Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2849 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2849 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
Oggetto
PUBBLICO
IMPIEGO
ABUSIVA REITERAZIONE CONTRATTI A TERMINE
STABILIZZAZIONE
R.G.N. 211/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 211-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2727/2023 AVV_NOTAIOa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 762/2020; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio
del 18/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso presentato da NOME COGNOME dichiarando l’illegittimità del contratto di lavoro temporaneo, dei contratti di somministrazione e a termine intercorsi con il RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO , condannando il RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno ai ricorrenti in misura pari 12 mensilità AVV_NOTAIO‘ultima retribuzione globale di fatto , respingendo invece la domanda di conversione in rapporto a tempo indeterminato.
Su gravame del RAGIONE_SOCIALE articolato in tre motivi la Corte di Appello di Roma rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che -a fronte AVV_NOTAIO‘intervenuta stabilizzazione -la lavoratrice non avesse più diritto al risarcimento del danno comunitario. 3. In ordine alla legittimità dei contratti la Corte rilevava l’insussistenza AVV_NOTAIOe esigenze temporanee ed eccezionali prescritte nel lavoro pubblico per il ricorso al lavoro flessibile ex art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001, vigente ratione temporis , ‘AVV_NOTAIOa cui esistenza il RAGIONE_SOCIALE convenuto non ha dato prova, non avendo provato né che fossero l’unica ragione AVV_NOTAIO‘assunzione dei lavoratori, né l’impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio’.
Ciò posto, la Corte territoriale prendeva atto AVV_NOTAIOa intervenuta stabilizzazione ottenuta proprio in ragione del precariato protrattosi anche nel periodo in contestazione,
rilevando la stretta correlazione causale ‘in quanto la proroga dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 da ultimo disposta con decreto del AVV_NOTAIO di concerto con il AVV_NOTAIO nelle more AVV_NOTAIOa conclusione AVV_NOTAIOa procedura assunzionale a tempo indeterminato, riguardava proprio i contratti a tempo determinato stipulati da 616 coadiutori amministrativi contabili provvisti dei requisiti per la stabilizzazione, procedura proseguita con D.M. 21 agosto 2014 con l’assunzione di 99 operatori amministrativi tra cui la ricorrente, il cui contratto a tempo determinato era stato rinnovato sino al 31/12/2015′.
Ad avviso AVV_NOTAIOa Corte capitolina l’eccezione di novità AVV_NOTAIOa questione AVV_NOTAIOa immissione in ruolo AVV_NOTAIOa dipendente era priva di pregio perché seppur avvenuta prima AVV_NOTAIO‘udienza di discussione del giudizio di primo grado doveva darsi per acquisita in quanto pacifica in causa la circostanza AVV_NOTAIOa esistenza del decreto ministeriale di stabilizzazione.
Richiamava un precedente AVV_NOTAIOa Corte di merito (n. 3717/21) secondo cui la stabilizzazione costituisce apice di un percorso normativo lungo il quale l’Amministrazione ha operato in modo ‘precarizzante’.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione La COGNOME con tre motivi illustrati da memoria, cui resisteva l’amministrazione con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 36 comma 5 del d. lgs n. 30 marzo 2001, n. 165, in relazione al d. lgs. n. 368 del 2001 e alla direttiva 1999/70/ce
del consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato, nonché violazione o comunque falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 32, comma 5, AVV_NOTAIOa legge n. 183 del 2010 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
La sentenza va censurata per l’erronea applicazione che la Corte d’Appello ha fatto dei principi e dei criteri che delimitano il verificarsi AVV_NOTAIOa c.d. cancellazione AVV_NOTAIO‘illecito allorquando vi sia stata l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori utilizzati con una successione abusiva di contratti a termine (e/o di rapporti di lavoro interinale o somministrato). Se la Corte Territoriale avesse correttamente applicato alla fattispecie concreta, per come ricostruita dalla Corte stessa, i principi e i criteri astrattamente declamati avrebbe dovuto concludere che nella specie non vi era alcun presupposto per attribuire effetti ‘sananti’ all’avvenuta assunzione.
La Corte di Appello ha affermato erroneamente ed apoditticamente la sussistenza AVV_NOTAIOa ‘correlazione causale’ tra abuso e stabilizzazione semplicemente riscontrando: che era stata disposta dal RAGIONE_SOCIALE una proroga dei contratti a termine dal <> e che tale proroga, era stata asseritamente disposta <>.
La normativa su cui si fonda la stabilizzazione e in particolare l’art. 4, comma 9 ter, del D.L. n. 101 del 2013, conv. dalla Legge n. 125/2013, che è richiamato dal D.M. 21 agosto 2014 prevede: <>.
Ad avviso AVV_NOTAIOa ricorrente balza all’evidenza, anzitutto, che, nella disposizione citata, vi è soltanto una mera autorizzazione a bandire procedure concorsuali, peraltro riservate a determinate tipologie di personale, tra cui rientrano anche i lavoratori con cui intercorreva il rapporto di lavoro a termine instaurato a seguito del concorso del 2007,
ma non solo loro, atteso che il RAGIONE_SOCIALE era libero di bandire o non bandire i concorsi (era ‘autorizzato’ a farlo) e la platea, per di più, poteva essere più ampia dei precari che erano stati assunti a tempo determinato con il concorso del 2007.
L’art. 4, comma 9 ter del D.L. n. 101 del 2013 neppure indica il numero dei dipendenti da assumere a tempo indeterminato e la tempistica AVV_NOTAIOe assunzioni; quindi, ai fini che qui occupano, è persino generico.
Inoltre, la predetta disposizione non contiene neppure un cenno alla finalità di superare il fenomeno abusivo del precariato presso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’autorizzazione a bandire procedure concorsuali è espressamente concessa <>.
Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.).
La sentenza va censurata per aver ignorato due circostanze assolutamente decisive e documentalmente provate che la Corte ha omesso di esaminare: i) l’assunzione con periodo di prova; ii) il completo disconoscimento AVV_NOTAIO‘anzianità.
Ed invero, l’art. 3 del contratto recita come segue:
<>.
Si tratta, evidentemente, di circostanze incompatibili con la c.d. cancellazione AVV_NOTAIO‘illecito, in quanto (a) la stabilizzazione AVV_NOTAIOa lavoratrice non è in relazione causale immediata e diretta con l’abuso e (b) la stabilizzazione non ha fatto conseguire alla lavoratrice il medesimo bene AVV_NOTAIOa vita, negato con la reiterazione dei contratti a termine, per il quale aveva agito in giudizio.
Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115, comma 1, 421 e 437, comma 2) c.p.c. in relazione al potere-dovere del giudice del lavoro di contemperare il principio dispositivo con quello AVV_NOTAIOa ricerca AVV_NOTAIOa verità materiale (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.).
La sentenza impugnata va censurata per aver esorbitato dai limiti entro i quali al Giudice del Lavoro è consentito acquisire prove ai fini AVV_NOTAIOa ‘ricerca AVV_NOTAIOa verità materiale’, atteso che, al di fuori del D.M. 21 agosto 2014, tardivamente prodotto e di per sé solo insufficiente, non vi era alcun elemento, anche solo indiziario, circa la sussistenza dei presupposti per attribuire all’assunzione effetto ‘sanante’ AVV_NOTAIO‘abusiva reiterazione di contratti a termine; con la conseguenza che, stante il quadro probatorio risultante dalla documentazione ritualmente prodotta dalle parti, non era consentita in appello l’acquisizione di un nuovo documento.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed interdipendenti fra loro e vanno accolti sulla scorta dei principi giurisprudenziali consolidati in materia.
4.1 Va al riguardo ribadito che i principi enunciati da Cass. n. 22522/2016, Cass. n. 16336/2017 e Cass. n. 15353/2020, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ, hanno trovato conferma nella sentenza AVV_NOTAIOa Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causa C -494/2017 (COGNOME contro MIUR) con la quale il giudice eurounitario, chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato (p. 39): ‘come emerge dalla clausola 5, punto 2, AVV_NOTAIO‘accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito AVV_NOTAIOe misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità AVV_NOTAIO‘impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante AVV_NOTAIOa tutela dei lavoratori’.
4.2 In linea di continuità con precedenti arresti, la Corte ha aggiunto (p. 41) che ‘La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure’ e che ‘(p.42) ‘né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi’; ha dunque concluso che (p. 45) ‘l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al
risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato’.
Anche in tempi recenti questa Corte si è pronunciata sulle questioni prospettate (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020, tutte richiamate da Cass. n. 28981/2022 e da Cass. 18224/2023), alla motivazione AVV_NOTAIOe quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
Tali decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 le quali, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima AVV_NOTAIO‘entrata in vigore AVV_NOTAIOa legge n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze AVV_NOTAIOa violazione del diritto AVV_NOTAIO‘Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza AVV_NOTAIO‘8 maggio 2019 (causa C494/17, COGNOME), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità AVV_NOTAIOa domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto».
4.3 Pertanto, considerato che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno derivante dall’abuso del contratto a termine si è di recente ulteriormente precisato che “nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli AVV_NOTAIO‘abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima AVV_NOTAIO‘abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale” (Cass. n. 15353/20).
4.4 Ciò posto, i principi enunciati richiedono, per una mirata applicazione, una valutazione concreta AVV_NOTAIOa singola fattispecie diretta ad accertare se la assunzione seguita ad una reiterata stipulazione di contratti a termine sia ad essi ricollegabile in un rapporto di causa/effetto, con la specifica individuazione di quale sia stato il procedimento (previsione di legge, concorso per titoli specifici, selezione riservata) che abbia consentito la immissione in ruolo del lavoratore proprio in ragione dei pregressi contratti a termine.
4.5 Una siffatta valutazione, da compiersi con accertamento del giudice del merito sulla base degli enunciati principi, non risulta essere stata effettuata nel caso in esame, considerato che la sentenza impugnata non ha operato il prescritto
accertamento in modo compiuto in ordine al rapporto causa/effetto tra stabilizzazione e pregressi rapporti a tempo determinato. In particolare, la Corte di Appello si è limitata ad affermare la mera sussistenza AVV_NOTAIOa ‘correlazione causale’ tra abuso e stabilizzazione semplicemente riscontrando che era stata disposta dal RAGIONE_SOCIALE una proroga dei contratti a termine dal <> e che tale proroga, era stata asseritamente disposta <>. La normativa su cui si fonda la stabilizzazione e in particolare l’art. 4, comma 9 ter, del D.L. n. 101 del 2013, conv. dalla Legge n. 125/2013, che è richiamato dal D.M. 21 agosto 2014 prevede: <>.
4.6 Orbene, tale disposizione prevede una mera autorizzazione a bandire procedure concorsuali, peraltro riservate a determinate tipologie di personale, tra cui rientrano anche i lavoratori con cui intercorreva il rapporto di lavoro a termine instaurato a seguito del concorso del 2007, atteso che il RAGIONE_SOCIALE era libero di bandire o non bandire i concorsi (era ‘autorizzato’ a farlo) e la platea, per di più, poteva essere più ampia dei precari che erano stati assunti a tempo determinato con il concorso del 2007.
Il mero richiamo alla normativa senza alcun altro accertamento concernente il necessario rapporto di causalità diretta tra precariato e stabilizzazione non è da ritenersi sufficiente sulla base dei principi enunciati da questa Corte. In conclusione, il ricorso va accolto.
La sentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18/11/2025 AVV_NOTAIOa Sezione lavoro AVV_NOTAIOa Corte Suprema di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME