Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10888/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, PREFETTURA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 16082/2022 depositata il 03/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale le era stato intimato di pagare, in favore del Comune di Roma, la
complessiva somma di €. 205,87 per violazione del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’).
Si costituiva la Prefettura di Roma – UTG Roma mediante funzionario delegato di Roma Capitale, chiedendo e ottenendo il rigetto del ricorso.
La COGNOME proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace lamentando l’illegittimità della pronuncia impugnata nella parte relativa alla sua condanna, in favore di Roma Capitale, al pagamento delle spese di lite, quantificate in €. 112,00, i n quanto l’appellata si era costituita in giudizio mediante funzionario delegato, e non mediante Avvocato, con mera domiciliazione presso l’Avvocatura Capitolina.
2.1. Il Tribunale di Roma accoglieva il gravame ritenendo -in conformità a quanto statuito da questa Corte -che l’autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato non può ottenere la condanna dell’opponente soccombente al pagamento degli onorari di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (Cass. n. 30597/2017). Benché in favore dell’ente possono essere liquidate le spese, diverse da quelle generali concretamente affrontate nel giudizio, nel caso di specie, tuttavia, l’Amministrazione aveva prodotto una nota spese generica, esorbitante e senza prova di concreto esborso.
2.2. Pertanto, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’appello, con sentenza n. 16082/2022, dichiarava che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio in favore di UTG – Prefettura di Roma; compensava le spese del giudizio del grado, considerato che il motivo di riforma era dipeso da una non corretta applicazione da parte del giudice di primo grado di un orientamento giurisprudenziale; condannava UTG – Prefettura di Roma alla rifusione delle sole spese vive del secondo grado a favore della COGNOME
liquidate in complessivi €. 91,50, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La suddetta pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME per la cassazione e il ricorso affidato ad un unico motivo.
Restavano intimate Roma Capitale, il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma-UTG Roma.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma, pur avendo accolto l’appello dell’attuale ricorrente, ha condannato la Prefettura di Roma alla sola rifusione delle spese vive, illegittimamente omettendo la liquidazione degli onorari alla controparte privata vincitrice.
1.1. Il motivo è fondato.
Posto che NOME COGNOME è risultata vincitrice nel secondo grado di giudizio con riguardo al thema dedidendum , limitato -rispetto al giudizio di primo grado – alla sola revocazione delle spese di lite, erroneamente riconosciute dal Giudice di Pace a vantaggio di un’Amministrazione costituitasi avvalendosi di un funzionario delegato, trova applicazione l’art. 91 cod. proc. civ. in ordine alla liquidazione dei compensi per l’attività defensionale svolta, come del resto statuito dal medesimo giudice del gravame, da sommarsi all’avvenuta liquidazione delle spese vive a cura dello stesso Tribunale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata può essere cassata nei termini appena riportati, con conseguente decisione nel merito (ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), consistente nel disporre la liquidazione dei soli compensi a favore della parte vincitrice, da distrarsi al difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione comunale al pagamento dei compensi, da distrarsi in favore del difensore, avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 232,40 per compensi, oltre a confermare in €. 91,50 gli esborsi e gli accessori di legge nella misura del 15%, e del giudizio di legittimità, che liquida in €. 332,40 per compensi, oltre ad €. 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda