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Spese registrazione ordinanza assegnazione: chi paga?

La Corte di Cassazione ha stabilito che le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione gravano sul debitore originario e non sul terzo pignorato, a meno che non vi sia un espresso addebito nell’ordinanza stessa. Di conseguenza, il creditore non può ottenere un decreto ingiuntivo per tali spese contro il terzo. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente condannato un istituto di servizi, in qualità di terzo pignorato, a rimborsare tali costi a un avvocato.

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Pubblicato il 26 novembre 2025 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Spese Registrazione Ordinanza Assegnazione: la Cassazione Chiarisce Chi Paga

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su una questione cruciale nelle procedure esecutive: a chi competono le spese registrazione ordinanza assegnazione? La risposta fornita dagli Ermellini è netta e consolida un principio fondamentale, distinguendo nettamente la posizione del debitore esecutato da quella del terzo pignorato. Questo intervento chiarisce i confini della responsabilità economica nelle procedure di pignoramento presso terzi, offrendo una guida preziosa per creditori, debitori e terzi coinvolti.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato, creditore procedente in una precedente esecuzione, contro un noto istituto di servizi, che in quella procedura rivestiva il ruolo di terzo pignorato. L’ingiunzione richiedeva il rimborso di circa 217 euro, sostenuti dal legale per la registrazione fiscale dell’ordinanza di assegnazione. L’istituto di servizi si opponeva, ma sia il Giudice di Pace prima, sia il Tribunale in sede di appello, confermavano la sua condanna al pagamento.

Secondo i giudici di merito, in assenza di un espresso addebito di tali spese al debitore esecutato nell’ordinanza di assegnazione, si rendeva necessario un autonomo giudizio per il loro recupero. Inoltre, ritenevano che il terzo pignorato, divenendo nuovo debitore del creditore per effetto dell’ordinanza, fosse legittimato passivamente a tale richiesta. Insoddisfatto della decisione, l’istituto di servizi ricorreva per Cassazione.

La Decisione della Corte sulle Spese Registrazione Ordinanza Assegnazione

La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente il verdetto dei gradi inferiori. Accogliendo il ricorso dell’istituto di servizi, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria dell’avvocato, revocando il decreto ingiuntivo. La Corte ha stabilito un principio chiaro: le spese registrazione ordinanza assegnazione non gravano sul terzo pignorato, bensì sul debitore esecutato originario.

Le Motivazioni

La Suprema Corte fonda la sua decisione su principi consolidati (jus receptum) in materia di processo esecutivo. Il ragionamento segue due direttrici principali.

In primo luogo, viene ribadita la natura del processo esecutivo e la ripartizione delle spese. A differenza del processo di cognizione, dove vige il principio della soccombenza (chi perde paga), nel processo esecutivo le spese seguono il principio della “soggezione del debitore all’esecuzione” (art. 95 c.p.c.). Ciò significa che tutti i costi necessari per realizzare il diritto del creditore, inclusa l’imposta di registro dell’ordinanza di assegnazione, costituiscono un credito che sorge nei confronti del debitore espropriato, non di altri soggetti.

In secondo luogo, la Corte chiarisce il ruolo del terzo pignorato. Quest’ultimo non è parte del processo esecutivo, ma un mero ausiliario del giudice. La sua obbligazione deriva dall’ordinanza di assegnazione e si limita al pagamento del debito che aveva verso il debitore esecutato, nei limiti della capienza. Non può essere considerato “parte soccombente” e, pertanto, non può essere gravato di spese processuali che non gli competono. L’onere della registrazione, in assenza di un espresso addebito nell’ordinanza, fa capo al creditore, che ha diritto di rivalersi sul debitore originario, e non sul terzo.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso (relativo all’abusiva duplicazione del titolo esecutivo), ma per una ragione processuale: i giudici di merito avevano accertato, con statuizione non impugnata, che l’ordinanza di assegnazione non conteneva l’espresso addebito delle spese di registro, facendo venir meno l’interesse a sollevare la questione.

Le Conclusioni

La decisione ha importanti implicazioni pratiche. I creditori che anticipano le spese per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione non possono agire con un nuovo decreto ingiuntivo contro il terzo pignorato per ottenerne il rimborso. Il soggetto obbligato a rifondere tali costi è e rimane il debitore esecutato originario. Il recupero di tali somme deve avvenire nell’ambito del rapporto tra creditore e debitore principale, eventualmente liquidandole come spese successive occorrende nel processo esecutivo stesso, se previsto. Questa pronuncia rafforza la tutela del terzo pignorato, la cui posizione non può essere aggravata oltre i limiti del suo debito originario, e riafferma i principi cardine che governano la ripartizione degli oneri nel processo esecutivo.

Chi è tenuto a pagare le spese di registrazione di un’ordinanza di assegnazione?
In base alla decisione della Corte, le spese di registrazione gravano sul debitore originario (esecutato). Il creditore le anticipa ma ha diritto di rivalersi su quest’ultimo, non sul terzo pignorato.

Il creditore può chiedere il rimborso di tali spese al terzo pignorato tramite un decreto ingiuntivo?
No. La Corte ha stabilito che tale azione è illegittima. Il terzo pignorato non è il soggetto obbligato al pagamento delle spese di registrazione, pertanto non può essere oggetto di un’azione monitoria per il loro recupero.

Il terzo pignorato è considerato una parte del processo esecutivo ai fini delle spese?
No. La giurisprudenza consolidata, ribadita in questa ordinanza, qualifica il terzo pignorato come un ausiliario del giudice dell’esecuzione e non come una parte del processo. Di conseguenza, non è soggetto al principio della soccombenza e non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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