Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27627 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28844/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in INDIRIZZO è elettivamente domiciliato ope legis ;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenz a n. 5718/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2018 R.G.N. 5757/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che :
con sentenza pubblicata il 13/04/2018 la Corte d’appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, dichiarava illegittimi (per carenza, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa loro specifica indicazione, RAGIONE_SOCIALEe ragioni temporanee legittimanti le assunzioni) i contratti a termine e di somministrazione intercorsi fra il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed NOME AVV_NOTAIO e condannava il primo a pagare alla seconda, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, sette mensilità d ell’ultima retribuzione globale di fatto;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso;
sia il RAGIONE_SOCIALE sia la controricorrente hanno depositato memorie.
Considerato che :
con l’ unico motivo di censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte territoriale erroneamente accolto la domanda risarcitoria senza tener conto RAGIONE_SOCIALEe modificazioni del rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e il AVV_NOTAIO medio tempore intervenute;
rileva che con decreto ministeriale del 21 dicembre 2017 si era proceduto, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE, all’assunzione di numerosi operatori amministrativi facenti parte di quel contingente di coadiutori già in servizio presso gli sportelli unici Immigrazione di questure e prefetture, contingente di cui faceva parte il COGNOME;
deduce che il controricorrente è stato stabilizzato a partire dal 1° gennaio 2018, e dunque in epoca successiva al giudizio di appello;
assume che tale stabilizzazione ha cancellato l’ illecito;
il motivo è inammissibile;
la situazione in esame, di una stabilizzazione intervenuta (‘a far data dal 1° gennaio 2018’) nel periodo compreso tra la lettura del dispositivo (7 dicembre 2017) e la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello (13 aprile 2018), non è diversa da quella, già esaminata da questa Corte, in cui la stabilizzazione è intervenuta nel corso del giudizio di legittimità;
è stato affermato (Cass. 6 luglio 2022, n. 21355, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) che nel giudizio di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti (e, a fortiori , neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito), fatti che a loro volta non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali ( essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.);
ed è pur sempre un fatto sopravvenuto quello RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta stabilizzazione del lavoratore all’esito RAGIONE_SOCIALEe procedure previste dai vari testi normativi all’uopo succedutisi nel tempo;
ed allora la deduzione del ricorrente, che non formula alcuna critica al ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, può essere intesa soltanto come mera (inammissibile) sollecitazione a riaprire una fase istruttoria ormai definitivamente chiusa dopo la pronuncia d’appello (in disparte la eventualità di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza d’appello per il fatto sopravvenuto asseritamente satisfattivo del diritto al risarcimento del danno);
il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;
la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza;
non si ravvisano gli estremi per la condanna per responsabilità aggravata del RAGIONE_SOCIALE invocata da parte RAGIONE_SOCIALEa controricorrente;
6. non sussistono le condizioni proce ssuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 settembre 2023