Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22544 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19933/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ avvocato COGNOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
PREFETTURA UTG UDINE
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di UDINE n. 3099/2023 depositata il 05/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Il Giudice di pace di Udine, con ordinanza in data 4 ottobre 2023, nel proc. r.g.n. 3099/2023, ha rigettato il ricorso
in riassunzione tempestivamente proposto da NOME COGNOME, cittadino del Bangladesh, a seguito della cassazione con rinvio dell’ordinanza n. 305/2022 del Giudice di Pace di Udine, pronunciata con ordinanza di legittimità n.17256/2023, in relazione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Udine di data 5 luglio 2022 e notificato in pari data al cittadino straniero.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’Amministrazione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
2. -Il primo motivo denuncia: violazione o falsa applicazione degli articoli 384 e 392 c.p.c. in relazione agli articoli 360 nr. 3 e 5 cpc, 91 e 92 c.p.c., 35 -bis d. lgs. nr. 25/2008, nonché violazione o falsa applicazione degli articoli 360 nr. 3 e 5, 91 e 92 c.p.c. in relazione all’articolo 35 -bis d. lgs. nr. 25/2008
Il ricorrente, dopo avere ricordato che il giudizio di rinvio è un giudizio cd. chiuso, si è doluto, sostenendo che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.17256/2023 aveva accolto la censura per violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., con la quale era stata contestata la statuizione di compensazione delle spese di lite, ed aveva affermato che il Giudice, se sussistevano giusti motivi di totale o parziale compensazione, doveva adeguatamente motivare le ragioni della compensazione, atteso che le gravi ed eccezionali ragioni che ne legittimavano la compensazione totale o parziale dovevano riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Sostiene, quindi, che il giudice in sede di rinvio non poteva, pertanto, valutare liberamente i fatti già accertati, né indagare su altri fatti, al fine di operare un nuovo apprezzamento complessivo della vicenda processuale, in relazione alla pronuncia da emettere, in sostituzione di quella cassata.
Sostiene, altresì, che, nell’opposta ipotesi in cui si ritenga che il giudice potesse rivalutare liberamente i fatti già accertati, la decisione del Giudice di primo grado è frutto di un fraintendimento dei fatti causa evidente laddove ha affermato che, sulla base della documentazione in possesso alla Prefettura, il decreto di espulsione non poteva che essere emesso e poi, correttamente -in autotutela – revocato.
Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
Osserva la Corte che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. n. 17240/2023).
Nel presente caso, la Cassazione, nel disporre il rinvio, aveva affermato che ‘la motivazione del gdp è inammissibilmente limitata alla sola peculiarità della materia’, di guisa risulta
evidente che il giudice di rinvio era vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dall’ordinanza cassata e che questi, se non poteva rimetterne in discussione il carattere di decisività, conservava il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass. n.3150/2024): in questi sensi il giudice di pace si è rettamente mosso, procedendo a ripercorrere l’iter di emissione del decreto di espulsione e di revoca in autotutela dello stesso e ha motivato specificamente la statuizione di compensazione delle spese di lite.
Peraltro, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte -cfr.Cass.n.26918/2018 -. Inoltre, secondo Cass., n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in più capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum , l’art.92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. Diversamente, la possibilità che il giudice sussuma nei «giusti motivi» giustificativi della compensazione delle spese il caso dell’accoglimento parziale della domanda pur senza ricorrere alla nozione di soccombenza
reciproca è stata considerata da Cass., n. 2653/1994 e più di recente da Cass., n. 22381/2009, secondo la quale è possibile configurare la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi, senza che questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull’impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite -cfr ., ex plurimis , Cass.n.17291/2021 -.
Per il resto, il motivo è inammissibile perché, il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, nuove circostanze fattuali ed una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie relative alla revoca del decreto di espulsione, esorbitanti dal dictum rescindente in quanto afferenti la statuizione, mai impugnata, di cessazione della materia del contendere pronunciata dal primo giudice di pace.
-Il secondo motivo denuncia: violazione o falsa applicazione dell’articolo 360 nr. 3 e 5 in relazione all’articolo 112 c.p.c. e all’articolo 161 c.p.c. con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Il ricorrente deduce che il giudice di pace, investito del giudizio di rinvio, si è limitato a decidere in punto di spese legali, sul solo giudizio di rinvio ‘ nulla per le spese di lite in ragione della mancata costituzione della Prefettura resistente e del rigetto del ricorso’, mentre nulla ha statuito in merito alle spese del precedente giudizio di Cassazione; osserva che non è neppure configurabile una decisione implicita, in quanto la questione correlata alla statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione non è stato superato, benché non espressamente trattato, da una incompatibile soluzione di un’altra questione (la
compensazione delle spese del giudizio di rinvio), in quanto tale ultima statuizione non presupponeva, come necessario antecedente logico -giuridico, la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.
Il secondo motivo è fondato e va accolto, con decisione nel merito.
Invero, questa Corte ha già affermato che ‘Qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità.’ (Cass. n. 14199/2021).
Tale principio può trovare applicazione anche in un caso, come il presente, in cui la statuizione sulle spese, in parte, risulti mancante, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
Tanto premesso, le spese dell’intero giudizio vanno compensate interamente, anche per i gradi non considerati dal
giudice di pace nel provvedimento impugnato e compreso il presente.
Va rammentato che ‘In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte.’ (Cass. Sez. U. n. 32906/2022; Cass. n. 20289/2015) e, nel caso di specie, va osservato che, rimasta ferma perché mai impugnata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere pronunciata nel primo giudizio dinanzi al giudice di pace, il ricorrente è risultato complessivamente soccombente, pur essendo vittorioso nel precedente giudizio di cassazione e parzialmente nel presente, di guisa che la compensazione delle spese di lite tiene conto dell’esito globale della lite.
4. -In conclusione, infondato il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia va decisa nel merito ex art.384 c.p.c. con compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Dichiara infondato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide la controversia nel merito ex
art.384 c.p.c. con compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima