Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27196 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 27196 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 23245-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, INDIRIZZO
R.G.N. 23245/2019
COGNOME.
Rep.
P.U. 24/6/2025
7/07/2022 giurisdizione Spettacoli viaggianti e obblighi contributivi verso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza n. 95 del 2019 della C ORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 16 maggio 2019 (R.G.N. 469/2016).
Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udit a, per il ricorrente, l’avvocata NOME COGNOME , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Udita, per i controricorrenti , l’avvocat a NOME COGNOME, in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocata NOME COGNOME , che ha ribadito le conclusioni del controricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, escludendo l’obbligo di versare i contributi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di un ottovolante e, rispettivamente, di un gioco a gettone e di un castello incantato e dediti, pertanto, ad attività d’intrattenimento e di divertimento itinerante presso i luna park.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale rileva che l’intrattenimento e il divertimento itinerante presso i luna park , in quanto attività di spettacolo, configurano un’attività industriale, come conferma anche l’inquadramento operato dall’Istituto ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Difettano, dunque, i presupposti per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-I signori NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
-Il ricorso , dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 12 marzo 2025, è stato fissato all’udienza pubblica del 24 giugno 2025.
-Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti .
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e lamenta che la sentenza d’appello, qualificando come industriale l’ attività svolta dai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, abbia erroneamente negato l’obbligo di corrispondere i contributi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione all’attività d’intrattenimento e di divertimento itinerante presso i luna park, in contra sto con l’inequivocabile normativa di settore.
-Le censure sono fondate.
-Occorre prendere le mosse dalla disamina della legge n. 337 del 1968, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» e dunque deputata a regolare la materia dell’odierno giudizio, che verte sulla disciplina previdenziale dello spettacolo viaggiante.
Lo spettacolo viaggiante, in particolare, comprende «le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all ‘ aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile », con l’esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di trattenimento (art. 2 della legge n. 337 del 1968).
L’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della legge n. 337 del 1968 con riferimento, tra l’altro, alle previsioni dell’art. 18, rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia.
4. -Il primo comma del citato art. 18 della legge n. 337 del 1968 dispone che «Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all ‘ art. 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397», legge chiamata a disciplinare l’a ssicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.
Il secondo comma dell’art. 18 della legge n. 337 del 1968 estende agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613, recante «Estensione dell ‘ assicurazione obbligatoria per l ‘ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi».
Come rimarca il ricorrente (pagina 10 del r icorso), l’estensione concerne, per un verso, la tutela assicurativa contro la malattia e, per altro verso , la tutela assicurativa contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Alla collocazione elettiva degli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante nella platea dei RAGIONE_SOCIALE fanno riscontro, al ricorrere dei presupposti di legge, gli obblighi contributivi e le connesse tutele previdenziali, che attuano le finalità della legge n. 337 del 1968: il riconoscimento della funzione sociale dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti e il sostegno al consolidamento e allo sviluppo del settore (art. 1).
5. -Come evidenziano l’Istituto (pagina 10 del ricorso) e il Pubblico Ministero (pagina 2 della memoria), l’assetto delineato dal legislatore non muta dopo l’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che amplia e rafforza l’à mbito applicativo della tutela.
L ‘art. 1, comma 202, della legge n. 662 del 1996, a decorrere dal primo gennaio 1997, ha esteso «l ‘ assicurazione obbligatoria per l ‘ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all ‘ articolo 49, comma 1, lettera d ), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti ». L’art. 49, comma 1, lettera d ), della legge n. 88 del 1989 concerne le attività del settore terziario e, in particolare, le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, quelle di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le relative attività ausiliarie.
L’art. 1, comma 206, della medesi ma legge n. 662 del 1996 ha esteso l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge n. 613 del 1966 anche «ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell ‘ ambito di applicazione dell ‘ articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti».
L’espansione delle garanzie non altera quelle già sancite dalle disposizioni pregresse della legge n. 337 del 1968, che anche la normativa posteriore ha confermato (d.lgs. n. 179 del 2009) e che devono essere intese in coerenza con le specificazioni dettate dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 in ordine ai requisiti dell’obbligo contributivo.
A tal proposito, il legislatore , nel sostituire l’ art. 29, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), rubricato «Esercenti attività commerciali», ha puntualizzato che
l ‘obbligo d’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613 del 1966 grava sui «soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b ) abbiano la piena responsabilità dell ‘ impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli».
6. -Né milita contro l’obbligo contributivo l ‘eventuale classificazione nel settore industria, eseguita in conformità all’art. 49 della legge n. 88 del 1989. A tale riguardo, coglie nel segno il rilievo del ricorrente (pagina 9 del ricorso) che tale classificazione, valorizzata in entrambi i gradi di merito e nel controricorso, riguardi «solo i datori di lavoro e la tutela previdenziale apprestata -previa l’individuazione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’attività imprenditoriale da questi svolta in favore dei lavoratori subordinati di costoro».
Quanto alla tutela previdenziale dei lavoratori autonomi, è disciplinata dalle specifiche previsioni di legge che riguardano, rispettivamente, « a ) i RAGIONE_SOCIALE; b ) gli artigiani; c ) i lavoratori autonomi agricoli; d ) i soggetti che in forza della loro attività sono iscrivibili alla RAGIONE_SOCIALE separata» (la già richiamata pagina 9 del ricorso per cassazione).
7. -Nella fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte, l ‘obbligo contributivo dev’essere vagliato , pertanto, alla stregua della
disciplina dettata dal l’art. 18 della legge n. 337 del 1968 , in forza di un duplice e concorrente ordine di ragioni.
Anzitutto, tale disciplina si configura come lex specialis e, in secondo luogo, il legislatore, con il d.lgs. n. 179 del 2009, ne ha consapevolmente confermato la perdurante vigenza, già corroborata dalle specifiche previsioni della legge n. 662 del 1996 e ora ribadita ex professo .
La normativa richiamata, inequivocabile nell’estendere la tutela assicurativa dei RAGIONE_SOCIALE a coloro che, come i controricorrenti, esercitano attività di spettacolo viaggiante, rappresenta, dunque, l’ineludibile paradigma di riferimento .
8. -Con tali riferimenti normativi non si confronta in maniera adeguata la sentenza d’appello , che, per converso, conferisce rilievo dirimente alla classificazione del ‘ datore di lavoro ‘ (pagina 9 della pronuncia d’appello), senza considerare l’oggetto precipuo del presente giudizio: l’attività lavorativa autonoma svolta dal medesimo ‘ datore di lavoro ‘ e la tutela previdenziale che spetta in relazione a tale attività, secondo le disposizioni speciali ancora vigenti.
Neppure il controricorso , nell’enfatizzare la classificazione dell’attività come industriale, illustra elementi decisivi per confutare la ricognizione del quadro normativo che le difese dell’Istituto e le notazioni del Pubblico Ministero prospettano, sulla scorta dell’analisi dell’evoluzione diacronica della disciplina e delle sue interrelazioni sistematiche.
Non giova obiettare che l’Istituto, solo nel giudizio di cassazione, abbia posto l’accento sulla normativa speciale della legge n. 337 del 1968 (cfr., su tale aspetto, le pagine 9 e 10 del controricorso). In virtù del principio Iura novit curia , non assurge a valenza vincolante l ‘inquadramento no rmativo privilegiato dalle parti e spetta al giudice sussumere entro le coordinate giuridiche più appropriate la vicenda controversa. Il divieto di nova , invocato nel controricorso, attiene ai
fatti costitutivi, che nel caso di specie permangono inalterati, e non alla qualificazione sub specie iuris dei medesimi fatti.
Inoltre, la tesi propugnata nella sentenza d’appello e nel controricorso, nel determinare una carenza di copertura previdenziale, si tramuterebbe nell’ interpretatio abrogans di una normativa, che il legislatore ha ritenuto indispensabile preservare, e vanificherebbe, sul versante prioritario della protezione contro lo stato di bisogno, la finalità di sostegno e di promozione che permea tale disciplina.
9. -In ultima analisi, la sentenza impugnata, nell’attribuire valore risolutivo alla classificazione del datore di lavoro e nel pretermettere l’esame della fondatezza delle pretese alla luce della normativa speciale, ancora oggi deputata a regolare l’attività degli esercenti dello spettacolo viaggiante, presta il fianco alle censure del ricorrente.
10. -Dalle considerazioni esposte derivano l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa in conformità al principio di diritto che di séguito si enuncia: «In virtù dell’art. 18 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ( Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono obbligati a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 ( Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e successive modificazioni ed integrazioni, al ricorrere dei requisiti sanciti dall’art. 29, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), così come modificato dal l’art. 1, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)».
Il giudice di rinvio provvederà, infine, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 24 giugno 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME