Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30624 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30624 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15351/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
NOME, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOME n. 5381/2022, depositata il 08/04/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava davanti al Giudice di Pace di Roma una cartella di pagamento (n. 125 NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA 000) emessa da RAGIONE_SOCIALE, relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, eccependo principalmente la mancata notifica della cartella e la prescrizione del credito.
Si costituivano sia l’ente impositore, Roma Capitale, che l’agente di riscossione.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 2224/2021, respingeva l’opposizione e condannava la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di ciascuna parte costituita.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, contestando l’erroneità della sentenza di primo grado in merito alla condanna alle spese in favore di Roma Capitale, che si era costituita a mezzo di funzionario delegato.
Nel giudizio d’appello si costituivano sia Roma Capitale, chiedendo il rigetto, sia l’Agente di riscossione, che eccepiva la propria estraneità al tema del contendere in appello, ma chiedeva anch’esso la condanna alle spese.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5381/22, in accoglimento della impugnazione, revocava la condanna alle spese di lite di primo grado in favore di Roma Capitale, ma, contestualmente, condannava la NOME (appellante) alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’Agente di riscossione che si era costituito in appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, specificamente per la parte relativa alla condanna ex art. 91 c.p.c. in favore dell’Agente di riscossione.
Ha resistito con controricorso Roma Capitale.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.
Il Difensore di Roma Capitale ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso un solo motivo, col quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 332 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha disposto la sua condanna alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’agente di riscossione (RAGIONE_SOCIALE) nonostante abbia parzialmente accolto il suo appello contro Roma Capitale
Osserva che, trattandosi di cause scindibili, la notifica dell’appello al riscossore (parte vittoriosa in primo grado per un capo non contestato) aveva il valore di mera litis denuntiatio e non di vocatio in ius . In assenza di una domanda contro il Riscossore, la costituzione di quest’ultimo nel giudizio di appello non avrebbe dovuto portare alla sua condanna alle spese.
In sintesi, secondo la ricorrente, il giudice di appello, condannandola alla rifusione RAGIONE_SOCIALE liti in favore dell’Agente, sarebbe incorso nel vizio denunciato, in quanto, trattandosi di cause scindibili in appello, l’impugnazione era stata notificata al Riscossore non per formulare domande (assenti), ma esclusivamente ai fini della litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., con conseguente carenza di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello. Pertanto, la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore di una parte (il Riscossore), per la quale il gravame non era idoneo a mettere in discussione il capo della sentenza di primo grado alla stessa favorevole, costituirebbe un ‘paradosso processuale’.
Il motivo – che sottende l’interpretazione del principio della litis denuntiatio in cause scindibili, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., in relazione al regime RAGIONE_SOCIALE spese processuali (art. 91 c.p.c.) è fondato.
Come è noto, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la condanna alle spese esige la qualità di parte, e perciò una ‘vocatio in ius’, nonché la soccombenza (Cass. n. 2208/2012). D’altra parte, l’art. 332 c.p.c. dispone che l’impugnazione di una sentenza, pronunciata in cause scindibili, proposta soltanto da alcuna RAGIONE_SOCIALE parti o nei confronti solo di alcuna di esse, deve essere notificata anche alle altre parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa,
Questa Corte ha più volte avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 32350/2022, n. 34174/2021, n. 5508/2016, n. 9002/07, n. 20792/04) che la ratio dell’art. 332 c.p.c. è quella di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi di impugnazione. In tale ipotesi, pertanto, la notificazione non ha valore di vocatio in ius , ma assolve alla funzione di litis denuntiatio , così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza, con la conseguenza che il destinatario della stessa non diviene parte nella fase di impugnazione solo perché l’ha ricevuta.
Orbene, vero è che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (ripercorso, di recente, da Cass. n. 30777/2023), nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, <>. Si tratta, pertanto, di cause originariamente inscindibili.
Ma è altrettanto vero che (come di recente precisato da Cass n. 1654/2023), anche in cause inscindibili: <>. Pertanto, una volta che la controversia rimane circoscritta ai rapporti processuali relativi alle spese in una sola RAGIONE_SOCIALE cause originariamente inscindibili, l’inscindibilità stessa viene meno e non vi è ragione per mantenere il litisconsorzio con l’altro o con gli altri originari contraddittori necessari, manifestamente indifferenti alla soluzione di una questione che ormai riguarda solo le parti coinvolte nell’impugnata statuizione sulle spese di lite.
Tanto per l’appunto si verifica nel caso di specie, nel quale l’appello della NOME, proposto nei soli confronti di Roma Capitale e relativamente al solo capo che regolava le spese tra tale due parti, non precludeva il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (così venendo meno – in conformità a quanto già statuito da Cass. 1654/23 – l’originaria inscindibilità), con la conseguenza che quest’ultima, in difetto di impugnazione sul punto della parte, si è inutilmente costituita nel giudizio di gravame.
In definitiva, il Riscossore non avrebbe dovuto essere considerato né ‘soccombente’, né ‘vittorioso’ nella questione risolta in appello (concernente esclusivamente la condanna alle spese per Roma Capitale), proprio perché in tale giudizio non residuava alcuna domanda proposta contro di lui: con ogni evidenza non essendo in alcun modo coinvolto nella definizione del solo regime RAGIONE_SOCIALE spese nel rapporto processuale tra l’appellante e l’altro litisconsorte, solo originariamente necessario. Pertanto, il giudice di appello ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna della NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE: la quale ultima, avendo volontariamente affrontato spese di difesa assolutamente non necessarie, non potrà beneficiare di alcuna condanna alle medesime.
Il ricorso viene pertanto deciso sulla base del seguente principio di diritto: <>.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione alla censura accolta, con espunzione della condanna della COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative al giudizio di appello a favore dell’Agente di RAGIONE_SOCIALE e con rinvio al Tribunale di Roma, che, nella persona di altro magistrato, procederà a nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, tenuto conto della qui disposta espunzione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il ricorso, e, per l’effetto:
– cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, nella persona di altro magistrato, perché proceda a nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative al giudizio di appello, tenuto conto della qui disposta espunzione.
Così deciso in Roma, addì 11 novembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME