Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16027 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9752/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 175/2022 depositata il 25/01/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere COGNOME.
ingiuntivo per rimborso delle spese di registrazione di ordinanza ex 553 cpc
Ad. CC 29 maggio 2024
FATTI DI CAUSA
Le RAGIONE_SOCIALE proponevano opposizione avverso il decreto n. 24/2019 con il quale il Giudice di Pace di Ariano Irpino aveva ad esse ingiunto di pagare la somma di euro 217 in favore dell’AVV_NOTAIO a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione, emessa dal Tribunale di quella città, nell’ambito di procedura esecutiva nella quale esse RAGIONE_SOCIALE rivestivano la qualifica di terzo pignorato.
Il Giudice di Pace, rigettando l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello le RAGIONE_SOCIALE, insistendo nella richiesta di revoca del decreto.
Nel contraddittorio dell’COGNOME il Tribunale di Benevento con sentenza n. 175/2022, rigettando l’appello, confermava la sentenza del giudice di primo grado, condannando le RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese processuali relative al grado in favore della controparte.
Avverso la sentenza del Tribunale quale giudice di appello hanno proposto ricorso le RAGIONE_SOCIALE.
Parte intimata non ha svolto difese.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti non hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudice di appello ha ritenuto che: <>
La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: <> nella parte in cui (p. 2) ha statuito la legittimità dell’azione intrapresa.
Osserva che l’ordinanza di assegnazione, emessa dal Tribunale di Ariano Irpino, costituisce titolo esecutivo in ordine alle somme assegnate, comprese le spese conseguenti e necessarie per la sua attuazione (richiama al riguardo Cass. n. 11493/2015 e n. 7532/2014).
Sostiene che l’AVV_NOTAIO avrebbe potuto pertanto agire in via esecutiva, liquidando le spese di registrazione con nuovo precetto e che la sentenza impugnata, costituendo un duplicato del titolo esecutivo originario, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.
Precisa che nel caso di specie le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione somme, in quanto rientranti tra le ‘successive occorrende’ ex art. 91 c.p.c. avrebbero potuto essere rimborsate agendo in via esecutiva, cioè azionando il titolo esecutivo costituito dall’ordinanza stessa (e non proponendo una nuova domanda giudiziale, come invece era avvenuto).
Sottolinea che la società ricorrente, quale terzo pignorato, non è parte del processo esecutivo, ma mero ausiliario del giudice dell’esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: <> nella parte in cui
(p. 3) il giudice di appello – affermando <> – ha ritenuto che esse RAGIONE_SOCIALE, in qualità di terzo pignorato, sia coobbligato nel pagamento dell’imposta di registrazione dell’ordinanza di assegnazione somme.
Sottolinea che dal disposto di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 risulta che esse RAGIONE_SOCIALE, quale terzo pignorato, non assumono la qualità di parte nella procedura esecutiva, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. n. 9390/2016).
2.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia: <> nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che: <>.
Si duole che il giudice di appello, tanto affermando, ha individuato, quale soggetto soccombente, anche il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE, così costituendo in capo al creditore un ulteriore illegittimo titolo per il recupero delle spese dallo stesso sostenute per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione.
Sottolinea che nella giurisprudenza di questa Corte (che richiama) è principio consolidato quello per cui l’onere delle spese non segue la soccombenza, come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all’esecuzione, ragion per cui le spese di registrazione costituiscono un credito verso l’espropriato (e non già nei confronti del terzo pignorato).
Sotto altro profilo si duole che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di ‘tara sul ricavato’ (e, al riguardo, invoca, ad es., Cass n. 24571/2018 e Cass. n. 10420/2020).
Il primo motivo, avente ad oggetto l’abusiva duplicazione del titolo esecutivo trattandosi di importo ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore, è inammissibile.
Premesso che non si è trattato di opposizione all’esecuzione, ma di opposizione ad un decreto ingiuntivo, sia pure per ragioni inerenti al processo esecutivo, l’inammissibilità del motivo consegue al fatto che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3206, 3215 e 3217, che richiamano Cass. n. 15447/2020) quando il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito all’esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo) del costo di registrazione del provvedimento – il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell’art. 95 cod. proc. civ.
A tanto consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l’originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.
Nel caso in esame, come sopra rilevato, il giudice ha accertato che l’ordinanza di assegnazione non conteneva l’espresso addebito all’esecutato delle spese relative all’imposta di registro in capo al debitore esecutato e tale statuizione non risulta impugnata, per cui il motivo difetta di decisività.
Donde l’inammissibilità del motivo per difetto di interesse.
Fondati sono invece il secondo ed il terzo motivo, che, in quanto entrambi imperniati sulle norme relative all’imposta di registro
e sul riparto delle spese nel processo esecutivo, sono qui trattati congiuntamente.
Invero, è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., cfr., fra le tante, Cass. nn. 3206, 3215 e 3217 del 2022, che richiamano Cass. n. 10420/2020) il principio per cui, in mancanza di espresso addebito all’esecutato del costo di registrazione, tale importo fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato, in base all’art. 95 cod. proc. civ.; qualora per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris ), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata.
Di tale principio di diritto non ha tenuto conto la sentenza impugnata, che, pertanto, deve essere cassata.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa, con definitivo rigetto della domanda proposta dall’AVV_NOTAIO nei confronti dell’odierna ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo, da intendersi – quindi e tra l’altro revocato.
L’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ma con decisione nel merito, comporta la necessità di procedere a diversa regolazione delle spese di lite. Esse seguono la soccombenza dell’AVV_NOTAIO in entrambi i gradi del giudizio di merito e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento alle spese liquidate dai giudici di merito e, per il presente giudizio di legittimità, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.
L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. Un. 4315/2020).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo e il terzo motivo e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall’odierno intimato contro l’odierna ricorrente;
condanna l’AVV_NOTAIO alle spese dell’intero giudizio, liquidate: per il primo grado, in euro 330, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa; per il grado di appello, in euro 370, oltre iva e cpa e rimborso spese forfetario; per il presente giudizio di legittimità, in euro 700, oltre euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa per legge.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024, nella camera di consiglio