Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30752 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30752 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2025
Inoltre la censura non coglie pienamente la ratio decidendi della pronuncia che, oltre ad escludere un diritto incondizionato alla stabilizzazione (affermazione corretta alla luce della normativa che prevede solo l’inclusione in una graduatoria da utilizzare per le successive assunzioni), ha evidenziato che l’appellante non aveva dimostrato di essersi collocato in posizione utile ai fini dell’assunzione nel periodo in cui era sospeso dal servizio .
Considerato che la mancata stabilizzazione del rapporto ha impedito l’assunzione a tempo indeterminato, deve ritenersi assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorso denuncia violazione de ll’ art. 2119 cod. civ., dell’art. 2 legge n. 604/1966, degli artt. 55 bis e 55 ter d.lgs. n. 165/2001, nonché la nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla valutazione espressa sulla disposta risoluzione anticipata del rapporto di impiego a tempo determinato
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate € 3000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME