Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10888/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, PREFETTURA DI ROMA, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 16082/2022 depositata il 03/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale le era stato intimato di pagare, in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la
complessiva somma di €. 205,87 per violazione del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’).
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – UTG RAGIONE_SOCIALE mediante funzionario delegato di RAGIONE_SOCIALE Capitale, chiedendo e ottenendo il rigetto del ricorso.
COGNOME proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace lamentando l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata nella parte relativa alla sua condanna, in favore di RAGIONE_SOCIALE Capitale, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, quantificate in €. 112,00, i n quanto l’appellata si era costituita in giudizio mediante funzionario delegato, e non mediante Avvocato, con mera domiciliazione presso l’Avvocatura Capitolina.
2.1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame ritenendo -in conformità a quanto statuito da questa Corte -che l’autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato non può ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE‘opponente soccombente al pagamento degli onorari di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (Cass. n. 30597/2017). Benché in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente possono essere liquidate le spese, diverse da quelle generali concretamente affrontate nel giudizio, nel caso di specie, tuttavia, l’Amministrazione aveva prodotto una nota spese generica, esorbitante e senza prova di concreto esborso.
2.2. Pertanto, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, con sentenza n. 16082/2022, dichiarava che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; compensava le spese del giudizio del grado, considerato che il motivo di riforma era dipeso da una non corretta applicazione da parte del giudice di primo grado di un orientamento giurisprudenziale; condannava RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe sole spese vive del secondo grado a favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME,
liquidate in complessivi €. 91,50, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La suddetta pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME per la cassazione e il ricorso affidato ad un unico motivo.
Restavano intimate RAGIONE_SOCIALE Capitale, il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE-UTG RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pur avendo accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla sola rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive, illegittimamente omettendo la liquidazione degli onorari alla controparte privata vincitrice.
1.1. Il motivo è fondato.
Posto che NOME COGNOME è risultata vincitrice nel secondo grado di giudizio con riguardo al thema dedidendum , limitato -rispetto al giudizio di primo grado – alla sola revocazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, erroneamente riconosciute dal Giudice di Pace a vantaggio di un’Amministrazione costituitasi avvalendosi di un funzionario delegato, trova applicazione l’art. 91 cod. proc. civ. in ordine alla liquidazione dei compensi per l’attività defensionale svolta, come del resto statuito dal medesimo giudice del gravame, da sommarsi all’avvenuta liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese vive a cura RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata può essere cassata nei termini appena riportati, con conseguente decisione nel merito (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), consistente nel disporre la liquidazione dei soli compensi a favore RAGIONE_SOCIALEa parte vincitrice, da distrarsi al difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione comunale al pagamento dei compensi, da distrarsi in favore del difensore, avvocato NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello che liquida in €. 232,40 per compensi, oltre a confermare in €. 91,50 gli esborsi e gli accessori di legge nella misura del 15%, e del giudizio di legittimità, che liquida in €. 332,40 per compensi, oltre ad €. 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda