Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1490 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1490 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22064-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
Oggetto
Revoca incarico dirigenziale
R.G.N. 22064/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/11/2022
CC
COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 304/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/04/2017 R.G.N. 983/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTO
1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 304 del 2017, ha accolto l’impugnazione proposta dalla Regione Calabria nei confronti COGNOME NOME, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro.
Il lavoratore aveva agito in giudizio impugnando i provvedimenti con cui la Regione gli aveva revocato l’incarico di Direttore generale del Dipartimento ‘Presidenza’.
Il Tribunale affermava che non si trattava di incarico apicale, e pertanto, ritenuta illegittima la revoca, condannava la Regione Calabria al pagamento della somma che il lavoratore avrebbe percepito qualora l’incarico fosse stato mantenuto fino alla scadenza prevista dal contratto che le parti avevano stipulato il 15 maggio 2013, con previsione di durata triennale e possibilità di scadenza anticipata nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.
In data 21 gennaio 2015 gli era stata comunicata la revoca dell’incarico ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b) della legge reg. Calabria n. 31 del 2002 (revoca di diritto entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali).
2. La Corte d’Appello, nell’ accogliere l’impugnazione della Regione, ha affermato che nella specie, in ragione dei principi affermati
da questa Corte con la sentenza n. 2510 del 2017, l’incarico di Direttore generale di Dipartimento ricoperto dallo COGNOME era un incarico apicale, che legittimamente rientrava nelle previsioni dell’art. 10, comma 2, lett. b ), della legge reg. n. 31 del 2002.
La Corte d’Appello ha inoltre affermato che il Dipartimento ‘Presidenza’ aveva accorpato dal 2013 al 2015 anche il Dipartimento ‘Segretariato generale’, in ragione di provvedimenti organizzativi, e che il lavoratore svolgeva, in detto periodo, anche le funzioni di Segretario generale e di coordinamento del Comitato di direzione dei dirigenti generali dei dipartimenti (8 della legge reg. n. 31 del 2002, art. 11 della legge reg. n. 7 del 1996).
In particolare, ha escluso il rilievo della procedura selettiva, atteso che la stessa, comunque, lasciava ampi spazi di discrezionalità all’Amministrazione.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre COGNOME NOME prospettando due motivi di ricorso, di cui il primo articolato in più censure.
Resiste con controricorso la Regione Calabria.
Il ricorrente ha depositato memoria rubricata Corte di cassazione, Sezione Lavoro- RG 22064/2017, memoria ex art. 380bis , n. 1, cod. proc. civ.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto; art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 31 del 2002; artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 3, 25, 26 e 30 della legge della Regione Calabria n. 7 del 1996; art. 8 della legge Regione Calabria n. 31 del 2002, artt. 11, 12, 13, 14, 17 e 28 della legge Regione Calabria n. 7 del 1996; artt. 3, 4 e 5 del contratto individuale di lavoro stipulato tra l’AVV_NOTAIO e la Regione Calabria.
Il motivo è articolato in più censure.
1.1. Il ricorrente ripercorre la giurisprudenza costituzionale in
materia di spoils system .
Si duole della riconduzione della fattispecie, relativa all’incarico di Direzione generale del Dipartimento ‘Presidenza’, alla legge reg. n. 31 del 2002, art. 10, comma 2, lett. b ), invece che al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, come mod. dal d.lgs. 150 del 2009, che trova applicazione anche per le Regioni.
La novella in questione avrebbe determinato l’abrogazione implicita della legge reg. n. 31 del 2002 e della legge reg. n. 12 del 2005.
L’art. 19 cit., pone la distinzione tra incarichi apicali e incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, e solo per i primi prevede la cessazione decorsi 90 giorni dal voto di fiducia del Governo. Ciò anche considerando che, con la legge reg. n. 3 del 2012, sono state attuate nell’ordinamento regionale le disposizioni di principio contenute del d.lgs. n. 150 del 2009.
La statuizione della Corte d’Appello avrebbe fatto applicazioni della legislazione regionale al di fuori dei limiti di cui all’art. 19, cit., in presenza di un dirigente sprovvisto dei requisiti di fiduciarietà e apicalità.
Si contesta la fiduciarietà dell’incarico. La Corte d’Appello avrebbe dovuto subordinare l’applicazione dello spoils system alla previa verifica della sussistenza, in capo al ricorrente sia della fiduciarietà dell’incarico sia dell’apicalità dell’attività espletata.
Il caso di specie sarebbe differente da quello oggetto della sentenza di questa Corte n. 2510 del 2017, atteso che in ordine allo stesso avrebbero trovato applicazione i criteri di cui all’art. 19, commi 5bis e 6, relativi all’ iter procedurale, e manca la fiduciarietà dell’incarico.
Ed infatti, assume il ricorrente, l’incarico dirigenziale era stato affidato all’AVV_NOTAIO all’esito di procedure basate su selezione comparativa di titoli, con predeterminazione dei requisiti, di talché l’incarico era sottratto all’ intuitus personae , dunque alla fiduciarietà, e regolato da un contratto di lavoro di diritto privato.
1.2. È contestato il richiamo effettuato dalla Corte d’Appello all’art. 25 della legge reg. n. 7 del 1996, in quanto il lavoratore era soggetto esterno alla Regione, né poteva farsi riferimento all’art. 26,
comma 2, della medesima legge reg., che estende solo le norme procedurali al personale non appartenente al ruolo della Giunta regionale.
L’incarico conferito non costituiva direzione di settori, attesa la non comparabilità dei Dipartimenti regionali con i Ministeri. I settori e i servizi che compongono i Dipartimenti non sono articolazioni dirigenziali generali. Diversamente verrebbe violato il combinato disposto tra l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 30 della legge reg. Calabria n. 7 del 1996.
1.3. Il ricorrente aveva svolto attività di natura esclusivamente amministrativa -gestionale, e non di rappresentanza politica, con incarico non apicale.
La statuizione della Corte d’Appello che ravvisava l’apicalità dell’incarico nel profilo funzionale del Dirigente generale di Dipartimento si poneva in contrasto con la normativa di settore, confondendo le funzioni di indirizzo politico con quelle di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Ciò in ragione delle previsioni dell’art. 50, comma 2 e comma 4, dello Statuto regionale, e degli artt. 12, 13, 14, 17, 28 della legge reg. n. 7 del 1996, di cui il ricorrente ripercorre il contenuto, evidenziando come non emerga alcun compito avente natura di indirizzo politico, circostanza che trovava conferma nella documentazione prodotta in atti e nella sottoposizione a verifica delle performance. Né era intervenuta nomina a Segretario generale.
1.4. La vicenda lavorativa del ricorrente trova la sua unica fonte nel contratto di lavoro che, all’art. 4, stabiliva le modalità del recesso unilaterale per giusta causa, e all’art. 5 limitava la risoluzione anticipata da parte della Regione in casi specifici, da cui esulava la vicenda in esame.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. il vizio di omesso esame, in relazione alla nota n. 160579 del 17 maggio 2016, con cui la Regione aveva affermato di aver svolto le procedure di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il conferimento dell’incarico.
I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione.
Gli stessi non sono fondati.
3.1. Va premesso che la Corte d’Appello, nel decidere la controversia , non si è limitata a richiamare i principi enunciati da Cass. n. 2510 del 2017, in merito alla natura apicale del direttore di dipartimento della Regione Calabria, ma ne ha fatta ragionata applicazione in relazione alle specificità della fattispecie sottoposta al suo esame, prendendo in considerazione la procedura di conferimento dell’incarico in relazione alla disciplina di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2009, e accertando le funzioni svolte dal ricorrente (Direttore generale del dipartimento ‘Presidenza’, e dal 2013 al 2015 Segretario Generale e Coordinatore del Comitato di direzione dei dirigenti generali dei dipartimento, anche se non in ragione di autonoma nomina ma per l’accorpamento del Dipartimento ‘Segretariato generale’ al Dipartimento ‘Presidenza’, di cui lo stesso era titolare).
3.2. Il ricorrente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dal d.lgs n. 150 del 2009, vigente allorché veniva conferito l’incarico per cui è causa, a differenza della fattispecie oggetto del contenzioso su sui interveniva la sentenza di questa Corte n. 2510 del 2017.
Si deduce, nella sostanza che l’incarico conferito all’AVV_NOTAIO, poiché disposto all’esito della procedura prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, come mod. dal d.lgs. n. 150 del 2009, ed essendo anche intervenuta la valutazione dell’attività svolta, era privo dell’intuitu personae che avrebbe legittimato lo spoils system .
Di talché, le disposizioni della legislazione regionale che sancivano lo spoils system andavano ritenuto abrogate per incompatibilità con la legislazione statale.
3.3. Tale assunto non può essere condiviso in ragione dell’interpretazione dell’art. 19 cit., nel testo vigente ratione temporis, e nel testo previgente, condotta in ragione dei criteri ermeneutici, dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di spoils system , e dell’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello.
Ai sensi del primo comma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».
Va osservato che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 8091 del 2020, che richiama Cass., S.U., n. 24165 del 2018, e n. 5128 del 2001), «ove l’interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis , il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa».
La novella apportata all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha procedimentalizzato il conferimento degli incarichi dirigenziali, in ordine ai quali, comunque, anche la disciplina previgente richiedeva la sussistenza di competenze professionali, e ha continuato a prevedere, al comma 8 che «Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 – gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente – (disposizione non modificata dal d.lgs. n. 150 del 2009, salvo che per il riferimento ai limiti percentuali) cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo».
3.4. Con la sentenza n. 23 del 2019, la Corte cost. ha affermato di aver «più volte affermato l’incompatibilità con l’art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di
revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest’ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali (sentenze n. 52 e n. 15 del 2017, n. 20 del 2016, n. 104 e n. 103 del 2007), quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell’organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di funzioni tecniche di attuazione dell’indirizzo politico (sentenze n. 269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008)».
La Corte costituzionale, nella suddetta pronuncia, ha poi affermato la legittimità costituzionale della previsione della decadenza del Segretario comunale alla cessazione del mandato del Sindaco, pur rilevando che l’«apicalità e immediatezza di rapporto del Segretario comunale col vertice del Comune non richiedono necessariamente una sua personale adesione agli obbiettivi politico-amministrativi del sindaco.
La scelta del segretario, infatti, pur fiduciaria e condotta intuitu personae , presuppone l’esame dei curricula di coloro che hanno manifestato interesse alla nomina e richiede quindi non solo la valutazione del possesso dei requisiti generalmente prescritti, ma anche la considerazione, eventualmente comparativa, delle pregresse esperienze tecniche, giuridiche e gestionali degli aspiranti».
3.5. Il principio della selezione comparativa, procedimentalizzata, introdotto dal d.lgs. 150 del 2009, applicabile anche alle amministrazioni regionali (Cass., n. 6308 del 2021), con la durata temporanea dell’incarico, dunque concorre a valorizzare la salvaguardia dei principi di buon andamento e imparzialità nel rapporto tra politica e amministrazione, ma non esclude di per sé la sussistenza di un rapporto fiduciario tra l’Organo di governo e il personale di cui esso si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico-amministrativo, che legittimi il meccanismo di spoils system .
La legislazione regionale che viene in rilievo, in particolare, l’art. 25 della legge reg. n. 7 del 1996, l’art. 10, comma 2, lett. b ), della legge reg. n. 31 del 2002, e l’art.1, comma 1, della legge reg. n. 12 del 2005 nei limiti dell’intervenuto vaglio di costituzionalità, nel prevedere lo spoils systems dei dirigenti regionali generali (artt. 10 e 28 della legge reg. n. 7 del 1996), non risulta, quindi, incompatibile con la novella dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 a seguito del d.lgs. n. 150 del 2009, fermo restando l’accertamento rimesso al giudice di merito della sussistenza delle condizioni in presenza delle quali, secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, come ribaditi dalla sentenza n. 23 del 2019, lo spoils system è legittimo.
3.6. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha ricoperto l’incarico di Direttore generale del Dipartimento ‘Presidenza’, che ai sensi dell’art. 4 della legge reg. n. 7 del 1996 «svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all’emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale».
Inoltre, il ricorrente ha svolto, sia pure per un tempo limitato, 2013-2015, anche le funzioni di Segretario generale, accrescendo il carattere fiduciario della funzione di Direttore generale di dipartimento.
In proposito. va ricordato che, l’art. 8 della legge reg. 31 del 2002, nel disciplinare l’Istituzione del Segretario generale prevedeva al comma 1: «Nell’àmbito del sistema organizzativo regionale è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Dipartimento ‘Segretariato Generale’, con compiti di sintesi e di coordinamento dei dipartimenti nonché, ove istituite, delle direzioni delle Aree Funzionali, per il migliore conseguimento degli obiettivi di governo dell’Ente; è altresì attribuita al Segretariato Generale la verifica dell’andamento della gestione con riferimento agli indirizzi politici del Presidente».
Come già affermato nella sentenza di questa Corte n. 2510 del
2017, il Dirigente generale della Regione (appartenente o meno al ruolo regionale della dirigenza), Capo Dipartimento: ha la funzione di coordinare e dirigere il dipartimento, assicurando l’unitarietà di azione e a tal fine assistere gli organi di direzione politica e predisporre ovvero verificare e controfirmare le proposte a cura del dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi (art. 28, comma 2, lettera a, della legge reg. n. 7 del 1996); ha il potere di organizzazione generale del dipartimento e di adozione degli atti conseguenti, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica (art. 28, comma 2, lettera b, della legge reg. n. 7 del 1996).
In ragione delle funzioni e dei compiti svolti, gli incarichi ricoperti dal ricorrente, sia pure il secondo a seguito di accorpamento dei Dipartimenti, per le funzioni connesse, riguardano posizioni apicali, del cui supporto l’organo di governo si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico amministrativo, ciò non escludendo, peraltro, che vi possa essere anche lo svolgimento di compiti di mera gestione, come peraltro affermato dalla Corte d’Appello.
Né argomenti di univoco diverso segno possono trarsi dalle norme dello Statuto regionale e dagli articoli della legge reg. n. 7 del 1996 richiamati dal ricorrente, che non escludono il carattere di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa agli organi di direzione politicoamministrativa che è delineato dalla disciplina sopra richiamata.
3.7. Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello ha accertato che la procedura selettiva indetta, con l’avviso pubblico di selezione pubblicato il 10 aprile 2013, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, era stata fatta dall’Organo politico della Regione Calabria, e che la nomina del ricorrente (delibera n. 161 del 13 maggio 2013, con cui la Giunta nominava lo COGNOME quale Direttore generale del Dipartimento ‘Presidenza’, avendo preso atto della individuazione fatta in tal senso dal Presidente della Giunta regionale) era intervenuta all’esito di una procedura in cui era evidente la amplissima discrezionalità dell’Amministrazione, e dunque la natura fiduciaria dell’incarico.
Ed infatti, prosegue la Corte d’Appello, nell’interpretare l’art. 3 dell’avviso di selezione, sebbene lo stesso prevedesse alcuni criteri orientativi della scelta da effettuare, nondimeno ai criteri elencati non veniva assegnato alcun ordine di importanza, nessuna graduatoria tra gli aspiranti poteva dunque essere formata tra i candidati e nei fatti non risultava alcuna graduatoria, e non era prevista nemmeno una commissione di concorso con il compito di operare una valutazione sia pure iniziale delle domande presentate.
Tale statuizione non è stata adeguatamente e in modo circostanziato censurata dal ricorrente, che a pag. 16 del ricorso si limita a riportare stralcio della DGR n. 99 del 2013 (e a richiamare la delibera 161 del 2013), senza peraltro esplicitarne in modo esaustivo l’inferenza con l’art. 3 dell’avviso pubblico di selezione 10 aprile 2013 richiamato dal giudice di appello, e non contesta l’interpretazione di quest’ultimo effettuata dalla Corte d’Appello, in ragione dei criteri ermeneutici ex art. 1362 e ssg. cod. civ., con conseguente inammissibilità della doglianza.
Ed infatti, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362, e ss., cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461 del 2021).
3.8. Né può essere a ciò esaustiva la censura di omesso esame formulata con il secondo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente intende contestare l’interpretazione dell’avviso di selezione alla luce della nota redatta dalla Regione Calabria sull’intervenuto espletamento della
procedura ex art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Ed infatti l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo, o che riferiscono un fatto storico rilevante in causa – nella specie espletamento della procedura ex art. 19 del d.lgs. 195 del 2001 per il conferimento dell’incarico- che è stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., n. 28887 del 2019, n. 23397 del 2019).
3.9. Quanto alla censura relativa all’omessa valutazione delle clausole del contratto intercorso tra le parti, si osserva che non è riprodotto nel motivo la censura prospettata in appello al fine di verificarne la tempestività e la rilevanza. Non è poi dirimente, come afferma la Corte d’Appello, l’intervenuta valutazione dei risultati, in quanto circostanza non in contrasto con l’incarico apicale ricoperto.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre