giuridica
dei contratti in esame – effettuata in base alla legislazione regionale tenuto conto della causale -quali contratti di occupazione temporanea correlati a lavori socialmente utili o a personale LSU in via di stabilizzazione, fa discendere la riferibilità degli stessi all’ambito dell’art. 4 del d.lgs. n. 81 del 2000, e non alla disciplina statale del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché a fortiori alla Direttiva 1999/70 CE.
Sul piano della legislazione statale, la disciplina degli LSU si è caratterizzata per il susseguirsi di testi normativi costituiti, in origine, dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, poi in parte abrogato dall’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e definitivamente soppresso dall’art. 34, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
I progetti in cui tali lavoratori -cosiddetti soggetti utilizzati -sono impiegati possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, e dalle cooperative sociali, i quali sono dunque denominati «enti utilizzatori».
L’art. 7 del d.lgs. n. 468 del 1997 prevedeva l’utilizzo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili: ‘Le amministrazioni pubbliche (…), possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d mediante l’utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale (…), residenti nel comune o nell’area della sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione’.
Il d.lgs. 81 del 2000 si applica ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999; ai sensi dell’art. 4, l’utilizzo nelle
attività socialmente utili non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
L’art. 26 del d.lgs. n. 150 del 2015, succe ssivo alle vicende in esame, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite da detti lavoratori, ha previsto l’impiego diretto dei medesimi, titolari di strumenti di sostegno al reddito, che si svolge sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso apposite convenzioni tra le Regioni e le Province autonome e le amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n.165 del 2001 .
10. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 468 del 1997 (poi, come si è osservato, riprodotto negli stessi termini dall’art. 4 d.lgs. 81 del 2000), l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l’ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (ex multis, Cass., n. 27125 del 2022, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 2020).
Si tratta di un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la prestazione si è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione s’instaura il rapporto (Cass., n. 6155 del 2018).
11. Anche la legislazione della Regione siciliana vede una pluralità di interventi normativi volti a disciplinare i contratti stipulati dagli Enti locali con soggetti provenienti dal bacino LSU.
La Corte d’Appello riconduce tutti i diversi interventi norm ativi all’ambito dei lavori socialmente utili per attività assistenziali, valorizzando l’originaria previsione della legge reg. n. 85 del 1995.
Tuttavia, come di seguito illustrato, il legislatore siciliano, nel tempo, ha inteso favorire l’ingresso nel mo ndo del lavoro dei soggetti già LSU prevedendo per gli stessi mirate occasioni di lavoro a tempo determinato, non di carattere assistenziale, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello.
12. L’art. 12 della legge 85 del 1995, prevedeva che si po tevano utilizzare, con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva, i soggetti che avessero già partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva per un determinato arco temporale; la successiva legge reg. n. 2 del 2001 chiariva che i ‘contratti di diritto privato di cui all’art. 12 comma 2, della legge reg. 21 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle gradu atorie provinciali’, e che occorreva la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.
A tale disposizione seguiva la legge reg. n. 2 del 2001.
La legge reg. n. 20 del 2003 stabiliva che i contratti di cui all’art. 12 della legge reg. 21 dicembre 1995, n. 85 potevano essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni, a condizione che sussistessero l’interesse all’espletamento della prestazione e la relativa copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci nel periodo di competenza.
La legge reg. n. 16 del 2006 prolungava la durata dei contratti di cui alla legge reg. n. 85 del 1995.
La legge n. 24 del 2010, all’art. 7 stabiliva che nelle more dell’attuazione delle procedure di stabilizzazione, le amm inistrazioni
pubbliche potevano proseguire per l’anno 2011 e per l’anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
13. Dall’esame delle specifiche disposizioni delle suddette leggi regionali si rileva, che ferma la destinazione degli interventi in favore di soggetti provenienti dal bacino LSU, non emerge una qualificazione assistenziale dei contratti in questione, per come prorogati e rinnovati successivamente alla legge reg. n. 85 del 1995 (adottata nell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente nella materia legislazione sociale, ai sensi della lettera f del comma 1 dell’art. 17 dello statuto speciale, nei limiti dei principi ed interessi generali che informano la legislazione dello Stato, come esercitata, anche in ragione dell’interesse nazionale come positivizzato dalla legislazione statale, Corte cost., sentenza n. 271 del 1996), che peraltro si esprimeva in termini di contratti di lavoro di diritto privato.
L’art. 1 della legge n. 2 del 2001 ha sancito che ‘I contratti di diritto privato di cui all’articolo 12 comma 2, della legge regionale 2 1 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge’.
La legge n. 20 del 2003, art. 39 prevede che i contratti di cui all’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni possono essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni, a condizione che sussistano l’interesse all’espletamento della prestazione.
La legge reg. n. 16 del 2006, art. 1, stabilisce l’attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per
creare nuove opportunità occupazionali in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
La legge reg. n. 24 del 2000), all’art. 7 collega la prosecuzione dei contratti in questione alla permanenza del fabbisogno organizzativo e alle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, e, all’articolo 5, comma 5, consente l’inserimento lavorativo degli appartenenti al bacino degli LSU per tutte le attività rientranti nell’ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché per quelle aggiuntive finanziabili con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero oggetto di programmazione negoziata.
Quanto all’art. 77 della legge reg. n. 17 del 2004, come vigente ratione temporis, che prevede ‘Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili’ si osserva che non senza significato la Corte d’Appello, pur rigettando la domanda del lavoratore, non lo richiama, in tal modo implicitamente escludendo che tale disposizione vada interpretata come intesa a sottrarre i contratti a termine alla Direttiva CE 1999/70.
Si aggiunga che significativamente, l’art. 5 della legge reg. n. 24 del 2010 che ha sta bilito ‘L’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti previsti dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368’ depone nel senso di una portata precettiva conforme al diritto eurounitario, come interpretato dalla CGUE e come recepito nell’ordinamento nazionale.
Va, in proposito, ricordato che il giudice nazionale costituisce un elemento essenziale nell’ordinamento giuridico comunitario: situat o all’ ‘incrocio’ di diversi sistemi giuridici, esso è in grado di fornire un rilevante contributo all’applicazione effettiva del diritto
comunitario e, in definitiva, allo sviluppo del processo d’integrazione europea (CGUE sentenza 30 settembre 2003, NOME COGNOME, in causa C-224/01).
14. Nella specie, il legislatore regionale ha inteso promuovere l’ingresso nel mondo del lavoro di coloro che erano stati impegnati nell’ambito dei lavoro socialmente utili ex lege n. 85 del 1995, tramite rapporti di lavoro che trovano originario fondamento nella matrice assistenziale LSU, ma che ben possono avere assunto, senza per ciò contraddire il parametro legale regionale, diversa connotazione, come contratti a termine ordinari, in ragione della concreta conformazione assunta dalla prestazione di carattere lavorativo.
Certo, si potrebbe opporre, in termini generali che sussiste il limite di cui all’art. 77 della l.r. n. 17 del 2004 che, come detto esclude l’applicabilità ai ‘contratti a termine volti alla stabilizzazio ne dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili’ (speciali o atipici che dir si voglia) del d.lgs. n. 368/2001.
Orbene, al di là di una verifica del rispetto da parte di una norma di tal genere del riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, anche ad autonomia differenziata, in materia di ‘ordinamento civile’, in cui rientra la disciplina dei contratti a termine (si v. Corte cost., sentenza n. 96 del 2019 e le sentenze di questa Corte n. 25673, 25674, 25673 del 2017), va evidenziato che proprio il Giudice delle leggi, nella citata sentenza n. 96 del 2019, nel ritenere inammissibile la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma sul rilievo che sarebbe consentito il risarcimento del danno, ha inteso evidenziare che il semplice fatto che venga esclusa l’applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 non impedisce di valutare la correttezza del ricorso al contratto a tempo determinato stipulato per la fuoriuscita dal bacino degli LSU, alla luce del diritto unionale per il quale il ctd
deve essere necessariamente connotato da temporaneità perché diversamente si ricade nell’ambito dell’abuso.
15. Ed allora, deve considerarsi l’accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, a cui ha dato attuazione il d.lgs. n. 368 del 2001, che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l’a buso costituito dalla successione nel tempo dei contratti a termine.
Sebbene, come risulta dal considerando 17 della direttiva 1999/70 e dalla clausola 2, punto 1, dell’Accordo quadro, tale direttiva lasci agli Stati membri il compito di definire i termini «contratto di assunzione» o «rapporto di lavoro», impiegati in tale clausola, secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, ciò non toglie che il potere discrezionale conferito agli Stati membri per definire tali nozioni non sia illimitato. Infatti, siffatti termini possono essere definiti in conformità con il diritto e/o le prassi nazionali a condizione di rispettare l’effetto utile di tale direttiva e i principi generali del diritto dell’Unione (si v. sentenza CGUE, 1° marzo 2012, O’Brien, C -393/10, punto 34).
Basti ricordare che uno degli obiettivi perseguiti dall’Accordo quadro è quello di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014, COGNOME e a., nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, punto 72)
La clausola 5, punto 1, di tale accordo quadro stabilisce «Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi,
dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
16. La Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (decisioni causa C-177/10, NOME COGNOME; sentenza 7 settembre 2006, in causa C-53/04, COGNOME e COGNOME; causa C-212/04, RAGIONE_SOCIALE).
Come affermato, tra le altre, nella già richiamata sentenza COGNOME, dalla formulazione stessa della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, risulta che l’ambito di applicazione di quest’ultimo è concepito in senso ampio e la definizione della nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro, enunciata alla clausola 3, punto 1, di quest’ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto nel diritto interno (cfr., sentenza CGUE 3 luglio 2014, RAGIONE_SOCIALE e a., cause riunite C 362/13, C 363/13 e C 407/13).
Pertanto, l’accordo quadro si applica all’insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, e fatta salva soltanto la discrezionalità
conferita agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell’accordo q uadro per quanto attiene all’applicazione di quest’ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro nonché l’esclusione, conformemente al quarto comma del preambolo dell’accordo quadro, dei lavoratori interinali (CGUE, 16 luglio 2020, C-658/18 UX, punto 116).
Come affermato al punto 119 della sentenza C-658/18 UX, la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo d eterminato che li vincola al loro datore di lavoro.
17. Nella fattispecie in esame assume, in particolare, rilievo la decisione della CGUE n. 157 del 15 marzo 2012, in causa C157/11, COGNOME, ove si è affermato, con riguardo al punto 1 della clausola 2 , che «Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro (…), si deve rilevare che la qualificazione formale, da parte del legislatore nazionale, del rapporto costituito tra una persona che svolge lavori socialmente utili e l’amministrazione pubb lica per cui vengono effettuati questi lavori non può escludere che a detta persona debba tuttavia essere conferita la qualità di lavoratore in base al diritto nazionale, se tale qualifica formale è solamente fittizia e nasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro ai sensi di tale diritto».
La CGUE ha inoltre affermato, nella suddetta sentenza, richiamando il punto 2 della clausola 2 dell’accordo quadro, che «tuttavia anche se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle circostanze in cui vengono effettuati i lavori socialmente utili da persone quali il ricorrente principale, il rapporto tra quest’ultimo e l’amministrazione pubblica italiana che lo ha assunto costituisce, in realtà, un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, occorre comunque ricordare che la clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro
conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità riguardo all’applicazione dell’accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, la c lausola 2, punto 2, dell’accordo quadro offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i ‘rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato’ nonché i ‘contratti e rappor ti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici’».
18. Precisa la CGUE nella medesima decisione COGNOME (par. 56) che l’applicazione dei criteri stabiliti sul fondamento di detto potere discrezionale deve essere indubbiamente effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire che un lavoratore impiegato in un programma che non rientri nelle categorie elencate nella clau sola 2, punto 2, dell’accordo quadro sia privato della tutela che quest’ultimo intende garantirgli (cfr., sentenza CGUE 8 settembre 2011, NOME COGNOME, C-177/10, par. 77, intervenuta con riguardo alla clausola 4 dell’accordo quadro).
19. La Corte d’Appel lo nel riferire i contratti in esame al d.lgs. n. 81 del 2000, non solo non ha effettuato un compiuto e approfondito vaglio dei rapporti di lavoro in questione con riguardo alle fonti e alla causale dell’atto negoziale costitutivo, alle reciproche obbligazioni, al concreto conformarsi degli stessi in ragione dell’attività prestata, ma soprattutto non ha verificato la compatibilità del concreto atteggiarsi del rapporto con l’accordo quadro, dalla cui violazione discende il riconoscimento del cd. danno comunitario, in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine (Cass., SU, n. 5076 del 2016), e se non intervenuta stabilizzazione direttamente riferibile alla precarizzazione.
20. La affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne
escluderebbe la riconducibilità all’accordo quadro, non può trarsi, come argomenta la Corte d’Appello né dalle generali esigenze di natura politicosociale che ne avrebbero costituito l’origine, né dalla finalità (che la Corte d’Appello assume quale causa dello schema negoziale legale) di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile contemperando l’esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il contenimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell’accordo quadro in rag ione della clausola 2 dell’accordo quadro medesimo, deve procedersi all’esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse.
21. Infine, si osserva che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5072 del 2016, nell’escludere la trasformazione, hanno stabilito i criteri per la determinazione del risarcimento del danno comunitario, e tale statuizione è stata ritenuta conforme al diritto eurounitario dalla CGUE causa C-494/16, COGNOME.
22. Nella specie è intervenuta la stabilizzazione. Sul punto (Cass., n. 23373 del 2022) va ricordato che l’immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale.
23. Il ricorso principale va accolto e la sentenza di appello va cassata con rinvio anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati. Tutte le questioni erroneamente non esaminate dalla Corte d’Appello perché ritenute assorbite dovranno essere riproposte nel giudizio di rinvio.
24. Può passarsi al l’esame del ricorso incidentale.
25. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., motivazione apparente.
La sentenza di appello aveva escluso la prescrizione eccepita dal Comune perché il rapporto non poteva ritenersi assistito da stabilità reale, trascurando che per stessa ammissione della Corte d’Appello, la fattispecie era connotata da specialità tale da rendere inapplicabile il d.lgs. n. 368 del 2001.
26. Il motivo è inammissibile.
La violazione dell’art. 132, cod. proc. civ. e dall’art. 111, Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Nella specie, tale omissione non si riscontra nella sentenza di appello che, come peraltro riporta lo stesso ricorrente inc identale, ha motivato sul rigetto dell’eccezione di prescrizione.
Di talchè la censura nella sostanza intende contestare la decisione sotto un profilo che sarebbe riferibile all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ma che è inammissibile.
Ed infatti, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicaz ione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
A tale onere non ha adempiuto il ricorrente incidentale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e dell’art. 2 della legge reg. n. 24 del 2000.
È contestata la statuizione del riconoscimento della somma di euro 671,39 al netto e non al lordo, disapplicando la norma regionale che non prevede il calcolo al netto.
28. Il motivo è inammissibile.
Come già affermato da questa Corte è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui sia denunciata, come nella specie, la ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto’ ai sensi dell’art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (vedi Cass., n. 19124 del 2015).
I vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono, infatti, posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato ‘error in procedendo’ (Cass. 9/7/2014 n. 15676).
Anche la censura riferita alla legge reg. n. 25 del 2000 è inammissibile in quanto carente rispetto a quanto esposto infra al punto 24.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. È censurata la statuizione che ha compensato per metà le spese del giudizio di primo grado e di appello in ragione del limitato accoglimento della domanda, senza considerare la soccombenza intervenuta in primo grado. Atteso il limitato accoglimento dell’appello.
Il motivo è inammissibile atteso che non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello che ha disposto la compensazione in ragione dell’esito complessivo del giudizio all’esito dell’appello.
Il ricorso incidentale è quindi da dichiarare complessivameNte inammissibile.
32 La Corte accoglie invece il primo ed il secondo motivo del ricorso principale.
Il Giudice del rinvio, oltre ad accertare la legittimità o meno del ricorso al lavoro a termine (v. anche i punti 17 e 20 della presente motivazione) e ad attenersi ai principi sopra enunciati con riguardo alla normativa applicabile nella specie, dovrà altresì esaminare gli effetti della stabilizzazione dei ricorrenti dedotta in corso di causa, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, secondo cui:
‘nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente’ (vedi, per tutte: Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021, seguita da Cass., Sez. L, n. 15240 del 1° giugno 2021, e da Cass., Sez. L, n. 35369 del 18 novembre 2021 e da molte altre conformi);
detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell’amministrazione, possono essere invocati i
principi affermati da Cass., Sez. L, n. 22552 dell’11 novembre 2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass., Sez. L, n. 16336 del 3 luglio 2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296 del 2006).
Ne deriva che i giudici del merito prima di valorizzare la instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato sono chiamati ad esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all’esito della quale l’immissione in ruolo è avvenuta, considerando che:
la stabilizzazione del personale precario rientra nell’area del ‘diritto all’assunzione’, più che in quella delle vere e proprie procedure concorsuali (Cass., SU, n. 16041 del 7 luglio 2010 e Cass., Sez. L, n. 20098 del 7 ottobre 2015, sulla sussistenza della giurisdizione dell’AGO);
solo una immissione in ruolo dotata dalle suindicate caratteristiche – e cioè, principalmente, che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con il rapporto precario e che non risulti semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine -può essere configurata come l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive, anche alla luce di CGUE, 19 marzo 2020, cause riunite C-103/18 e C-429/18, NOME COGNOME (C 103/18) e NOME COGNOME NOME e altri (C-429/18);
rispetto al ricorso incidentale, poiché esso viene integralmente disatteso, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso
principale accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24.01.2023.