Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8798 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
La Corte di Appello di Ancona ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME (docente di ruolo presso l’RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nella sede coordinata di Civitanova RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 5007,08, corrispondenti alle differenze di retribuzione dovute per l’assegnazione di ‘spezzoni di insegnamento’ illegittimamente attribuiti ad altri docenti negli Anni scolastici 2003/2004 (due ore) e 2005/2006 (4 ore).
La Corte territoriale ha innanzitutto rilevato che il diritto all’attribuzione RAGIONE_SOCIALEo spezzone di insegnamento non è riservato ai soli docenti di ruolo; ha in articolare affermato che, una volta avvenuto il completamento di orario nel limite RAGIONE_SOCIALEe 18 ore, gli ‘spezzoni di insegnamento’ vanno attribuiti per scorrimento, iniziando dai docenti di ruolo, e poi interpellando i precari.
Riguardo allo spezzone di quattro ore relativo all’Anno RAGIONE_SOCIALE 20032004, il giudice di appello ha evidenziato che il AVV_NOTAIO. COGNOME, primo titolare nella graduatoria di istituto, aveva rifiutato la cattedra con le 6 ore eccedenti e che il Dirigente RAGIONE_SOCIALE in data 29 agosto 2003 aveva attribuito il primo spezzone di 4 ore al AVV_NOTAIO. COGNOME e il secondo spezzone di 2 ore al AVV_NOTAIO. COGNOME.
Ha ritenuto legittima la valutazione obiettiva, assunta ex ante dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE per esigenze didattiche, di non impegnare il ricorrente su 5 classi, ed ha escluso che il dirigente avesse l’intenzione di danneggiare il AVV_NOTAIO. COGNOME, in realtà favorito dalla rinuncia del primo interpellato.
Rispetto alle 4 ore RAGIONE_SOCIALE‘A. S. 2004-2006, il giudice di appello ha ricostruito l’organico di diritto, evidenziando che 4 ore erano state cedute alla sede di
COGNOME per completamento di cattedra (16 ore più 4 ore), ed ha rilevato che in sede di organico di fatto non si era verificato alcun cambiamento rispetto alle previsioni RAGIONE_SOCIALE‘organico di diritto.
Ha ritenuto prioritario assicurare il diritto del docente al completamento RAGIONE_SOCIALE‘orario di cattedra di 18 ore settimanali, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 131/2007.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 4, legge n. 448/2001, anche come attuato dall’art. 4 D.M. n. 131/2007 ed in relazione all’art. 88 del DPR n. 417/1974.
Evidenzia che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. n. 131/2007, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza RAGIONE_SOCIALE‘istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tai spezzoni di insegnamento.
Addebita alla sentenza impugnata di avere travisato le disposizioni contenute nell’art. 22, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. n. 131/2007, le quali prevedono che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario debbano essere assegnate in via prioritaria al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità, quindi ai docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore, e solo successivamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato disponibili ad effettuare ore eccedenti risetto all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto corretta la scelta RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di assegnare al AVV_NOTAIO. COGNOME le due ore di insegnamento eccedenti l’orario di cattedra, in quanto il medesimo era già titolare di una cattedra di 18 ore e per i docenti a tempo determinato sussiste il divieto di superamento RAGIONE_SOCIALEe 18 ore.
Esclude che le ragioni didattiche addotte dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE per evitare che il ricorrente fosse impegnato per 24 ore distribuite su 5 classi fossero ostative al riconoscimento del diritto del ricorrente nei termini previsti dall’ordinamento didattico.
Deduce l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni riguardanti la giustificazione RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEe ore eccedentarie al AVV_NOTAIO. COGNOME, in quanto il RAGIONE_SOCIALE si era costituito tardivamente.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. n. 131/2007.
Evidenzia che nell’A.S. 2005/2006 le due ore eccedenti nella sede di Civitanova RAGIONE_SOCIALE erano state assegnate al AVV_NOTAIO. COGNOME, che aveva la cattedra nella sede di COGNOME (con completamento in quella di Civitanova RAGIONE_SOCIALE) e che era stata dunque per il medesimo costituita una cattedra di 20 ore, composta da 16 ore nella sede di COGNOME e di 4 ore in quella di Civitanova RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che la mancata assegnazione al AVV_NOTAIO. COGNOME RAGIONE_SOCIALEe due ore eccedenti contrasta con l’art. 1, comma 4, del D.M. n. 131/2007, da cui si evince che per scuola di servizio deve intendersi la scuola sede di organico, e non altre scuole facenti parte RAGIONE_SOCIALEa medesima istituzione scolastica; aggiunge che i ‘docenti in servizio nella scuola’ sono soltanto quelli RAGIONE_SOCIALE‘organico RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa, e non anche quelli appartenenti ad altro organico.
Argomenta inoltre che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/2001, il diritto al completamento RAGIONE_SOCIALE‘orario va esercitato salvaguardando in ogni caso l’unicità RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che i criteri di assegnazione e formazione RAGIONE_SOCIALEe classi fossero vincolati dall’organico di diritto accertato e non contestato dall’odierno ricorrente; evidenzia che la tardività RAGIONE_SOCIALEa costituzione avversaria rendeva impossibile valutare la contraddittorietà tra l’organico di
diritto e l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe ore eccedenti al AVV_NOTAIO. COGNOME, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inutilizzabilità dei documenti ex adverso prodotti.
Deduce l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il AVV_NOTAIOCOGNOME conoscesse e avesse accettato l’organico di diritto.
L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione è infondata, atteso che il ricorso non contesta la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, ma critica le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca connessione, sono infondati.
Le deduzioni sulla tardività RAGIONE_SOCIALEa costituzione avversaria sono infondate, in quanto le mere difese in diritto che non richiedano nuovi accertamenti di fatto possono essere fatte valere per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi AVV_NOTAIOili di difesa quando si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito (si vedano anche Cass. 19350/2005 e Cass. 23721/2021).
Ciò premesso, questa Corte ha chiarito che l’art. 22, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448/2001 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica), secondo cui: “Nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”, si inserisce nel contesto più ampio RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 e nel quadro RAGIONE_SOCIALEa piena valorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici (Cass. n. 5244/2020).
Si è in particolare evidenziato che in tale quadro le dotazioni organiche del personale docente RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche autonome soggiacciono a precise regole: sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche e RAGIONE_SOCIALEe entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto RAGIONE_SOCIALEa specificità dei diversi contesti territoriali, RAGIONE_SOCIALEe condizioni di funzionamento RAGIONE_SOCIALEe singole istituzioni e RAGIONE_SOCIALEa necessità di garantire interventi a sostegno degli
alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree RAGIONE_SOCIALEe zone montane e RAGIONE_SOCIALEe isole minori (v. comma 1, art. 22); il RAGIONE_SOCIALE provvede alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALE‘organico del personale docente ed alla ripartizione su base RAGIONE_SOCIALE (v. comma 2, art. 22 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza del 13 gennaio 2004, n. 13 nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all’RAGIONE_SOCIALE scolastico RAGIONE_SOCIALE venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano ai propri organi la definizione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche del personale docente RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche); le dotazioni organiche sono definite, nell’ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico RAGIONE_SOCIALE, su proposta formulata dai dirigenti RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali RAGIONE_SOCIALEe medesime istituzioni, nel limite RAGIONE_SOCIALE‘organico RAGIONE_SOCIALE assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all’handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche (v. comma 3, art. 22).
Questa Corte ha inoltre evidenziato il complesso meccanismo RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa consistenza complessiva RAGIONE_SOCIALE‘organico da parte del Dirigente preposto all’ufficio scolastico RAGIONE_SOCIALE che va aggiornata prima RAGIONE_SOCIALEa apertura RAGIONE_SOCIALEe scuole, in ragione RAGIONE_SOCIALEe variazioni del numero dei docenti occorrenti nei singoli istituti (alunni ripetenti, eventuale mancato seguito alla iscrizione o altre circostanze sopravvenute: posti che derivano dalla formazione di nuove classi autorizzate, dalle richieste di ore di sostegno per i diversamente abili, da attività aggiuntive autorizzate in ritardo o anche che si liberano ogni anno per lo spostamento del personale docente), RAGIONE_SOCIALE‘individuazione dei posti su organico di fatto (i posti vacanti e previsti in organico di diritto sono coperti con supplenze fino al 31 agosto ex art. 4 co. 1 legge 3 maggio 1999, n. 124; i posti vacanti e previsti in organico di fatto sono coperti con supplenze fino al 30 giugno ex art. 4 co. 2).
Si è inoltre chiarito che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 (Regolamento per il conferimento RAGIONE_SOCIALEe supplenze al personale docente ed
educativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999), solo le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento e restano nella competenza RAGIONE_SOCIALE‘istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento; sono stati inoltre evidenziati i criteri di priorità per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe ore supplementari che, solo all’esito RAGIONE_SOCIALEe attività di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘organico, restano nella competenza RAGIONE_SOCIALE‘istituzione scolastica per l’ulteriore assegnazione aggiuntiva (in favore, nell’ordine, di docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento RAGIONE_SOCIALE‘orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi; docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi; docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi).
Si è dunque precisato che l’affermazione del principio RAGIONE_SOCIALEa preferenza dei docenti in servizio nell’istituzione scolastica nell’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe frazioni RAGIONE_SOCIALEe ore aggiuntive di insegnamento fino ad un massimo, anch’esso previsto contrattualmente, di 24 ore settimanali è prevista non solo a condizione che tale personale presti il proprio consenso ma anche che le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente non costituiscano per i docenti in servizio completamento RAGIONE_SOCIALE‘orario d’obbligo previsto dalla contrattazione collettiva (v. in tal senso Corte cost. n. 13 del 2004); le ore eccedenti effettivamente disponibili possono dunque residuare solo a conclusione anche RAGIONE_SOCIALEe operazioni di attribuzione RAGIONE_SOCIALEe nomine a tempo determinato, per l’anno scolastico di riferimento (ed infatti per l’attribuzione di tali ore il docente a tempo determinato nominato con spezzone orario precede i docenti a tempo indeterminato).
Nel caso di specie, per quanto attiene all’Anno RAGIONE_SOCIALE 2003-2004, la Corte territoriale ha accertato che a fronte RAGIONE_SOCIALEa previsione in organico di diritto di quattro cattedre (tre di 18 ore e la quarta di 12 ore a Civitanova RAGIONE_SOCIALE , ed altre 8 a COGNOME), l’organico di fatto aveva visto la formazione di sole tre
cattedre di 18 ore ciascuna (la prima al AVV_NOTAIO. COGNOME, la seconda al AVV_NOTAIO. COGNOME e la terza al docente precario COGNOME), con la necessità di attribuzione ulteriore di 2 spezzoni di cattedra riferiti a classi diverse, il primo di 4 ore, ed il secondo di due ore.
La Corte territoriale ha inoltre rilevato che il Dott. COGNOME, dirigente scolastico RAGIONE_SOCIALE‘epoca, preso atto RAGIONE_SOCIALEa mancata accettazione RAGIONE_SOCIALEa cattedra con ore eccedenti da parte del docente di ruolo NOME COGNOME (primo titolare nella graduatoria di istituto) in data 29 agosto 2003 aveva attribuito il primo spezzone di 4 ore al Prof. COGNOME, docente di ruolo, ed il secondo spezzone al Prof. COGNOME, docente precario, e che di conseguenza la distribuzione RAGIONE_SOCIALEe ore per la classe di concorso A020 era stata così determinata: al AVV_NOTAIO. COGNOME 18 ore distribuite in tre classi, al AVV_NOTAIO. COGNOME 22 ore distribuite in quattro classi e al AVV_NOTAIO. COGNOME 20 ore distribuite in tre classi.
Ha inoltre evidenziato che l’attribuzione al AVV_NOTAIO. COGNOME di entrambi gli spezzoni di insegnamento avrebbe comportato l’impegno del medesimo docente per 24 ore distribuite su cinque classi di insegnamento (biennio e triennio), e che tale soluzione era stata considerata, con valutazione obiettiva assunta ex ante, non praticabile dal dirigente scolastico per ragioni didattiche.
La Corte territoriale, avendo considerato legittima l’attribuzione del primo spezzone al AVV_NOTAIO. COGNOME e del secondo spezzone al AVV_NOTAIO. COGNOME, ha dunque tenuto conto dei criteri di priorità, e si è pertanto conformata alla giurisprudenza di questa Corte.
Le censure del ricorrente relative alla mancata previsione RAGIONE_SOCIALEe ragioni didattiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento scolastico sono infondate, ove si consideri che le esigenze relative al buon funzionamento RAGIONE_SOCIALEa Scuola sono riconducibili al principio di buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ed hanno dunque carattere prevalente sull’interesse del docente al raggiungimento del tetto RAGIONE_SOCIALEe 24 ore di insegnamento.
In una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEe suddette disposizioni, deve pertanto ritenersi legittimo l’operato RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, che ha rispettato i criteri di priorità per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe ore supplementari attribuendo il primo
spezzone per l’Anno RAGIONE_SOCIALE 2003-2004 al AVV_NOTAIO. COGNOME, ed il secondo spezzone al AVV_NOTAIO. COGNOME, avendo ritenuto prevalenti le esigenze didattiche.
Il ricorso, nel lamentare l’attribuzione del secondo spezzone di due ore al AVV_NOTAIO. COGNOME in violazione del divieto di superamento RAGIONE_SOCIALEe 18 ore per i docenti assunti a tempo determinato, da un lato non considera che tale attribuzione non risulta avvenuta per il completamento di orario, e dall’altro che nel rispetto dei criteri di priorità le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario possono essere assegnate ai docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore.
In ordine alla richiesta attribuzione del preteso spezzone di orario di quattro ore per all’Anno RAGIONE_SOCIALE 2005 -2006, la Corte territoriale ha accertato che l’organico di diritto per la classe di concorso A020 nella sede di Civitanova RAGIONE_SOCIALE alla data del 6.5.2005 era composto da tre cattedre ordinarie di 18 ore, da una cattedra interna di 22 ore e da 4 ore cedute alla sede di COGNOME per completamento di cattedra (16 ore più 4 ore).
Il giudice di appello ha inoltre accertato e che al AVV_NOTAIO. COGNOME è stata attribuita la cattedra di 22 ore distribuite su tre classi, al AVV_NOTAIO. COGNOME una cattedra di 18 ore distribuite in quattro classi, al AVV_NOTAIO. COGNOME una cattedra di 18 ore distribuite in 4 classi e al AVV_NOTAIO. COGNOME una cattedra di 18 ore distribuite in tre classi, mentre al Prof. COGNOME sono state attribuite 4 ore in una classe, a completamento di orario di cattedra con 16 ore nella sede di COGNOME; ha inoltre precisato che in sede di organico di fatto non si era verificato alcun cambiamento rispetto alle previsioni RAGIONE_SOCIALE‘organico di diritto, ed ha pertanto ritenuto legittima l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa cattedra di 20 ore al Prof. COGNOME, docente di ruolo, a fronte del suo prioritario diritto al completamento RAGIONE_SOCIALE‘orario di cattedra.
Il ri corso, nell’argomentare che gli spezzoni di orario possono essere assegnati a docenti in servizio presso la scuola sede di organico, (e non presso altre scuole facenti parte RAGIONE_SOCIALEa medesima istituzione scolastica) e che il completamento non può comportare il superamento RAGIONE_SOCIALE‘orario di servizio previsto dal CCNL Scuola per i supplenti di scuola secondaria e deve garantire
l’unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento , non considera che le cattedre afferivano ad un’unica istituzione scolastica (RAGIONE_SOCIALE) e che il AVV_NOTAIO. COGNOME era docente di ruolo.
La corte territoriale, avendo considerato legittima l’attribuzione di 4 ore al Prof. COGNOME in ragione del suo prioritario diritto al completamento RAGIONE_SOCIALE‘orario di cattedra, si è dunque attenuta ai principi enunciati da questa Corte e sopra richiamati, secondo cui ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 (Regolamento per il conferimento RAGIONE_SOCIALEe supplenze al personale docente ed educativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999), solo le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento e restano nella competenza RAGIONE_SOCIALE‘istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per competenze AVV_NOTAIOessionali, nonché del rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22.2.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME