Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7169 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7169 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26371/2022
promosso da elettivamente domiciliata RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 326/2022, sede distaccata di Taranto, pubblicata il 05/10/2022, notificata il 06/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.A.
Numero registro generale 26371,2022
Numero sezionale 4350,2023
e
si sposavano nelNirgi rccojia , gi zr – c rale 71E9,2024
ata r pX:Yeazione 18,012024
due anni, nel 1995, dalla loro unione nasceva il figlio COGNOME COGNOME . Alla separazione consensuale dei coniugi, avvenuta nel 1998, seguiva il divorzio, nel 2006, quando il figlio ancora minorenne aveva 11 anni. La sentenza di divorzio confermava le statuizioni concordate in sede di separazione consensuale, con riguardo al figlio, che tuttavia non recavano alcuna previsione riferibile alle spese straordinarie.
Con sentenza n. 2725/2018, pubblicata V08/11/2018, il Tribunale di Taranto, accogliendo la domanda di NOME COGNOME NOME condannava COGNOME V.C. RAGIONE_SOCIALE a rimborsare all’attrice l’importo di 16.898,66, oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti, pari al metà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni, a titolo di spe straordinarie, per il figlio NOME
Assumeva il Tribunale che non potessero rientrare nelle spese ordinarie, previste nel contributo al mantenimento, le spese per libri scolastici e per corredo scolastico, i viaggi di istruzion spese di iscrizione scolastiche, le tasse universitarie e le s connesse – quali i canoni di locazione per vivere nella sede universitaria e le spese di trasporto – che pertanto dovevano essere sostenute da entrambi i genitori, ancorché non preventivamente concordate, in quanto non preventivabili e quantificabili a monte.
Contro tale statuizione, COGNOME V.C. RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, che, nel contraddittorio delle parti, veniva accolto.
La Corte d’appello evidenziava che dovevano intendersi quali spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la lo imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, dovendo distinguersi gli esborsi che so destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costan prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento,
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dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammon,a e ilata pubbliCaione 18,012024 recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà, e che perciò richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
Sulla base di tali premesse, la Corte di merito ha ritenuto che non rientrassero nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privat (la RAGIONE_SOCIALE) in sede (Milano) diversa e lontana dal luogo di residenza, comprese le spese di iscrizione all’università, di allogg e di viaggio, perché la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili, in quanto la qualità professionale dei genitori (avvocato e architetto) e il titolo di studio (laurea) medesimi, in sostanza l’elevato livello socio-culturale della famigli di origine del figlio, erano tali da far presumere che il figlio avreb proseguito gli studi e avrebbe frequentato l’università, anche privata. Ciò in quanto il giudizio di prevedibilità delle spese non pu prescindere da una valutazione in concreto, che tenga in considerazione le condizioni socio-culturali ed economiche dei genitori e della famiglia di origine del figlio.
Il tenore di vita dei due ex coniugi (entrambi laureati e professionisti) e conseguentemente anche quello del figlio, com’è dimostrato dall’assegno piuttosto elevato stabilito a carico de padre al momento della separazione e poi del divorzio, e il loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere, secondo la Corte territoriale, che figlio avrebbe scelto di continuare la su formazione anche iscrivendosi ad università privata e fuori sede.
Analogamente la Corte d’appello ha escluso che potessero ritenersi spese straordinarie quelle mediche, di cui la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il rimborso, trattandosi per lo più di spese per analisi, p qualche accertamento strumentale e qualche visita specialistica, senza che fosse dimostrato che si trattasse di spese richieste d patologie improvvise e perciò imprevedibili, aggiungendo che
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comunque non si trattava di importi tali da poter quali ic a a p re q i ai un bleg on e 18,012024 esborsi come straordinari, anche in relazione al tenore di vita fa m ilia re.
Per le stesse ragioni non sono state considerate straordinarie le spese per l’attività sportiva e per il corso di musica del fig essendo tali attività ormai prevedibili per un giovane della stessa età del ragazzo e di importo non rilevante, in considerazione delle condizioni sociali ed economiche dei genitori.
Non sono state, infine, considerate spese straordinarie quelle per non meglio specificate “ulteriori esigenze di V.R. “, quelle per le ricariche della carta di pagamento e per i bonifici, che erano così genericamente determinate da non consentire un giudizio sulla straordinarietà delle stesse.
Avverso tale statuizione cassazione, affidato a un solo motivo. NOME ha proposto ricorso per
L’intimato si è difeso con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 155, 315 bis e 337 ter c.c., per avere la Corte di appello erroneamente escluso che le spese oggetto della richiesta di rimborso potessero essere considerate spese straordinarie, per essere in buona sostanza prevedibili per il figlio di due professionisti, mentre invece così non era.
La ricorrente ha precisato che si trattava di spese per trasporti (extraurbani, quando il figlio doveva spostarsi da NOME per frequentare il liceo a NOME a 30 chilometri di distanza, e seguito quando doveva raggiungere la sede universitaria a Milano), per viaggi di istruzione (anche all’estero, con pernottamento), per i conseguimento della “ECDL” (la patente europea del computer) e per corsi di lingua inglese (necessari per la sua formazione e il su futuro scolastico e professionale), per lo sport e la musica, p
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Num?ro radolt.a gerrale 71E9,2024 spese mediche straordinarie (cioè non relative a semplici me cina ilata p l unlicazione 18,012024 da banco) e, soprattutto, per l’iscrizione e la frequenz dell’Università amissis kquasi C 8.000,00 all’anno solo per la retta), con i relativi costi collegati alle necessità abitative (C 7.20 all’anno per la sola locazione di una camera in un appartamento in condivisione con altri studenti).
Secondo la ricorrente, occorreva tenere conto che si trattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto al tempo della crisi della famiglia, intervenuta quando il figlio NOME aveva quattro anni, ed evidentemente non erano prevedibili, poiché strettamente dipendenti dagli interessi del bambino, dalle sue attitudini e dall sue capacità. Non era prevedibile, ad esempio, che gli si interessasse alla musica. Poteva non avere utilità alcuna a conseguire la patente ECDL o rifiutare qualunque genere di attività sportiva. I genitori avrebbero potuto magari sperare che avesse attitudine per gli studi, e augurarsi che avesse una brillant carriera scolastica che lo portasse a scegliere di frequentare liceo università, ma non potevano certo prevedere, data la sua tenera età, la facoltà e la sede prescelte. Erano, in sintesi, esborsi rel ad attività e necessità possibili, astrattamente ipotizzabili al p ma che i genitori non potevano prevedere con certezza né ponderarne i costi, peraltro senza dubbio rilevanti. Basti pensare che la sola spesa per l’università (circa C 8.000,00 euro all’ann per la retta ed C 7.200,00 per l’alloggio, esclusi vitto, utenze e era tale da assorbire integralmente non solo il contributo mensile al mantenimento, ma anche quello annuale (pari a circa C 7.900,00). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME Il COGNOME controricorrente COGNOME ha COGNOME preliminarmente COGNOME eccepito l’inammissibilità del ricorso per due ordini di motivi.
In primo luogo, ha dedotto il difetto di autosufficienza del ricorso, perché la controparte non aveva indicato neppure sinteticamente i motivi di appello, né aveva operato la completa riproduzione del percorso motivazionale compiuto dalla decisione
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Numerp se zignale 4350/2023 impugnata, omettendo anche di descrivere tutti i documenti sui Numero di raccolta generale 7169/ . 2024 quali la domanda era fondata. RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 18/03/2024
In secondo luogo, ha ritenuto che le censure fossero rivolte agli apprezzamenti di fatto e alle valutazioni di merito operate dalla Corte territoriale, sottratti al sindacato del giudice di legittimità.
è infondata l’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso, tenuto conto che dalla complessiva lettura dello stesso possibile evincere con chiarezza lo svolgimento del processo, le ragioni della decisione impugnata e i motivi per cui la parte ha impugnato tale statuizione.
Anche l’ulteriore eccezione pregiudiziale è infondata.
Com’è noto, fa parte del sindacato di legittimità la falsa applicazione di norme di diritto, che impone di controllare se la fattispecie concreta (così come ricostruita dal giudice di merito) si stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridi astratta, individuata come idonea a dettarne la disciplina, oppure, al contrario, avrebbe dovuto essere ricondotta a un’altra fattispecie giuridica, o non avrebbe dovuto essere considerata riconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, si da non rilevare in jure, oppure, ancora, non sia stata ricondotta alla fattispecie giuridica, cui inve avrebbe dovuto esserlo (c.d. vizio di sussunzione o di rifiuto sussunzione, v. sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13747 del 31/05/2018 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21772 del 29/08/2019).
In tutti tali casi, il controllo sull’esatta applicazione della l da parte Corte di Cassazione è consentito dell’espresso riferimento che l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. fa al concetto di “fa applicazione” in congiunzione con quello di “violazione”, che ha natura esplicativa di un’unica nozione, siccome rivela il fatto ch l’art. 111 Cost. allude solo alla violazione di legge. Invero, u norma di diritto può essere violata dal giudice: a) o perché egli ne interpreta o ne legge erroneamente un elemento testuale della disposizione in cui la norma è dettata; b) o perché legge bene tutti
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gli elementi testuali della disposizione, ma, nell’enucleare RAGIONE_SOCIALE norma Nu m ero di raccolta generale 7169/ . 2024 che risulta dal senso complessivo delle espressioni teEstmahhciaone 18,03,2024 individua in modo erroneo rispetto a come avrebbe dovuto secondo i canoni del procedimento interpretativo delle norme (art. 12 preleggi), così sbagliando nel pervenire al risultato ultimo de procedimento esegetica di una disposizione, che è appunto di percepire ed individuare ciò che la fonte che ha emanato la disposizione ha intesto disporre appunto come norma; c) o perché, pur conclusi esattamente i due passaggi sub a) e sub b) e dovendo applicare il risultato esatto dell’esegesi alla fattispecie concreta rifiuta di ricondurvi quest’ultima alla fattispecie astratta, p correttamente individuata, o la riconduce invece ad altra o esclude che posa essere ricondotta ad essa come a qualsiasi altra fattispecie giuridica.
In tutti tali casi e, dunque, anche in quello sub c) il giudice commette un error luris e in quest’ultimo sbaglia nel procedimento di sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta, di modo che l’errore si risolve nella mancata applicazione della norma giuridica che nella specie doveva applicarsi (v. ancora sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13747 del 31/05/2018).
Nel caso di specie, sul presupposto che le spese sostenute per i figli sono straordinarie quelle che – per la loro rilevanza imprevedibilità e imponderabilità – esula no dall’ordinario regime di vita dei figli, la ricorrente ha investito il giudice di legittimità verifica della correttezza giuridica della nozione di imprevedibilità d tali spese, così come intese dal giudice di merito, che la parte contestato, offrendo una diversa nozione.
È, pertanto, evidente che non si tratta della prospettazione di questioni di merito, ma dell’allegazione di un tipico vizio d sussunzione della decisione impugnata.
Il motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.
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In tale ottica, Questa Corte ha ritenuto che le spese scolastiche e mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, qual componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù de titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore, umero sezionale 5.1. Questa Corte ha già chiarito che, in mat eria i spese 4350/2023 Numero di raccotta generale 7169/ . 2024 straordinarie, occorre in via sostanziale distinguere trabta Obliglione esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, ce nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervall temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, COGNOME sortiscono l’effetto di COGNOME integrare COGNOME l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi separativi previsti dart. 337-bis c.c., previa un’allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certez liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione d accertamento, in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello del proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale nei procedimenti sopra menzionati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 379 del 13/01/2021). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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N mero sezionale 4350/2023 Nu ero di r i colta’generale 7169/ . 2024 richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie c e pe rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dallbrítinar bone 18/03/2024 regime di vita della prole (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3835 de 15/02/2021).
Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quegli esborsi (per l’acquisto d occhiali, per visite specialistiche di controllo, per pagamento tasse scolastiche, ecc…) che, pur non ricompresi nell’assegno fis periodico di mantenimento – ove il titolo preveda espressamente, in aggiunta ad esso, il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie e delle spese scolastiche – tuttavia, nel loro ordinari riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterrninabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all’an (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono pe rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipata rio sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenut senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertar nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la lor esistenza e quantificazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella stessa ottica, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che la spesa per frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all’alloggio, rientra nelle ve proprie spese straordinarie, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell’imprevedibilità della
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umero se zIgnale 4350/2023 sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i NuM pro er j;iri studi o i raccolta generale 7169/. 2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023). RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 18/03/2024
Le vere spese straordinarie, infatti, non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita del figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifi un accertamento giudiziale specifico a seguito dell’esercizio d apposita azione.
La ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell’ammontare dell’assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall’art. 337-ter, comma 4, c.c. e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consenti dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno.
5.2. Nel caso di specie è Incontroverso che nel 2006, in sede di divorzio, quando il figlio delle parti aveva solo 11 anni, era sta previsto solo un contributo mensile al mantenimento di quest’ultimo a carico del padre, senza ulteriori previsioni e, i particolare, senza alcun riferimento alla disciplina delle spes straordinarie.
Non si pone, dunque, una questione di azionabilità del diritto al rimborso a prescindere dalla formazione di un nuovo titolo.
La materia del contendere si incentra tutta sulla riconducibilità delle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso tra quel straordinarie, oppure se le stesse debbano ritenersi comprese nel contributo al mantenimento forfettariamente determinato in sede di divorzio.
5.3. Si deve subito precisare che la censura è ammissibile solo con riferimento alle spese scolastiche e a quelle relative al frequenza all’università privata furi sede (iscrizione, alloggio
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Nuroero spztonale 4350/2023 viaggio), in relazione alle quali il giudizio della Corte di appello Numero rii raccolta generale 7169/ . 2024 limitato alla ritenuta prevedibilità, censurata con il riCCEISOfillefone 18,03,2024 cassazione della ricorrente.
Com’è noto, infatti, la mancata impugnazione di alcune delle ragioni poste a fondamento della decisione Impugnata, potendo da sole giustificare la statuizione assunta, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione incentrata su altre rationes, perché l’eventuale accoglimento delle censure non comporterebbe la cassazione della decisione, divenendo definitiva la statuizione fondata sulle ragioni non censurate (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019).
Nel caso di specie, si è verificata proprio tale evenienza.
Con riguardo alle spese mediche e sportive e a quelle relative al corso di musica, infatti, il giudice di appello ha motivato il rige della richiesta di rimborso evidenziando, oltre alla ritenuta prevedibilità delle stesse, anche la non rilevanza degli import spesi, su cui parte ricorrente non ha dedotto alcunché. Inoltre, le spese riferite alle “ulteriori esigenze di V.R. “, quelle relative ricariche dalla carta di pagamento e ai bonifici effettuati al figl non sono state ritenute rimborsabili dalla Corte d’appello, che ne ha evidenziato la genericità della descrizione e, di conseguenza, l’impossibilità di verificarne la natura ed anche su tale aspetto ricorrente non ha operato alcuna censura.
5.4. Con riferimento alle spese scolastiche e universitarie sopra menzionate, la Corte di appello ha statuito come segue: «Come infatti dedotto dal I V.C. la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili in quanto la qualità professionale dei genitori e il titolo di studio (laurea) dei medesimi, in sostanza l’elevato livello socio-culturale della famiglia di origin del figlio, erano tali da far presumere che il figlio avrebb proseguito gli studi e avrebbe frequentato I ‘università, anche privata. Il giudizio di prevedibffità delle spese non può, cioè,
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prescindere da tutti gli elementi concreti da cui se ne posa uata p UbbilC azione 18,012024 valutare fa prevedibilità e tra tali elementi vanno considerate anche le condizioni culturali ed economiche dei genitori e della famiglia di origine del figlio. Il tenore di vita dei due ex coniugi (entramb laureati e professionisti) e conseguentemente anche quello del figlio, dimostrato peraltro dall’assegno piuttosto elevato stabilito carico del padre al momento della separazione e poi del divorzio, e il loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere che figlio avrebbe scelto di continuare gli studi anche iscrivendosi ad università privata e fuori sede. Consegue che le relative spese non possono ritenersi imprevedibili e dunque straordinarie, non comprese nell’assegno già stabilito per il mantenimento del figlio, già peraltro piuttosto elevato.»
A tale motivazione la ricorrente ha replicato rilevando che si trattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto al momento della crisi della famiglia, quando NOME aveva quattro anni, ed evidentemente non erano prevedibili, poiché strettamente dipendenti dagli interessi del bambino, dalle sue attitudini e dall sue capacità che nel tempo si sono sviluppate. Secondo la I A.A. in sintesi, si è trattato di spese relative ad attività e nece possibili, astrattamente ipotizzabili, al più, ma che i genitori n potevano prevedere con certezza né ponderarne i costi, peraltro senza dubbio rilevanti.
5.5. Com’è noto, l’art. 337-ter c.c. (applicabile anche ai figli maggiorenni ancora non indipendenti economicamente) stabilisce, per quanto riguarda le statuizioni riguardanti la prole nei cosiddetti giudizi separativo, che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede a mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, determinare considerando; 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il
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tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convfvenza on uata p ub ic a m on e 18,012024 entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Dalla norma appena richiamata emerge con chiarezza l’obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un’altra è il rapporto tra genitori obbligati.
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a que nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle l capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (a 315-bis, comma 1, c.c.).
È per questo che l’art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudiz disciplinati dall’art. 337-bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenor vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori .
I diritti dei figli di genitori che non vivono assieme, infatti, possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stan ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di allontanarsi.
Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.
Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall’art. 143, comma 3, c.c. che sancisc dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia,
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Num.eui di r.aQcolta t rnerale 71E9,2024 ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacita RAGIONE_SOCIALE lav ro ilata pubb icazione 18,012024 professionale e casalingo.
In generale, l’art. 316-bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano es sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica de compiti domestici e di cura assunti da ciascuno , quali modalità di adempimento in via diretta dell’obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull’entità del contributo al mantenimento in termini moneta ri.
Ciò che emerge dal quadro normativo è, prima di tutto, che il legislatore non opera alcuna distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la previsione di un assegno periodico è stabilit come possibile, «ove necessario … al fine di realizzare il principio di proporzionalità».
Anche l’individuazione di spese straordinarie che non siano comprese nell’importo predeterminato nell’assegno di mantenimento, assume, pertanto significato in vista della salvaguardia del principio di proporzionalità.
D’altronde, la determinazione del contributo al mantenimento viene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente si compiono per il figlio al momento in cui tale contributo è determinato, le quali, poi, vengono ripartite tra i genitori
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IJa generale 71E9,2024 proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi a N aD e gr l i ra h:Iti – da ata pubblicazione 18,012024 ciascuno.
La valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi di valutazione menzionati nell’art. 337-ter c.c., tenendo conto della situazione attuale, e nell’attualità viene effettuata la ponderazion della proporzione.
Tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve, pertanto, ritenersi compreso nell’assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli. Tutto ciò che non è previst prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell’assegno, non è compreso nell’assegno e, se di rilevante entità deve essere considerato come un esborso straordinario.
La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell’attualità della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo (come l frequentazione universitaria di un bambino), e dunque prive del requisito dell’attualità.
6. In conclusione, il motivo deve essere accolto in applicazione del seguente principio:
“In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibill e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter, comma c. c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come
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ume sezionale 4350/2023 anticipazioni dell’obbligo di entrambi RAGIONE_SOCIALE genitori, nroduireb r pero ‘Numero i racco ta generale 7169/ . 2024 l’effetto violativo del principio di proporzionalità della con al t2bilétone INDIRIZZO012024 genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere de straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determina bili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno’:
La decisione impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce, sede distaccata di Taran anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalit delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a no dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio d causa alla Corte di appello di Lecce, sede distaccata di Taran anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, s omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a no dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezion civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2023.